Cinque per mille: anche le erogazioni alle onlus valgono come beneficienza

 Attraverso la risoluzione 192/E, l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di cinque per mille e dei relativi regimi fiscali agevolati: secondo quanto emerge dal documento, anche quelle erogazioni che derivano dalle quote del cinque per mille, infatti, e da destinare a organismi senza scopo di lucro (le famose onlus) rappresentano una forma di attività di beneficienza e consentono di ottenere i benefici fiscali conseguenti, nel rispetto comunque di determinate e precise condizioni. La nozione e delimitazione del concetto di beneficienza sono attualmente inserite nell’articolo 30 del decreto anti-crisi: gli enti che possono mantenere la qualifica di onlus, e quindi usufruire del regime fiscale agevolato, sono, anzitutto gli enti che offrono erogazioni gratuite in denaro o natura direttamente ai più poveri, ma anche quei soggetti che concedono erogazioni in favore degli enti senza scopo di lucro e che operano, in particolare, in settori di utilità sociale. Come aveva già precisato una precedente circolare dell’Agenzia, gli enti destinatari di queste erogazioni devono essere senza scopo di lucro ed operare in particolari settori di assistenza sanitaria e sociale, dell’istruzione e sport dilettantistico.

 

Cassetto fiscale: come funziona

 Il cassetto fiscale è un utilissimo strumento telematico che “mette in contatto” l’Amministrazione Finanziaria con il contribuente, con quest’ultimo che può effettuare, nei confronti dell’Anagrafe tributaria, tutta una serie di interrogazioni che riguardano la propria posizione fiscale. Trattandosi di un servizio telematico, il contribuente può farne uso direttamente da casa, ed in tutta sicurezza, senza bisogno di recarsi, per acquisire le stesse informazioni, presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate magari facendo lunghe ed estenuanti file allo sportello. Il cassetto fiscale è uno strumento attivo tutti i giorni della settimana, in qualsiasi orario tranne che la mattina dalle ore 5 alle ore 6 per le attività di aggiornamento e di manutenzione. Per accedere al cassetto fiscale, in accordo con quanto fa presente l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, il diretto interessato, se è un utente di Fisconline, dovrà utilizzare per l’accesso il codice PIN  in corrispondenza della pagina protetta telematici.agenziaentrate.gov.it, oppure nel caso in cui il soggetto sia un utente Entratel il dato da inserire è quello relativo al proprio codice personale.

Rimborsi fiscali in arrivo per i contribuenti delle Regioni Marche ed Abruzzo

 Sono in via di inoltro nella Regione Marche rimborsi fiscali per un ammontare pari ad oltre tredici milioni di euro. A darne notizia è la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, precisando che trattasi di rimborsi legati alle dichiarazioni dei redditi che sono state presentate fino all’anno 2007. I contribuenti che riceveranno i rimborsi sono pari a circa 23 mila per un importo medio restituito pari a quasi 600 euro; in linea con quanto già comunicato nei giorni scorsi dalle Entrate, la Direzione regionale ricorda ai contribuenti come sia possibile ricevere i rimborsi dietro la presentazione del modulo che l’Amministrazione finanziaria nei prossimi giorni provvederà a recapitare presso il domicilio dei contribuenti interessati. I rimborsi possono essere incassati presentando il modulo inviato dalle Entrate presso gli uffici postali, oppure si può optare per l’emissione di un vaglia cambiario a cura della Banca d’Italia.

Assistenza fiscale: l’F24 potrà ora contare su otto nuovi codici tributo

 La risoluzione 190/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate è intervenuta per spiegare alcune novità relative alla detassazione degli straordinari e ai versamenti in forma rateizzata nell’ambito dell’assistenza fiscale: in proposito, sono stati resi operativi otto nuovi codici tributo, da utilizzare, per la precisione, per l’imposta sostitutiva sui compensi accessori e per gli interessi sui pagamenti effettuati appunto in maniera dilazionata. Cinque di questi nuovi codici si riferiscono proprio a questa imposta sostitutiva, mentre i restanti tre riguardano gli interessi da saldare e le relative addizionali. È stato il decreto legge 93 del 2008 (“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”) a prevedere un’imposta sostitutiva dell’Irpef, con un’aliquota pari al 10%, sulle somme pagate dai datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti, soprattutto per i premi di produttività. Si tratta di importi da sottoporre a tassazione ordinaria: il soggetto che provvede a prestare l’assistenza fiscale in questione deve poi determinare nuovamente l’imposta dovuta, tramite l’applicazione di questa imposta sostitutiva.

 

Reddito d’impresa: nuovi chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi

 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 37/E, diffusa in data odierna, 22 luglio 2009, è nuovamente intervenuta sul tema della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa fornendo in merito degli ulteriori chiarimenti. Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, lo ricordiamo, è entrato prima in vigore con la Legge numero 244 del 2007, ovverosia con la Legge Finanziaria 2008, e poi è stato modificato con il Decreto Legge numero 112 del 2008. Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la deducibilità integrale degli interessi passivi dal reddito di impresa, questa è applicabile in “regime temporaneo”, a favore delle società “immobiliari di gestione” che, come attività prevalente, hanno quella della locazione di immobili.

Il 31 luglio è il termine ultimo per trasmettere i modelli 770

 Da quest’anno c’è una novità per quel che riguarda le scadenze dei modelli riservati ai cosiddetti sostituti d’imposta: infatti, il 31 luglio è stato scelto come termine ultimo per la presentazione del modello 770, in relazione ai dati fiscali relativi alle ritenute poste in essere nel 2008. C’è da ricordare che la dichiarazione dei redditi di tali soggetti è suddivisa in due parti, il modello 770 semplificato e il modello 770 ordinario. Qual è la differenza che intercorre tra i due documenti? Il modello semplificato contiene tutte quelle certificazioni che sono state rilasciate ai contribuenti nel 2008; ci si riferisce alle indennità di fine rapporto, i fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. Tra l’altro, in questo tipo di modello vanno annotati anche i dati contributi e previdenziali. In riferimento al modello ordinario, invece, esso va usato dai sostituti d’imposta, intermediari e altri soggetti che svolgono attività fiscalmente rilevanti (anche in questo caso il periodo a cui riferirsi è il 2008).

 

Locazioni: è online il pieghevole per la registrazione dei contratti

 Locazioni web” è il nome del pieghevole che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rendere disponibile online, nel proprio sito internet, ma anche in formato cartaceo presso i propri uffici: di cosa si tratta esattamente? Questo documento illustra in modo abbastanza immediato la procedura che è stata attivata dalla stessa Agenzia dall’inizio di questo anno per agevolare i cittadini nelle operazioni relative alla registrazione dei contratti di locazione, come appunto già il nome del pieghevole fa intendere. Attraverso l’utilizzo di Locazioni web si potranno portare a compimento tutti gli adempimenti, senza che sia necessario utilizzare altri software sul computer. Come è noto, l’affitto di un immobile comporta per il proprietario e per il conduttore l’obbligo di registrare il contratto di locazione, oltre al pagamento di un’imposta sul canone che è stato stabilito (solitamente mai inferiore ai 67 euro) entro un mese dalla stipula; se il contratto dura più anni invece, si può scegliere di pagare in un’unica soluzione (in questo caso si beneficia dell’imposta dovuta ridotta alla metà del tasso di interesse legale) oppure anno per anno.

 

Trasparenza fiscale: solo la raccomandata A.R. porta al rinnovo dell’opzione

 Il rinnovo dell’opzione per quel che concerne la tassazione per trasparenza delle società di capitali deve sempre avvenire attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno; oltre a questa modalità non sono invece previste altre comunicazioni alternative, visto che solo lo strumento postale è l’unico in grado di dimostrare la reale volontà dei soci di aderire o meno a tale regime. In sintesi, questo è il contenuto della risoluzione 185/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, proprio per intervenire in merito all’opzione per trasparenza fiscale. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario dopo che alcuni soci avevano comunicato la propria volontà di rinnovo mediante una raccomandata a mano; questo, secondo la parte istante, avrebbe rappresentato uno strumento idoneo per esercitare correttamente l’opzione, in quanto in grado di informare in maniera preventiva la società partecipata. Questa stessa opzione, comunque, viene intesa come perfezionata in via definitiva quando ha luogo la trasmissione alle Entrate entro il primo dei tre periodi d’imposta vincolati al nuovo regime.

 

Rimborsi fiscali: sono ancora milioni i contribuenti che aspettano

 Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono pronti per essere restituiti ai cittadini ben 600 milioni di euro di tasse attraverso la bellezza di 900 mila pratiche di rimborso. I beneficiari nei prossimi giorni riceveranno l’attestazione del rimborso che spetta, e potranno andare a riscuotere negli uffici postali, oppure incassare attraverso l’emissione di un vaglia cambiario della Banca d’Italia, oppure ancora comodamente attraverso un bonifico bancario. Ma quanti sono complessivamente in Italia i contribuenti che ancora aspettano dal Fisco dei rimborsi fiscali? Ebbene, secondo quanto mette in evidenza e denuncia Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani -, i rimborsi annunciati ieri dall’Agenzia delle Entrate sono solamente una goccia in un oceano. Il Presidente dell’Associazione, Vittorio Carlomagno, sottolinea infatti come alla data del 30 giugno scorso ci siano la bellezza di 12,4 milioni di contribuenti, secondo le stime dello Sportello del Contribuente, che aspettano somme per complessivi 55,8 miliardi di euro.

In arrivo i rimborsi fiscali dell’Agenzia delle entrate

 Più di 900 mila rimborsi fiscali a persone fisiche per ben 600 milioni di euro. Sono i dati comunicati dall’Agenzia delle entrate la quale spiega che i rimborsi sono relativi per la maggior parte all’Irpef e sono stati chiesti nelle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2007.

Quest’ultima tornata – si legge in una nota dell’Agenzia – porta quasi a quota 9 miliardi le somme restituite a famiglie e imprese nel solo primo semestre del 2009.

I 600 milioni di rimborso da parte del Fisco riguardano quindi in gran parte l’Irpef. L’Agenzia delle Entrate consiglia di ricorrere alla modalità di accredito sul conto corrente. Occorrerà comunicare le proprie coordinate bancarie esclusivamente presso un ufficio o in via telematica (tramite i sistemi telematici attivati dal Fisco).

L’Agenzia delle Entrate specifica le modalità d’uso dei finanziamenti in Abruzzo

 Il provvedimento dello scorso 10 luglio sottoscritto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha dettato alcune importanti disposizioni per quel che riguarda la ricostruzione degli immobili in Abruzzo: tra le principali voci presenti nel documento figurano, infatti, le istruzioni per poter utilizzare il credito d’imposta delle abitazioni principali che sono state danneggiate dal recente terremoto, soprattutto nel caso vi sia l’accesso al finanziamento agevolato previsto dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 giugno, ma anche le modalità specifiche per l’invio da parte dei Comuni colpiti dal sisma, di tutte le informazioni che riguardano i provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo e le eventuali e possibili revoche. Il finanziamento in questione ha una durata di circa vent’anni e un importo massimo pari a 80.000 euro: questa somma si riferisce al costo degli interventi che è stato stimato, ma bisogna anche aggiungervi gli oneri relativi alle spese notarili.

 

L’Agenzia delle Entrate al Giffoni Film Festival

 Il Giffoni Film Festival nasce nel 1971: Claudio Gubitosi desidera promuovere e far sviluppare il cinema per ragazzi. L’edizione del 2009 sarà segnata da nuove svolte, ma non possiamo certo evitare di menzionare ospiti del calibro di John Travolta, Robert De Niro, Jeremy Irons, Wim Wenders, Ben Kingsley, Kathy Bates, Oliver Stone, Meryl Streep, Krzystof Kieslowsky, Roman Polanski, Danny de Vito… Celebrità che sono state presenti durante i 39 anni di storia del festival.

Anche quest’anno una giuria composta da soli ragazzi. Nel corso del tempo il numero dei giurati è cresciuto fino superare i 2000 provenienti da 44 Paesi di tutti i contnenti. I ragazzi della giuria sono di età compresa tra i 3 e 17 anni, divisi in 4 sezioni il cui é compito sarà sicuramente molto divertente: vedere e votare i film.

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate partecipa al Giffoni Film Festival. L’Amministrazione finanziaria presenta per il quarto anno consecutivo, il kit “Insieme per la legalità fiscale”.

Certificati di residenza: niente imposta di bollo per gli elettori comunitari

 Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.

Il meccanismo del “prezzo-valore” è operativo anche con errori di calcolo

 L’Agenzia delle Entrate, tramite la pubblicazione della risoluzione 176/E, è intervenuta nel merito dell’applicazione del cosiddetto meccanismo del “prezzo-valore”: in sintesi, secondo tale documento, il fatto che un determinato valore catastale sia inferiore rispetto a quello che deriva dall’applicazione dei coefficienti di legge non rappresenta un fattore di blocco per l’operatività del meccanismo stesso. Dunque, l’utilizzo di coefficienti catastali più bassi non porta all’accertamento sulla base del valore immobiliare venale. L’Agenzia è intervenuta a tal proposito in seguito a un interpello presentato da un notaio; la situazione che riguardava tale soggetto si riassumeva nel fatto che nell’ambito dell’acquisto di un immobile abitativo, con opzione per l’applicazione del “prezzo-valore”, si era provveduto a indicare un valore di catasto più basso rispetto alla corretta applicazione dei coefficienti derivanti dalla legge.