Autotrasporti: fissato il bonus per la tassa del 2010

 Gli autotrasportatori italiani possono finalmente beneficiare del loro bonus fiscale: in pratica, il riferimento in questione va a due specifiche misure, le quali possono essere ottenute calcolando la percentuale dell’importo versato sull’importo per la tassa automobilistica di quest’anno. Ovviamente, il veicolo non deve pesare meno di 7,5 tonnellate e il suo utilizzo è rivolto alle attività di autotrasporto di merci. La disciplina è stata completata mediante un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha messo in luce l’ammontare preciso di questo credito d’imposta, per la cui fruizione è necessario compilare un modello di dichiarazione sostitutiva. Tra l’altro, occorre ricordare che tale bonus è stato introdotto da una legge, la 191 del 2009, la quale è proprio volta a sostenere il settore; entrando nel dettaglio di questa misura tributaria, c’è da dire essa ammonta al 38,5% dell’importo della tassa automobilistica, e si rivolge a quei veicoli che non oltrepassano le 11,5 tonnellate di massa complessiva. Addirittura, il beneficio sale fino al 77%, quando quest’ultima massa è superiore ai limiti previsti.

Trentino Alto Adige: come versare i contributi dei fondi pensione

 L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in maniera puntuale per disciplinare la questione relativa ai contributi che devono essere versati nei confronti dei fondi pensione del Trentino Alto Adige: le risoluzioni 63/E e 64/E, pubblicate appena quattro giorni fa, hanno riguardato, nello specifico, i datori di lavoro della regione dell’Italia settentrionale, i quali sono tenuti a versare le somme dovute mediante il modello F24 e l’F24 enti pubblici. Bisogna ricordare che nella regione trentina esiste un apposito progetto per il coordinamento dei fondi, vale a dire il cosiddetto “PensPlan, il quale si occupa di qualsiasi categoria del settore. C’è anche da dire che siamo di fronte a una Regione Autonoma, che però ha deciso di affidare all’amministrazione finanziaria del nostro paese le attività relative alla riscossione, una possibilità che è comunque prevista dalla legge regionale numero 3 del 1997. Entriamo nel dettaglio dei due documenti dell’Agenzia per comprendere meglio l’ambito di approfondimento. In base a quanto disposto dalla risoluzione 63/E, utilizzando l’F24 si possono portare a compimento i versamenti dei datori di lavoro e i reintegri delle somme che sono state anticipate.

 

Giochi online: ecco i nuovi codici tributo per il modello F24

 La passione per i giochi online e a distanza è divenuta sempre più una realtà concreta e in espansione: dunque, non ci si deve sorprendere se anche l’Agenzia delle Entrate deve adeguarsi a questa moda con degli appositi provvedimenti, volti ovviamente a disciplinare dal punto di vista fiscale le vincite in denaro collegate a questi stessi giochi. Come è noto, il documento tributario da utilizzare è il modello F24-Accise e in questo caso la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare la risoluzione 59/E proprio nel corso della giornata di ieri; in base a quanto emerge da tale testo, sono stati istituiti sei nuovi codici tributo da indicare appunto nel modello ai fini del versamento dell’imposta unica del 3%. I giochi presi in esame dal Fisco sono quelli a distanza e in cui conta molto di più l’abilità dei soggetti piuttosto che la fortuna. Tra l’altro, questa casistica è prevista, nello specifico, da una norma, il decreto legge 223 del 2006 (recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”) che ne ha fissato appunto la disciplina fiscale.

Pagare le tasse utilizzando il software F24 on line

 Siamo entrati nel vivo con il modello Unico 2010 visto che entro il prossimo 6 luglio 2010 scade il termine per il pagamento delle imposte senza maggiorazioni. E’ tempo quindi di predisporre l’F24 e, di conseguenza, occorre fare attenzione a non commettere errori; ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate in vista dell’appuntamento ha ricordato ai contribuenti come sia possibile cancellare i dubbi sul modello F24 utilizzando “F24 on line”, il software gratuito messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria dello Stato che è semplice da usare e che si compila in pochi minuti per poi stamparlo e pagare evitando gli errori molti dei quali sono “classici” come quelli relativi agli errori sui codici tributo e/o sulla corretta indicazione del codice fiscale o della partita IVA. L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 28 giugno 2010, ha emesso una nota ufficiale fornendo consigli utili sulla compilazione del modello Unico 2010 Persone Fisiche al fine di sfuggire allo stress post dichiarazione quando alcuni contribuenti si accorgono di aver commesso degli errori.

Compensazione imposte: attenzione ai crediti Iva

 Siamo entrati nel vivo per quel che riguarda la presentazione di Unico 2010 e la liquidazione delle imposte, ma per il versamento delle tasse occorre fare molta ma molta attenzione ad avvalersi della compensazione, specie per quel che riguarda i crediti sull’imposta sul valore aggiunto (Iva). A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2010 visto che proprio dall’inizio del corrente anno occorre seguire una specifica procedura per portare in compensazione i crediti Iva superiori al livello dei 10 mila euro. In tal caso, infatti, occorre prima presentare la dichiarazione e poi avversi della compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo; in più, se il credito Iva è superiore ai 15 mila euro occorre altresì che nella dichiarazione venga apposto dai soggetti abilitati il visto di conformità. In generale il credito di imposta con il meccanismo della compensazione permette di poterlo sfruttare per il versamento di importi a debito.

Rimanenze finali: pronto il codice tributo per il maggior valore

 Le somme che servono a liquidare nuovamente l’imposta sostitutiva relativa al maggior valore delle rimanenze finali (nel bilancio d’esercizio, si tratta del valore delle giacenze di magazzino una volta che è terminato il periodo amministrativo) hanno una rilevanza fiscale non irrilevante quando si parla del loro versamento: è proprio in quest’ottica che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, istituendo un apposito codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24. Si tratta, nello specifico, del codice 1831, il quale si riferisce proprio a questo pagamento, vale a dire, volendo essere più precisi, la riliquidazione dell’imposta per le rimanenze di industrie attive nel comparto petrolifero e, in particolare, i soggetti Ias (i principi contabili International Accounting Standards). I riferimenti normativi principali in questo caso si trovano nel decreto legislativo 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”), il cui articolo 17 illustra nel dettaglio le modalità da applicare a questa fattispecie.

 

Scommesse sportive: due nuovi codici per l’F24 Accise

 Il mondo delle scommesse sportive deve fare i conti ovviamente anche con il relativo trattamento fiscale ed è proprio in questo senso che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate: l’amministrazione finanziaria del nostro paese ha infatti indicati quali sono i codici tributo che devono essere utilizzati, nell’ambito della compilazione del modello F24 Accise, per pagare tutti quegli interessi che sono maturati circa un ritardato canone di concessione e le vincite che non state riscosse. In pratica, come è facilmente intuibile, i contribuenti di riferimento in questo caso sono i titolari di concessione dei giochi pubblici, i quali devono dunque provvedere a regolarizzare la situazione dei rimborsi non richiesti nei termini del regolamento delle stesse scommesse. Tali adempimenti sono fondamentali per scongiurare nel migliore dei modi i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, incrementati soprattutto dalle scommesse effettuate in maniera illegale.

 

Modello F24 Accise: istituito il codice per gli interessi su sanzioni

 La risoluzione 39/E dell’Agenzia delle Entrate risale ormai a tre giorni fa, ma rappresenta un fondamentale punto di riferimento per quel che concerne la compilazione fiscale: in effetti, è stato proprio questo specifico documento a istituire l’apposito codice tributo (per l’esattezza si tratta del codice 5213) che deve essere utilizzato dai contribuenti per indicare che gli interessi relativi al versamento rateale delle multe sono stati saldati. Per essere più precisi, inoltre, c’è da dire che si tratta delle sanzioni pecuniarie che vengono lanciate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato circa le violazioni sui giochi illegali o irregolari. Il testo normativo di riferimento in questo senso è la legge 689 del 1981 (recante appunto le sanzioni amministrative): in essa sono indicate le modifiche apportate al sistema penale, ma l’articolo più interessante per il caso di specie è il 26, visto che va a disciplinare le sanzioni pecuniarie dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa da irrogare nei confronti di un contribuente che si trova in una situazione di disagio economico e, per questo motivo, costretto a pagare la multa mediante la modalità rateale.

Alimenti made in Italy: credito d’imposta con l’F24

 L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire alcuni concetti relativi al trattamento fiscale da riservare a quelle imprese italiane che operano nel settore agroalimentare. Per essere più precisi, il testo di riferimento è un documento della stessa amministrazione finanziaria, vale a dire la risoluzione 30/E, la quale è stata pubblicata cinque quattro giorni fa; ebbene, in base a quanto statuito dal Fisco, tutte quelle imprese che riescono a realizzare degli investimenti volti a potenziare e incentivare gli acquisti dei prodotti made in Italy di maggiore qualità al di fuori dei confini della nostra penisola, potranno beneficiare di un fondamentale credito d’imposta (il quale ammonta al 50% delle spese che vengo supportate), una sorta di riconoscimento per l’attività svolta. Dunque, la sponsorizzazione di prodotti alimentari tipici dell’Italia assume i contorni di un’importante agevolazione tributaria che si riferisce ai tre periodi d’imposta che precedono quello in cui vengono svolti gli investimenti stessi.

 

Rateizzazioni ingenti: pronto il codice per l’individuazione

 Le rateizzazioni che si riferiscono a quelle somme che devono essere pagate per i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi sono consentite ormai dal momento dell’introduzione della legge Finanziaria del 2008; in particolare, occorre ricordare che si tratta di pagamenti piuttosto ingenti, dato che queste stesse somme devono superare la soglia dei 50.000 euro. Solamente in quest’ultima ipotesi, infatti, i contribuenti avranno l’obbligo di garantire quanto è dovuto in termini di denaro, senza escludere comunque la sanzione pecuniaria. La rateizzazione in questione può essere effettuata in diversi modi dai soggetti che sono interessati: anzitutto, si può porre in essere una polizza fideiussoria, vale a dire quella che non realizza la consegna immediata di una somma al creditore, ma anche la fideiussione bancaria o l’autorizzazione dell’ufficio all’accensione di un’ipoteca volontaria su un immobile sono delle opzioni possibili in questo senso.

 

Tasse: importi minimi per pagamento con F24

 Riguardo alla liquidazione periodica delle imposte, da saldare avvalendosi del modello F24, il contribuente non sempre è obbligato al versamento se gli importi da saldare risultano essere inferiori ad una certa soglia. Le tasse per le quali c’è in tal senso un minimo per procedere al versamento, riguardano sia l’IVA, sia l’Irpef, l’Irap e l’Ires compresi i relativi acconti. In particolare, per quel che riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA), il saldo IVA da dichiarazione annuale scatta per importi superiori ai 10,33 euro, mentre per l’acconto IVA l’importo deve essere superiore ai 103,29 euro. Per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) l’importo minimo a saldo per il pagamento della tassa scatta sopra i 12 euro, mentre per l’acconto Irpef l’importo deve essere superiore ai 51,65 euro. 12 euro è invece l’importo da superare per l’addizionale regionale e per l’addizionale comunale, a saldo o in acconto; sempre di 12 euro è il limite per l’Ires a saldo, e 20,66 euro per l’Ires in acconto.

Diritti camerali: attivati i codici per Fermo e Monza Brianza

 La risoluzione 12/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha introdotto nuovi fondamentali codici tributo: in particolare, ci si riferisce ai recentissimi codici ente “personalizzati” da destinare anche alle province di Fermo, nelle Marche, e di Monza Brianza. In effetti, questi specifici codici devono essere utilizzati, unitamente a quelli di tipo generico, al fine di provvedere al versamento, mediante il consueto modello F24, dei diritti annuali che sono dovuti alle relative Camere di Commercio presenti sul territorio. C’è comunque da precisare che i vecchi codici tributo specifici per questo tipo di dichiarazione continueranno a rimanere pienamente operativi fino al prossimo 1° agosto. Le province sopracitate sono state istituite, per la precisione, nel 2004: è stata proprio questa costituzione a spingere l’Agenzia delle Entrate a individuare i codici tributo che dovevano essere usati in relazione ai diritti camerali, dato che si è voluto consentire il pagamento alle stesse Camere di Commercio dei diritti annuali, dei relativi interessi e delle sanzioni, ma anche delle spese di notifica per l’omesso o tardivo versamento.

 

Compensazione delle ritenute residue: pronto il codice tributo

 La risoluzione 6/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha portato un’altra novità per quel che riguarda la compilazione del modello F24: in effetti, il 6830 è il nuovo codice tributo che è stato introdotto per quelle società e associazioni che utilizzano il credito Irpef per il pagamento delle loro imposte. Entrando nel dettaglio della risoluzione, il codice è a uso e consumo delle società di persone, delle imprese familiari, degli studi associati tra artisti o anche professionisti, delle società di fatto e di quelle di armamento (peculiari del diritto della navigazione), vale a dire tutti i soggetti che sono espressamente indicati nell’articolo 5 del Tuir (“redditi prodotti in forma associata”). I soggetti appena descritti saranno pertanto chiamati a compensare, mediante l’utilizzo del consueto modello F24, i propri pagamenti al Fisco e quelli contributivi, andando a utilizzare il credito Irpef che deriva dalle ritenute residue attribuite nuovamente dai soci.

 

Commercianti e artigiani: i contributi relativi al 2010

 Ci sono delle importanti conferme per quel che riguarda le aliquote contributive relative alle gestioni pensionistiche di commercianti e artigiani iscritti all’Inps: anche nel 2010, infatti, non verrà modificata la misura del 20% fissata dalla legge 296 del 2006 (si tratta della Finanziaria per il 2007), con un minimale pari a 14.334 euro e un versamento di 2.874 e 2.997 euro. La circolare di riferimento, in questo caso, è quella che è stata pubblicata dallo stesso ente previdenziale lo scorso 2 febbraio: le aliquote sono del 20% per gli artigiani e del 20,9% per i commercianti, mentre le stesse diminuiscono rispettivamente al 17% e al 17,9% nell’ipotesi di giovani collaboratori che non hanno un’età superiore ai 21 anni. Inoltre, rimane ancora valida la riduzione del 50% per quei lavoratori di età superiore ai 65 anni e già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Il reddito minimo da prendere in considerazione è dunque quello di 14.334 euro: riguardo poi la quota che eccede il reddito minimo e che arriva fino al limite di retribuzione annua pensionabile (per un ammontare pari a 42.364 euro), i contributi devono essere calcolati applicando le aliquote del 20% sui redditi di impresa che sono stati prodotti nel 2009.