Cartelle di pagamento: via libera a compensazione debiti con i crediti di imposta

 Per pagare i debiti indicati nelle cartelle di pagamento arriva una nuova modalità comoda e “conveniente” per i contribuenti; trattasi, nello specifico, della possibilità di andare a compensare i debiti che sono iscritti a ruolo con i crediti di imposta che vanta lo stesso contribuente. A tal fine Equitalia ha reso noto d’aver messo a punto, proprio per la compensazione volontaria dei debiti fiscali con i crediti di imposta, i modelli e le procedure per avviarne la comunicazione. Il meccanismo funziona nella maniera seguente: nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate riceve comunicazione dell’esistenza di un credito di imposta vantato da un contribuente che, contestualmente, ha somme iscritte invece a ruolo, l’agente della riscossione, proprio riguardo ai debiti dovuti, procede con la sospensione di ogni azione di recupero e provvede all’inoltro e all’attivazione di una proposta di compensazione.

Pagare le tasse a rate: interessi tagliati

 Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» nella giornata di ieri il provvedimento che dispone il taglio degli interessi su pagamenti e rimborsi delle imposte. Vengono così agevolati i pagamenti rateali, in particolare i contributi che risultano dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, Unico compreso. Mentre prima la percentuale di interesse per il pagamento rateale era del 6% annuo, ora si abbassa al 4%.

Sono però escluse dal beneficio le persone fisiche che presentano le dichiarazioni Unico PF2009 alla posta entro il 30 giugno 2009 e scelgono di eseguire i versamenti in modo rateale.

Modello Unico 2009: in Abruzzo esperti delle Entrate per assistenza

 Al fine di agevolare i contribuenti nella compilazione e nella trasmissione del modello Unico 2009 e del modello Mini Unico 2009, l’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo ha reso noto d’aver predisposto una vera e propria “task force” di esperti dell’Amministrazione finanziaria con l’obiettivo di facilitare le operazioni fornendo ai contribuenti tutta la consulenza e l’assistenza necessaria. In questo modo, tra l’altro, i contribuenti dell’Abruzzo potranno predisporre e trasmettere il modello Unico 2009 riducendo gli errori anche perché il supporto, la consulenza e l’assistenza sarà altresì fornita anche agli intermediari che, per conto dei contribuenti, si occupano di predisporre, compilare e trasmettere il modello Unico 2009 persone fisiche ed il Mini Unico 2009. Quest’ultimo, tra l’altro, è uno dei nuovi modelli semplificati predisposti quest’anno dall’Agenzia delle Entrate per permettere in maniera più rapida e veloce la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni per i redditi più comuni.

L’Agenzia delle Entrate si mobilita contro le compensazioni indebite

 Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato l’avvio di un vero e proprio giro di vite volto a contrastare l’utilizzo improprio e illecito delle compensazioni: le compensazioni indebite, usate per lo più come bancomat, hanno già provocato un buco pari a un miliardo di euro, i quali devono essere prontamente recuperati. Non si tratta quindi di un fenomeno sporadico, dato che sono ancora troppi i contribuenti che non pagano al fisco i tributi, indicando di aver diritto a delle compensazioni che in realtà non esistono. L’intento dell’Agenzia è molto chiaro e preciso ed è stato sottolineato dallo stesso Befera:

Si vuole anzitutto stroncare il fenomeno facendo cessare questo utilizzo improprio soprattutto da parte delle imprese, che troppo spesso tendono a non pagare le imposte al fisco.

In proposito, le Entrate hanno già individuato ben 317 milioni di compensazioni indebite in questi primi sei mesi del 2009; ci si riferisce in particolare ai crediti Iva. Luigi Magistro, direttore dell’Accertamento delle Entrate, ha anche aggiunto che sono 8.000 i contribuenti che hanno utilizzato crediti Iva in compensazione nel modello F24.

 

Anche i premi per studenti meritevoli beneficiano della detrazione d’imposta

 La detrazione d’imposta relativa a quei premi che vengono assegnati agli studenti più meritevoli ammonta a circa 1.380 euro: le eccellenze scolastiche (bisogna ricordare che stiamo parlando di borse di studio) non hanno rilevanza dal punto di vista fiscale qualora il reddito totale non dovesse superare la soglia degli 8.000 euro, ma in questo caso subentra la detrazione valida per i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni in merito alla materia si trovano nella risoluzione 156/E dell’Agenzia delle Entrate. I benefici di tipo economico destinati agli studenti più bravi possono essere ricondotti, come al solito, al Tuir e, più precisamente, all’articolo 50. Quest’ultimo dispone infatti che:

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio sono da equiparare ai redditi di lavoro dipendente, nel caso in cui lo studente beneficiario non è legato da questo tipo di rapporti verso il soggetto erogante.

 

L’assegno di mantenimento, anche se rateizzato, non è deducibile dal reddito

 La risoluzione 153/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, ha inteso disciplinare l’ambito degli assegni periodici di mantenimento: infatti, in base a questo documento, l’importo che viene corrisposto all’ex coniuge, anche se frazionato con la modalità rateale, non può essere dedotto dal reddito del contribuente. L’ipotesi relativa al pagamento rateale della somma dovuta rappresenta sempre una forma di liquidazione e mantiene tutte le peculiarità di una risoluzione definitiva tra i due coniugi. Il chiarimento da parte dell’Agenzia si è reso necessario dopo l’interpello da parte di un uomo separatosi circa dieci anni fa dalla moglie e che corrisponde un assegno di mantenimento mensile portato sempre a deduzione. L’uomo aveva preso come riferimento specifico normativo in questo senso la circolare 50/2002, sempre relativa alle Entrate, la quale precisava che la deduzione dal reddito non era prevista in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione.

 

Rimborsi Irpef: nella Regione Abruzzo vengono consegnati “ad personam”

 Per venire incontro ai contribuenti dell’Abruzzo, ed in particolare a quelli delle aree colpite dal terremoto dello scorso 6 aprile, l’Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto prevede la procedura dei rimborsi fiscali attraverso l’invio a mezzo posta del mandato a riscuotere, sta provvedendo in questi giorni a consegnare gli avvisi “ad personam”. I soggetti interessati ai rimborsi fiscali, inerenti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono circa 1.300, i quali a causa del terremoto non sono più reperibili presso le proprie abitazioni ma presso le strutture dove attualmente vengono ospitati. Il mandato a riscuotere dei rimborsi IRPEF, per complessivi 750 mila euro, viene quindi consegnato direttamente nelle mani del contribuente che si trova o nelle tendopoli, oppure presso le strutture alberghiere dell’Abruzzo.

Ampliata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa

 Il contribuente che possiede un’abitazione e che, ai fini di un suo ampliamento, provvede all’acquisto di un immobile contiguo, ha diritto al beneficio dell’agevolazione “prima casa”, nel caso in cui i due alloggi costituiscano un’unica abitazione che non rientra nel novero degli immobili di lusso: in sintesi, è questo quanto emerge dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 142/E di ieri, che ha preso come testo normativo di riferimento il decreto del 2 agosto 1969 (“caratteristiche delle abitazioni di lusso”) e il Dpr 131 del 1986. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per rispondere all’interpello di un notaio in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative alla prima casa quando si ha a che fare anche con un alloggio adiacente che è stato acquistato senza usufruire di questi benefici. In cosa consistono sostanzialmente le agevolazioni che si riferiscono alla prima abitazione? In pratica, l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale (queste ultime in misura fissa) vanno ad applicarsi ai trasferimenti che concernono le abitazioni non di lusso.

 

Irap: Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore

 L’Irap ha sopresso altre tasse: l’Ilor, l’Iciap, l’imposta sul patrimonio netto, la tassa sulla partita Iva, la tassa salute (contributo SSN) e altri contributi minori, tasse di concessione comunali. Il ricavato (in gergo fiscale si dice gettito) dell’Irap va alle Regioni e spesso viene impiegato nella sanità. La base imponibile è quasi il valore del prodotto nazionale netto, la remunerazione della produzione nel capitale e di lavoro, in pratica i ricavi di un’attività economica.

Per determinare la base imponibile Irap, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita Circolare. Ben 27 pagine che spiegano dettagliatamente i passi per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le società di capitali, per le imprese assicurative, gli istituti di credito e gli enti finanziari. Tra le varie precisazioni l’Agenzia ricorda che nei costi deducibili ai fini Irap rientrano le spese funzionali sostenute per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti (per esempio l’acquisto l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, i corsi di aggiornamento professionale, i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti).

Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

 Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 

Lettere di avviso per i contribuenti anomali degli studi di settore

 L’Amministrazione fiscale sta puntando alla consegna di oltre 100.000 lettere di avviso da inviare agli altrettanti contribuenti che hanno compilato in maniera erronea gli studi di settore relativi al triennio 2005-2007: le lettere hanno infatti lo scopo precipuo di avvisare questi soggetti dell’erronea indicazione di dati strutturali e di contabilità e di dissuadere gli stessi contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali scorretti attraverso un adeguato scambio di informazioni. È allo studio, tra l’altro, un programma informatico che dovrebbe consentire di mettere in evidenza le imprecisioni della compilazioni e le motivazioni dell’anomalia stessa. Già l’anno scorso, comunque, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’invio di ben 200.000 avvisi di questo tipo, sempre in riferimento alle molte anomalie riscontrate negli studi di settore relativi al triennio 2003-2005 e 2004-2006. Non sono rari quindi i casi in cui il contribuente, nonostante possa risultare congruo ai risultati degli studi, presenta dell’anomalie, dettate soprattutto dall’omissione o dalla indicazione errata di dati fondamentali per l’applicazione degli stessi; addirittura, si sono verificati anche molti casi in cui il contribuente non ha nemmeno trasmesso il modello.

 

Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

 La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.

 

Agenzia delle Entrate e Gdf hanno spiegato i dettagli dell’indagine “Scacco alla torre”

 Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa che ha illustrato i risultati di una complessa e vasta indagine condotta in maniera congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Si tratta del cosiddetto “caso Mythos”, un’operazione che prende il nome da una società di consulenza finanziaria milanese, Mythos Arkè, e dalle sue attività illecite. L’operazione, definita anche come “Scacco alla torre”, ha avuto un buon esito grazie soprattutto, come è stato sottolineato nella stessa conferenza stampa, all’Amministrazione finanziaria lombarda, costituita sia da delle strutture dell’Agenzia che da quelle della Finanza. Grazie a questo operato perfettamente sincronizzato, si è riusciti a mettere in luce le attività di un gruppo molto vasto di società (il numero è superiore alle 1.200 unità), il quale aveva messo a punto un vero e proprio laboratorio di ingegneria dell’evasione fiscale; si è calcolato che i danni arrecati alle casse dello Stato avrebbero potuto assumere dimensioni illimitate.

 

Tassazione separata per il Tfr se l’azienda viene trasferita

 La risoluzione 135/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito del trasferimento dei dipendenti che lavorano in un ramo d’azienda ceduto: ai fini fiscali, questo ambito non ha come immediata conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui non è stata prevista l’erogazione di competenze da corrispondere all’atto della normale cessazione del rapporto di lavoro (come ad esempio il caso del trattamento di fine rapporto). Quindi, le somme che sono percepite dagli stessi dipendenti per la rinuncia al vincolo di solidarietà sono escluse dal regime fiscale di favore, vale a dire la tassazione separata. L’Agenzia è intervenuta in proposito per portare chiarezza in un caso di cessione aziendale: infatti, a seguito della cessione del ramo farmaceutico di una azienda, i sindacati avevano siglato un accordo con cui la società cedente doveva provvedere all’erogazione di un certo numero di mensilità lorde a favore di ogni lavoratore a tempo indeterminato e impiegato nel ramo ceduto.