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Cassazione: anche un elicottero configura l’evasione fiscale

 Anche quei mezzi di trasporto che sono intestati a una società presente all’estero rappresentano un’evasione dal punto di vista fiscale, nel caso in cui, ovviamente, il contribuente non abbia provveduto a pagare la relativa Imposta sul Valore Aggiunto; il riferimento, in questo caso, va all’amministrazione finanziaria della Svizzera. La decisione in questione deriva da una specifica sentenza della Corte di Cassazione (per la precisione, si tratta della sentenza 16860), la quale è andata a dirimere una controversia sorta tra un imprenditore e un pilota italiani e una società francese che aveva loro venduto un elicottero. Cosa è successo di preciso? Il mezzo di cui stiamo parlando era un’importazione elvetica e doveva essere utilizzato privatamente all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).

 

Inizialmente, il gip del capoluogo lombardo aveva accolto il ricorso dei due contribuenti, accusati per l’appunto di evasione dell’Iva, ma la procura bergamasca aveva allora avanzato ricorso contro tale decisione, ritenendo che per l’acquisto dell’elicottero era necessario pagare l’imposta relativa all’importazione, richiedendo poi alla Svizzera il rimborso fiscale per ciò che era stato versato con un’aliquota del 7%. La Cassazione ha quindi confermato il ricorso della procura: in effetti, in base a quanto stabilito dalla Suprema Corte, il mancato versamento dell’Iva sulle merci di importazione rappresenta un reato d’evasione, accusa da cui si può scampare soltanto nell’ipotesi di una doppia imposizione.

 

Quest’ultima, però, non sussiste negli scambi con la Svizzera, visto che nella nazione rossocrociata è prevista l’esenzione tributaria per alcune operazioni configurabili come cessione all’esportazione. Per tutte queste ragioni, nell’acquisto da parte dei due contribuenti coinvolti si deve parlare di una imposta il cui presupposto finanziario è differente rispetto a quello dei dazi doganali; una conferma in questo senso può essere rinvenuta in una decisione della stessa Corte, la 36198 del 2007. A questo punto, il tribunale di Bergamo dovrà provvedere a convocare un nuovo processo in cui imputare a imprenditore e pilota il reato di evasione.