Il prossimo 16 luglio rappresenterà un’altra data fondamentale per quei contribuenti che devono prestare attenzione alle scadenze fiscali: si tratta, infatti, del termine ultimo per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa gli utili azionari e ai titoli che sono stati immessi presso Monte Titoli spa. L’adempimento in questione deve essere posto in essere dagli istituti di credito, dalle società di intermediazione mobiliare e da altri intermediari finanziari che si sono resi protagonisti di questo specifico deposito accentrato. Bisogna comunque comprendere nel dettaglio di cosa si sta parlando. Anzitutto, cos’è Monte Titoli esattamente?
F24
Modello F24: due codici tributo per i Monopoli di Stato
Il modello F24 si arricchisce di due nuovi codici tributo che andranno a completare le principali dichiarazioni fiscali: si tratta dei codici 2848 e 2849, i quali sono stati introdotti dalla nostra amministrazione finanziaria per il versamento di importi determinati. In effetti, queste novità si riferiscono nello specifico a quelle somme che devono essere pagate in relazione ai diritti di scritturazione delle rivendite di generi monopolistici, oltre alle ricevitorie attive nel lotto. Quindi, l’obbligo viene posto in essere nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. I codici in questione sono facilmente rilevabili dall’ultimo documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire la risoluzione 60/E, resa pubblica proprio nel corso della giornata di ieri. Appunto, la pubblicazione è recentissima e fresca, ma in realtà tutto è nato lo scorso 6 aprile, quando l’organo del ministero delle Finanze e le Entrate stesse si accordarono in tal senso, per ottenere un ambito tributario più chiaro possibile.
F24: le Entrate introducono il codice tributo per le stock option
Quando si parla di stock option, ci si riferisce a quei prodotti finanziari, in particolare call europee o statunitensi, che consentono di acquistare azioni societarie al cosiddetto “strike price”, il prezzo d’esercizio: si tratta, in pratica, delle opzioni relative alle spa che sono quotate in Borsa. Il loro conferimento, inoltre, è gratuito e la stessa stock option perde completamente il suo valore al momento della scadenza. Ebbene, queste opzioni presentano anche degli importanti risvolti dal punto di vista tributario, in particolare quando si parla di compilazione del modello fiscale F24. A partire proprio da questo mese, i contribuenti del nostro paese potranno beneficiare di una novità di rilievo in tal senso: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre giorni fa un apposito documento, la risoluzione 29/E, la quale introduce di fatto un nuovo codice tributo che deve appunto essere utilizzato per l’addizionale sulle stock option.
Gioco illegale, ecco i codici tributo relativi alle violazioni
La risoluzione 24/E che la nostra amministrazione finanziaria ha pubblicato proprio nel corso della giornata di ieri si è posta dei fini più che nobili: infatti, il documento in questione è volto a introdurre delle novità per quel che concerne la lotta al gioco illegale e al conseguente recupero di base imponibile e alla tutela dei consumatori. Questi obiettivi risultano con una certa evidenza anche dalla lettura del testo della cosiddetta Legge di Stabilità, ora sarà possibile conseguirli in modo concreto, sfruttando i codici tributo messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’F24 Accise. Si tratta, anzitutto, di ventiquattro codici, vale a dire il gruppo che va dal 5220 al 5243 e che sono necessari per recuperare le somme e le sanzioni relative a scommesse sull’ippica, scommesse sullo sport in generale, altre scommesse su concorsi a pronostici e i giochi di abilità.
Modello F24 Accise: compensazione ruoli, pronto il codice tributo
E’ pronto il codice tributo relativo alla compensazione dei ruoli over 1500 euro. A darne notizia in data odierna, lunedì 21 febbraio 2011, è stata l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come il codice tributo scenda in pista al fine di poter andare a compensare, anche in misura parziale, gli eventuali crediti di imposta con il modello “F24 Accise”. Solo ed esclusivamente in formato elettronico, il modulo di versamento unificato, precisa l’Amministrazione finanziaria dello Stato con un comunicato ufficiale, è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. In merito al codice da utilizzare, questo si trova negli “importi a debito versati” della sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione“. Tutto questo è spiegato dall’Agenzia delle Entrate in una risoluzione, la numero 18/E, che è stata diffusa dall’Amministrazione finanziaria dello Stato tenendo conto del Decreto Legge numero 78 del 2010.
F24 online: contributi, novità per i consulenti del lavoro
A partire dal prossimo 16 marzo 2011, i contributi associativi che devono pagare i consulenti del lavoro “viaggeranno” online, ovverosia si potranno pagare in via telematica direttamente con il modello F24. A darne notizia nella giornata di ieri, giovedì 17 febbraio 2011, è stata l’Agenzia delle Entrate dopo che, in linea con quanto già appreso il mese scorso, il Direttore Attilio Befera, e Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, hanno siglato un accordo che sarà valido dall’anno in corso e fino al 2014. Il pagamento dei contributi associativi da parte dei consulenti del lavoro, che sono ben 28 mila iscritti all’Ordine, potranno a partire dal prossimo 16 marzo 2011 effettuare il pagamento con l’F24 online potendo altresì portare in compensazione anche eventuali crediti tributari. Quello che entrerà in vigore è quindi in tutto e per tutto un nuovo sistema di riscossione che, tra l’altro, permetterà anche di acquisire con maggiore tempestività ogni informazione utile al fine di permettere all’Ente professionale di poter avviare delle misure di controllo.
F24 Enti Pubblici: ancora nove giorni per le ritenute alla fonte
Il mese di febbraio che comincerà domani coincide con alcuni importanti appuntamenti per quel che riguarda l’ambito fiscale: tra nove giorni esatti, in effetti, scade un termine fondamentale in tal senso, vale a dire il pagamento delle ritenute alla fonte che devono essere applicate in relazione ai redditi di lavoro dipendente, a quelli assimilati e ai redditi di lavoro autonomo che sono stati elargiti nel corso di gennaio. L’adempimento deve essere effettuato da specifici contribuenti, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, ragione per la quale l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione da tempo un apposito documento per il versamento tributario, il modello F24 Enti Pubblici, il quale va utilizzato in maniera elettronica. Visto che la scadenza in questione si sta avvicinando, è bene ricordare quali sono i codici tributo da sfruttare per la compilazione; quelli principali sono essenzialmente due, il codice 100E, il quale si riferisce alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e il codice 104E, relativo invece al lavoro autonomo.
Consulenti del lavoro: il contributo all’Ordine si paga con l’F24
Il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate allarga ancora di più i propri orizzonti: una apposita convenzione tra la nostra amministrazione finanziaria e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro consentirà infatti anche a questa specifica categoria professionale di mettersi in regola con i propri contributi. La circolare 1047 dello stesso Consiglio mette in luce proprio tale novità, una decisione che si è resa necessaria alla luce dei dati relativi all’incasso delle quote degli iscritti. In particolare, si farà riferimento al Decreto Ministeriale del 21 maggio 2003, il quale riguarda le entrate anche non tributarie e gli ordini professionali. Sarà compito delle Entrate istituire un apposito codice tributo, il quale verrà poi utilizzato dagli iscritti all’ordine per le relative quote di competenza da inserire nel documento fiscale; i codici, poi, saranno tanti e distinti per venire incontro agli oltre cento Consigli Provinciali.
Sanzioni pubblicità ingannevole: pagamento con l’F24
L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 27 dicembre 2010, con una risoluzione, la numero 135/E, ha annunciato una “staffetta” con cui le sanzioni da pagare per pubblicità ingannevole, e/o per pratiche commerciali sleali, dovranno essere effettuate con il modello di versamento F24 e non più con l’F23. A fronte di questa variazione, in merito alle sanzioni che, lo ricordiamo, vengono irrogate a conclusione di specifiche istruttorie da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), ci sarà comunque un periodo transitorio. Nel dettaglio, gli attuali codici tributo con cui le sanzioni si pagano con l’F23 potranno essere utilizzati in via transitoria con il modello “F24-elementi identificativi” a partire dall’1 gennaio del 2011. Per i due modelli, quindi, scatta una sorta di fase di coabitazione, ma poi i codici tributo “transitori” saranno comunque definitivamente chiusi. Questa novità riflette i contenuti e le modalità di una convenzione che l’Agenzia delle Entrate e l’Antitrust hanno stipulato nello scorso mese di settembre.
Inpgi: introdotti i codici tributo per il versamento unitario
L’Inpgi è la sigla che identifica l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani: si tratta, in pratica, dell’organismo incaricato di gestire le prestazioni previdenziali a favore dei giornalisti e dei pubblicisti professionisti, senza tener conto della contrattazione collettiva applicabile. Ebbene, l’istituto è tornato un tema di attualità grazie alla risoluzione 127/E pubblicata proprio ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il documento della nostra amministrazione finanziaria ha infatti disciplinato in maniera più puntuale la materia, introducendo sette nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme dovute da parte dei giornalisti appunto; il modello da sfruttare in tal senso è l’F24 Accise.
Assicurazioni auto, altri tre mesi per adeguarsi al modello F24
Il vecchio modello F23 va in soffitta e lascia il posto all’F24-Accise, è questa la novità di rilievo fiscale che coinvolgerà l’ambito delle assicurazioni sulle autovetture: il riferimento, in questo caso, va al versamento della relative imposta e dei contributi per i premi Rca, senza tralasciare comunque il fondo destinato alle vittime di estorsione e usura. In pratica, è stata l’Agenzia delle Entrate, mediante la pubblicazione della risoluzione 109/E di qualche giorno fa, a istituire gli appositi codici tributo da utilizzare nel documento tributario e sono quelli che vanno dal numero 3354 al numero 3362. È noto, infatti, come le imprese del settore in questione incassino dei premi, il cui ammontare va poi a rappresentare il corrispettivo di questa tassa.
Attività rimpatriate, l’imposta in eccesso si recupera con l’F24
Le somme che sono state versate in eccesso per quel che concerne il cosiddetto scudo fiscale e che devono quindi essere rimpatriate nel nostro paese per la relativa regolarizzazione, possono essere compensate mediante l’utilizzo del modello F24, insieme anche ad altre imposte: in sintesi, è questo il principio di base che emerge dalla lettura della risoluzione 107/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato qualche giorno fa e che si riferisce, per l’appunto, alle attività detenute all’estero in modo illegale. La soluzione compensatoria, comunque, può essere adottata a prescindere che si tratti di una restituzione fiscale o di un errore nel pagamento in questione. Occorre anche ricordare che l’imposta per le attività rimpatriate è di tipo straordinario. La pubblicazione del documento da parte della nostra amministrazione finanziaria si è resa necessaria alla luce di alcuni chiarimenti da elencare riguardo allo scudo.
Quando il Fisco non è efficace: cancellato il codice tributo PIEM
Il 23 aprile del 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato una fondamentale legge regionale, vale a dire la numero 9 proprio di quell’anno: un testo normativo fondamentale perché, di fatto, si è trattato della legge finanziaria per l’anno 2007 con le varie disposizioni e interventi in materia di bilancio. Ebbene, proprio in relazione a questa legge doveva essere anche usato un apposito codice tributo (PIEM), al fine di usufruire in maniera corretta del credito d’imposta contenuto nei vari articoli della novella. Ora, quello stesso codice PIEM non ha più ragione di esistere, visto che, in forza della risoluzione 102/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa, esso è stato eliminato e soppresso in modo definitivo. Quali ragioni hanno portato a una decisione fiscale così perentoria?
Modelli fiscali: novità per l’F24 enti pubblici
Via libera all’estensione a tutti i premi, i contributi ed i tributi per quel che riguarda il modello F24 enti pubblici. A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate che, in particolare, in data odierna, giovedì 7 ottobre 2010, ha pubblicato ben quattro risoluzioni, le numero 96/E, 97/E, 98/E e 101/E, che spiegano come a fronte di tale novità dovrà essere utilizzato il modello F24 enti pubblici. Queste novità diventeranno operative, e quindi attive, a partire dal prossimo 2 novembre quando, di conseguenza, dovranno essere utilizzate sia le nuove modalità di versamento, sia i relativi codici tributo. In particolare, per quel che riguarda i tributi erariali che sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate, è previsto fino al 31 dicembre del 2010 un periodo transitorio durante il quale, di conseguenza, sarà ancora possibile andare ad utilizzare il vecchio sistema.