La definizione di “ravvedimento operoso” ci viene offerta dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472 del 1997 (le disposizioni in materia di sanzioni tributarie): si tratta, in pratica, della regolarizzazione dei versamenti omessi o insufficienti di imposte, oltre ad altre irregolarità di tipo fiscale. Un altro tassello a questo ambito è stato ora aggiunto dalla Corte di Cassazione, la quale ha specificato che un mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la sanzione ridotta fa diventare legittima la misura del 30% relativa alla multa stessa. La sentenza della Suprema Corte risale a una settimana fa ed è conforme a quanto disposto da tempo anche dall’Agenzia delle Entrate. Tutto è nato dall’omissione dell’Iva annuale da parte di una società in accomandita semplice; quest’ultima ha deciso infatti di ricorrere proprio al ravvedimento operoso, anche se poi, a causa di un errore di calcolo, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non valida questa operazione.
La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al contribuente, riconoscendo che deve essere disciplinata solamente la fattispecie relativa all’omesso pagamento della sanzione e degli interessi. Secondo quest’ultima impostazione, infatti, per poter rendere valido un ravvedimento operoso non si deve dare alcun tipo di importanza all’errore del pagamento sanzionatorio, visto che ha più rilievo il fatto che il contribuente ha intenzione di rendere regolare la propria posizione nei confronti del fisco. In base a ciò, dunque, prevalgono tutti gli adempimenti che sono stati realizzati prima dell’errore.
Per la sua decisione, la Cassazione si è basata su alcuni presupposti ben precisi: ad esempio, bisogna ricordare che la sanzione del 30% può essere ridotta in diversi casi, come il rispetto dei trenta giorni prima della scadenza (3,75%), oppure se il ritardo non supera un anno dalla violazione (6%). Pertanto, il pagamento integrale della multa è una delle condizioni che rende efficace l’estinzione della stessa, al contrario invece di una regolarizzazione non compiuta, la quale non porta ad alcun perfezionamento.
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