Niente bollo per i versamenti in c/c a favore dei Vigili del fuoco

 È molto interessante la precisazione inclusa nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 133/E, pubblicata proprio nella giornata di ieri: il documento ha infatti previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per quanto riguarda le ricevute dei pagamenti che sono stati erogati per mezzo di un conto corrente postale a favore dei Vigili del fuoco. Dunque, la reale effettività dell’esenzione va ad operare solamente nel caso di corresponsione tramite bollettino. La risoluzione dell’Agenzia ha introdotto questa precisazione a seguito della richiesta da parte degli stessi Vigili del fuoco, il cui dipartimento aveva chiesto di conoscere se le ricevute dei versamenti per mezzo di un conto corrente postale dovessero essere sottoposte all’imposta di bollo nel caso di un pagamento superiore ai 77,47 euro. Appunto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto sgombrare ogni ombra di dubbio, chiarendo che il bollo, in questo caso, non è mai dovuto, in quanto si tratta di una casistica rientrante nelle eccezioni introdotte dal D.P.R. 642/1972 che disciplina proprio questo tributo.

 

Agenzia delle Entrate: adeguamenti con Gerico 2009

 Il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software Gerico 2009 che consente il calcolo delle congruità per gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2008. Novità quindi nel software per quanto riguarda l’analisi della normalità economica e i valori di adeguamento agli studi di settore. Gerico segnala i casi in cui si adeguano le soglie di normalità economica in considerazione della crisi per la quale si concede uno “sconto sulle tasse” stimato intorno al 5%. Inoltre, gli stessi correttivi, dovrebbero impattare in modo differenziato per area territoriale.

Tuttavia lo stesso Ministro dell’Economia Giulio Tremonti ammette:

Studi di settore: come difendersi in caso di accertamento

 A causa della crisi finanziaria ed economica, è probabile che quest’anno molti contribuenti, in particolar modo i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese rientranti negli studi di settore, vadano a dichiarare in sede di Unico 2009 un ammontare di reddito 2008 inferiore a quello che, in via presuntiva, è emerso attraverso il software Ge.Ri.Co. 2009. In tal caso, il contribuente, pur dichiarando l’effettivo ammontare dei redditi, è potenzialmente sottoposto a verifiche che, in sede di contraddittorio, dovranno indurre il contribuente stesso a presentare in tutto e per tutto delle “attenuantiall’Amministrazione finanziaria, ovverosia delle motivazioni valide per cui sono stati conseguiti redditi inferiori a quelli presunti. Il contribuente onesto può comunque stare sostanzialmente tranquillo, visto che, in accordo con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005, prima che l’Ufficio delle Entrate emetta l’avviso di accertamento, il contribuente viene avvisato con una lettera nella quale vengono esplicitati gli elementi relativi all’accertamento, e nella quale si viene invitati a presentarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

È online “Parametri 2009” per il calcolo di ricavi e incassi aziendali

 Parametri 2009 è il software informatico che consente alle aziende e ai professionisti di quantificare in maniera precisa e corretta i ricavi e gli incassi conseguiti e che non sono sottoposti agli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate ha proprio provveduto a pubblicare nel proprio sito internet questo speciale prodotto; nello specifico, esso offre la possibilità di effettuare il calcolo dei ricavi e dei compensi che sono stati realizzati dalle imprese e dai soggetti esercenti arti e professioni, per i quali gli studi di settore non sono stati approvati o, nel caso invece l’approvazione abbia avuto luogo, operano in condizioni di inapplicabilità che non possono essere estesi ai parametri stessi. In che modo funziona questo interessante prodotto informatico? Sostanzialmente, viene utilizzato un sistema di calcolo del software che si basa su delle specifiche variabili contabili in relazione all’attività svolta dal contribuente e, inoltre, su una particolare combinazione di alcune tecniche proprie della statistica e della matematica.

 

Prosegue il progetto per migliorare la qualità del contenzioso tributario

 Continua a gonfie vele il progetto “Qualità”, avviato lo scorso anno, che ha l’intento di potenziare gli esiti favorevoli delle principali controversie economiche; tutti i punti principali in materia di contenzioso tributario sono contenuti nella circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate. L’iniziativa si è posto l’obiettivo specifico di far crescere il gettito delle imposte e, in tal senso, molto utile, se non fondamentale, è il successo delle stesse controversie. È sotto questa luce che vanno letti i cambiamenti che hanno interessato la stessa Agenzia: ad esempio, l’introduzione delle direzioni provinciali, le quali svolgono attività istruttorie di autotutela e di conciliazione giudiziale, oppure l’assegnazione alle direzioni regionali di attività di controllo e contenzioso verso i cosiddetti “grandi contribuenti”, ovvero coloro che percepiscono compensi non inferiori a 100 milioni di euro. È lo stesso governo che ha voluto incentivare ogni tipo di azione che fosse in grado di ridurre i conflitti nei rapporti con i contribuenti, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011.

 

Le graduatorie Ocse premiano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate

 Il Fisco a portata di click è divenuto nel tempo sempre più popolare, tanto che si è creata una rete molto solida tra amministrazioni fiscali e contribuenti, con un dialogo continuo tra le parti. Il Fisco online ha mantenuto il suo obiettivo di miglioramento delle prestazioni da offrire ai contribuenti e di riduzione dei tempi di attesa. L’Ocse (Organizzazione economica per la Cooperazione e lo Sviluppo) ha voluto condurre in proposito un analisi sul rapporto tra internet e tributi, raffrontando i dati relativi all’utilizzo dell’online da parte dei principali paesi sviluppati: ebbene, da questa analisi risulta che l’Italia occupa un posto di tutto rispetto, sia per l’invio delle dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti che per quel che riguarda i modelli delle dichiarazioni inviati da società e professionisti. Il podio ideale stilato dall’Ocse vede l’Italia quasi senza rivali: la Danimarca, il paese che segue in graduatoria, non può essere raffrontato col nostro paese, in quanto ha un numero fin troppo inferiore di contribuenti attivi (circa 3 milioni).

 

L’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi definitivi del 5 per mille 2009

 Gli elenchi relativi ai beneficiari del cinque per mille 2009 sono finalmente diventati definitivi: c’è stato tempo, dalla versione provvisoria dello scorso 28 aprile, per aggiornare il novero con altri 43 potenziali soggetti rientranti nel beneficio, tra enti e associazioni. Il nuovo elenco, ormai non più modificabile e rivisitabile, è presente come al solito sul sito dell’Agenzia delle Entrate. C’è da dire anzitutto che le variazioni di cui stiamo parlando non riguardano in alcun modo quelle strutture che operano nella ricerca sanitaria: sono state invece apportate anche modifiche relative agli errori commessi nella precedente fase di iscrizione degli enti. I quattro elenchi del cinque per mille contano ora 38.261 beneficiari, dunque, come detto, 43 soggetti in più rispetto alle liste provvisorie di aprile: per essere più precisi, gran parte di questo totale (31.884 beneficiari) sono ricompresi nell’ambito del volontariato, 5.861 sono le associazioni sportive dilettantistiche, 423 gli enti di Università e ricerca.

 

Cartelle pazze: anche i defunti non hanno pace

 Il recapito delle cartelle di pagamento ai contribuenti è uno dei problemi più grossi ed irrisolti nel nostro sistema fiscale, visto che buona parte di queste sono spesso incomplete, errate o addirittura “pazze“. E se già la ricezione di una cartella di pagamento per il contribuente non è di certo una cosa piacevole, tutto diventa frustrante quando magari nella cartella sono indicate cifre molto alte che il cittadino ritiene che non debba pagare; ma, al fine di evitare pignoramenti ed altre procedure esecutive, spetta purtroppo al contribuente andare a dimostrare che la cartella è errata con conseguente perdita di tempo e, spesso, anche di denaro. Le cartelle pazze, tra l’altro, nel nostro Paese arrivano ad “ondate”, con la conseguenza che i contribuenti in massa si recano presso gli uffici delle Entrate a fare lunghe file spesso inutili in quanto magari i computer dell’ufficio sono andati in tilt, e magari dopo aver cercato, invano, di poter fissare in Agenzia un appuntamento utilizzando il telefono oppure la rete Internet.

Bonus riqualificazione energetica: obbligo comunicazione fine lavori all’ENEA

 Sugli interventi di riqualificazione energetica esiste in Italia una fiscalità a dir poco agevolata, visto che si può godere delle detrazioni al 55%; accade però spesso che i lavori magari iniziano verso la fine dell’anno, e poi continuano nell’anno successivo. Ebbene, per tali casi, in ottemperanza al Decreto Legge anticrisi messo a punto nello scorso mese di novembre da parte dell’attuale Governo in carica, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a predisporre un modello di dichiarazione delle spese sostenute in corrispondenza di più periodi di imposta, fatta salva la comunicazione obbligatoria all’ENEA riguardante la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. Questo significa, ad esempio, che se i lavori iniziano nel giugno del 2009 e si protraggono nel 2010, allora entro il 31 marzo del 2010 dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, il modello di comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute al 31 dicembre del 2009.

Il Fisco estromette borsisti e lavoratori interinali dal bonus ricerca

 La risoluzione 125/E dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a portare alcune restrizioni per quel che riguarda le agevolazioni del bonus ricerca: si è trattato di un vero e proprio giro di vite da parte dell’Erario, il quale ha dovuto decidere su alcune importanti voci di costo da applicare al beneficio. La presa di posizione riguarda dunque un chiarimento sulle richieste inoltrate tramite i formulari Frs e si riferisce, in particolare, ai costi del personale che svolge una borsa di studio e che viene impiegato in progetti di ricerca e sviluppo, oltre che di quel personale interinale che viene utilizzato nell’esecuzione di ricerca. Il novero comunque è più ampio e riguarda anche il deposito del brevetto e il noleggio di strumenti da usare sempre per le attività di ricerca. Tutti questi soggetti non sono ammissibili alla disciplina, dato che la locuzione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate, “personale dipendente”, fa ritenere che il costo su cui calcolare l’agevolazione fiscale sia solamente quello con cui viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato, compreso anche quello che è stato assunto con un contratto a progetto.

 

Bonus ricerca e numero verde dedicato per i contribuenti dell’Abruzzo

 Dopo un rinvio in extremis, è partito ufficialmente oggi il “click day” per l’inoltro, in via esclusivamente telematica, del bonus per le attività di ricerca e sviluppo; si potrà così inviare il formulario per la prenotazione del credito di imposta. Tutte le domande accettate saranno evase in ordine di arrivo, ragion per cui, al fine di non rimanere a bocca asciutta per l’esaurimento dei fondi stanziati per il 2009, è opportuno che gli interessati, anche per mezzo degli intermediari autorizzati, provvedano all’inoltro del formulario all’Amministrazione finanziaria nel più breve tempo possibile. Particolari “agevolazioni” riguardo al bonus ricerca sono previste per i contribuenti che inoltrano il formulario e che risiedono nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal terremoto; in tal caso, infatti, il contribuente, fermo restando che fa fede la data di invio del formulario, può comunque entro la scadenza provvedere ad effettuare sul formulario stesso delle modifiche e/o delle integrazioni.

Niente Rol per gli interessi relativi all’acquisto di autovetture

 Gli adempimenti fiscali relativi al 2009 hanno visto tra le loro principali novità gli interessi passivi: ed è proprio in relazione agli interessi sulle autovetture che i contribuenti dovranno affrontare le regole che hanno subito le maggiori innovazioni. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in proposito con la circolare 19/E, ma persistono ancora dei dubbi per quel che concerne la deducibilità. Tra i punti più incerti c’è senza dubbio l’applicazione del meccanismo del Rol, il quale non viene affrontato dalla circolare sopra menzionata, ma da un’altra risalente allo scorso anno (si tratta della 47/E del 2008). L’Agenzia delle Entrate ha infatti già specificato che l’articolo 96 del Tuir pone dei limiti alla deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires, mentre l’articolo 164 evidenzia la limitazione della deducibilità relativa alle spese e agli altri componenti negativi che si riferiscono alle autovetture. Secondo la circolare, quindi, l’articolo 164 rappresenta una disciplina speciale che è stata dettata in relazione a tutti i costi sostenuti, per quel che riguarda i cespiti in esso contemplati, inclusi gli interessi passivi.

 

Servizi ai contribuenti: quelli dell’Agenzia delle Entrate sono gratuiti

 I servizi che l’Agenzia delle Entrate offre nel nostro Paese a tutti i contribuenti sono gratuiti. E’ giusto ribadirlo visto che nelle ultime ore è scattato in merito un vero e proprio allarme in scia ad alcuni tentativi di truffa in atto nella Regione Liguria, ed in particolare ad Ortonovo, in provincia di La Spezia, dove parecchi cittadini hanno ricevuto delle telefonate truffa da parte di presunti funzionari delle Entrate che, informandoli del fatto che le loro dichiarazioni dei redditi erano regolari, pretendevano però dei pagamenti in denaro. Il controllo di regolarità della dichiarazione da parte delle Entrate è infatti gratuito; e inoltre la Direzione Liguria dell’Agenzia ha altresì ricordato come le comunicazioni in merito da parte delle Entrate avvengano per iscritto, sia nel caso di conferma di regolarità, sia per eventuali attività di accertamento e di controllo sulle dichiarazioni presentate.

L’Agenzia delle Entrate interviene sul regime della piccola proprietà contadina

 Con la risoluzione 116/E dello scorso 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha inteso mettere in luce alcune specifiche relative al regime da applicare nell’ambito della piccola proprietà contadina: in sintesi, le conclusioni del documento evidenziano come l’acquisto di un terreno agricolo da parte di una società a responsabilità limitata può godere delle agevolazioni fiscali relative proprio al settore della ppc, vale a dire l’esenzione dall’imposta di bollo e l’applicazione delle imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in una quantità fissa. La risoluzione non è importante soltanto ai fini di questo specifico caso, ma anche per comprendere qual è il quadro completo delle agevolazioni fiscali. La norma di riferimento è il decreto legislativo 99 del 2004, il quale ha ricompreso tra i beneficiari delle agevolazioni anche le società agricole, oltre ad aver specificato i benefici finalizzati alla conservazione dell’integrità fondiaria.