L’accertamento induttivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, vale a dire quel metodo valido solamente in presenza di determinate circostanze ed eventi, mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui i prezzi siano esposti al pubblico e la contabilità dell’azienda coinvolta è regolare dal punto di vista formale. Questo vuol dire che perfino le presunzioni semplici possono essere considerate legittime. Si tratta della sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale risale a meno di una settimana fa.
La pronuncia da parte dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria alla luce di una vicenda piuttosto articolata. In effetti, una società in nome collettivo aveva fatto ricorso, prontamente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale: in pratica, l’azienda stessa si era scagliata contro un avviso di accertamento unificato per l’Iva, l’Irpef e l’Irap, visto che si era arrivati a contestare il maggiore imponibile dell’Iva mediante una percentuale di ricarico relativa alle fatture emesse. Secondo la Ctp, questo accertamento doveva essere considerato illegittimo, dato che le percentuali in questione non erano conformi alla documentazione contabile, per l’appunto formalmente regolare. L’ente incaricato dell’imposizione ha dunque deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, spiegando come si fosse violato l’articolo 54 del Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), vale a dire quello dedicato alla rettifica delle dichiarazioni.
Gli ermellini hanno dato ragione alla nostra amministrazione finanziaria, mettendo in luce come debba essere rispettato un principio ben preciso, in base al quale una contabilità come quella della fattispecie non rappresenta in nessun caso un ostacolo alla ricostruzione indiretta dei ricavi e degli affari, prendendo spunto dalle presunzioni gravi. L’articolo menzionato in precedenza è risultato prezioso in tal senso, visto che spiega come l’accertamento sia autorizzato per una dichiarazione non fedele, anche prendendo spunto da altri documenti, informazioni e notizie, con le omissioni e le inesattezze che possono essere estrapolate da queste risultanze.