L’Agenzia delle Entrate sopprime la causale contributo P837

 In base a quanto disposto dalla risoluzione 108/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, la causale contributo P837 non ha più seno di esistere e quindi verrà abolita a partire dal prossimo 1° gennaio: questo documento si accompagna a quello che sempre ventiquattro ore fa ha introdotto le nuove causali contributo per i consulenti del lavoro. Il riferimento di cui si sta parlando in questo caso, invece, era meglio noto come Cassa Enpdep (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti diritto Pubblico), una contribuzione volontaria che ha fatto la stessa fine dell’Inpdap, fatta “sparire” dal cosiddetto Decreto Salva Italia.

L’imposta sostitutiva per la cessione dei bollini

 La risoluzione 101/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica ieri ha avuto come oggetto principale la tassazione dei cosiddetti bollini, più precisamente la cessione dei punti premio tra le società partner. Ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, questo trasferimento va trattato in maniera specifica dal punto di vista tributario. In effetti, la cessione appena menzionata non può scontare l’Imposta sul Valore Aggiunto, ma l’imposta sostitutiva (l’aliquota in questione è del 20%). Il caso esaminato, inoltre, è quello in cui il cliente provvede a chiedere come premio i punti relativi a un altro concorso e non un bene vero e proprio.

Il codice tributo per l’imposta sulle assicurazioni estere

 Non sono passati che pochi giorni da quando si è parlato della situazione che coinvolge i soggetti residenti e le compagnie estere di assicurazione: ebbene, la giornata odierna ha fatto segnare un importante aggiornamento, con la risoluzione 98/E che ha reso più chiara questa scadenza fiscale. Nel dettaglio, il documento della nostra amministrazione finanziaria ha messo in luce qual è il codice tributo che gli intermediari finanziari devono sfruttare in tal senso. Si tratta, nello specifico, del codice 1695 e gli stessi intermediari lo dovranno inserire all’interno del modello F24 per il pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore dei contratti assicurativi, nell’ipotesi in cui la compagnia voglia provvedere in modo diretto o mediante un rappresentante agli adempimenti che riguardano la sostituzione tributaria.

Soggetti residenti e compagnie estere di assicurazione

 Come è stato opportunamente precisato dalla circolare 41/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a emettere nel corso della giornata di ieri, le imposte sui redditi di capitale di tipo assicurativo e sulle riserve dei rami vita beneficiano di un trattamento tutto particolare: nel dettaglio, esse vanno applicate anche da quei soggetti che sono soliti riscuotere i redditi che derivano da contratti stipulati da contribuenti residenti nel nostro paese con compagnie di assicurative di nazionalità straniera. In pratica, si potrà sfruttare questo documento in relazione alla scadenza del versamento dell’imposta sulle assicurazioni.