Attraverso la risoluzione 192/E, l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di cinque per mille e dei relativi regimi fiscali agevolati: secondo quanto emerge dal documento, anche quelle erogazioni che derivano dalle quote del cinque per mille, infatti, e da destinare a organismi senza scopo di lucro (le famose onlus) rappresentano una forma di attività di beneficienza e consentono di ottenere i benefici fiscali conseguenti, nel rispetto comunque di determinate e precise condizioni. La nozione e delimitazione del concetto di beneficienza sono attualmente inserite nell’articolo 30 del decreto anti-crisi: gli enti che possono mantenere la qualifica di onlus, e quindi usufruire del regime fiscale agevolato, sono, anzitutto gli enti che offrono erogazioni gratuite in denaro o natura direttamente ai più poveri, ma anche quei soggetti che concedono erogazioni in favore degli enti senza scopo di lucro e che operano, in particolare, in settori di utilità sociale. Come aveva già precisato una precedente circolare dell’Agenzia, gli enti destinatari di queste erogazioni devono essere senza scopo di lucro ed operare in particolari settori di assistenza sanitaria e sociale, dell’istruzione e sport dilettantistico.