Redditometro: ancora troppo pochi contribuenti sono congrui

 I dati che giungono dalle rilevazioni del nuovo redditometro (lo strumento fiscale che misura la capacità contributiva in base a determinati elementi di ricchezza) non inducono all’ottimismo: in effetti, secondo quanto affermato dall’associazione Contribuenti.it, ben tre soggetti su quattro non rispetterebbero la congruità in questione, vale a dire non sarebbero in linea con le richieste dell’Agenzia delle Entrate in merito al reddito imponibile, fattori da cui poi si ricavano le imposte da pagare. Le difficoltà di questo metodo innovativo sono dunque di tutta evidenza. In particolare, l’accertamento sintetico, il quale dovrebbe è in grado di ricostruire alla perfezione il reddito dei contribuenti analizzando i diversi consumi effettuati e il tenore di vita condotto, appare come troppo stringente, se è vero come è vero che ben pochi italiani sono risultati allineati alle nuove esigenze. Che cosa è emerso, di preciso, dalle stime di Contribuenti.it?

Elenchi Intrastat: il 25 agosto è il termine ultimo per la presentazione

 Sono rimaste poco più di tre settimane agli operatori intracomunitari (i soggetti imponibili e non che pongono in essere questo tipo di operazioni) con obbligo mensile per poter presentare gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni o agli acquisti e prestazioni di servizi all’interno della Comunità Europea: il riferimento, in particolare, va a quelle attività che sono state svolte nel corso del mese di luglio appena terminato. Inoltre, la presentazione di questi stessi elenchi potrà essere effettuata esclusivamente mediante la modalità telematica. Le nuove norme che disciplinano questo ambito tributario hanno modificato parecchie certezze, portando anzitutto alla creazione di un apposito registro degli operatori presso l’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale e istituendo, poi, la scomparsa di qualsiasi tipo di proroga per quel che concerne la tempistica.

Il Fisco irlandese riduce il rischio sul transfer pricing

 Risale ormai a più di un mese e mezzo fa l’introduzione in Irlanda di una innovativa guida fiscale, volta in particolare a regolare le tematiche legate al cosiddetto transfer pricing: in effetti, le Entrate della nazione britannica hanno introdotto alcune fondamentali novità in questo senso, cercando di venire incontro nella maggior misura possibile ai contribuenti. La legge che ha portato al nuovo regime di transfer pricing, vale a dire il Finance Bill 2010, prevede che le imprese sono tenute a disciplinare e documentare i prezzi di trasferimento che sono stati adottati nel corso delle loro specifiche attività e, inoltre, la lacuna relativa alla forma e ai requisiti da rispetto in tal senso è stata colmata proprio dalla nota in questione.

Condono e scudo fiscale: grandi evasori più ricchi

 E’ giusto andare avanti nel nostro Paese a colpi di condoni e di scudi fiscali? Ebbene, secondo il Presidente di Contribuenti.it, Associazione Contribuenti Italiani, Vittorio Carlomagno, quella dei condoni e degli scudi è una stagione che nel nostro Paese occorre chiudere al più presto visto che in questo modo altro non si fa che arricchire i grandi evasori. Il Presidente dell’Associazione sottolinea inoltre come quello dell’evasione fiscale sia diventato nel nostro Paese, purtroppp, lo sport più praticato dagli italiani. E allora, come sovvertire questa situazione critica? Ebbene, secondo Vittorio Carlomagno occorre innanzitutto rendere la tassazione meno opprimente abbassandola di cinque punti percentuale; dopodiché occorre anche tagliare gli sprechi di denaro pubblico, migliorare la qualità dei servizi resi dalle Amministrazioni Pubbliche, ed istituire dei premi/incentivi a favore del personale dell’Amministrazione finanziaria dello Stato ogni volta che grazie al loro operato le grandi imprese vengono pizzicate ad evadere il Fisco.

Ocse, è online la bozza 2010 del Model Tax Convention

 L’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) compie un importante passo dal punto di vista fiscale: in effetti, l’ente parigino, o, per meglio dire, il suo Comitato degli affari fiscali, ha provveduto a rilasciare la bozza provvisoria di aggiornamento relativo al Modello di convenzione tributaria, insieme al relativo Commentario. Si tratta di un documento fondamentale in questo senso e occorre sottolineare che verrà reso disponibile entro il prossimo mese di settembre, quando poi vi sarà anche la versione definitiva. Di cosa si tratta con esattezza? In pratica, il modello in questione altro non è che un update relativo a quest’anno e che presenta i tipici contenuti sostanziali in tal campo, ma sarà comunque obbligatorio sottoporlo all’approvazione del Consiglio della stessa Ocse, operazione che avrà luogo nel corso del mese di luglio. Già nei mesi precedenti si era parlato abbastanza diffusamente di questa innovazione fiscale e, in aggiunta ai cambiamenti che erano stati apportati e rilasciati proprio in quelle occasioni, c’è da dire che l’update 2010 beneficia anche della presenza della bozza di revisione del novellato articolo 7 dello stesso Modello di convenzione fiscale dell’Ocse.

 

Cassazione: anche i tovaglioli indicano il reddito dei ristoratori

 I ristoratori dovranno prestare massima attenzione anche ai tovaglioli utilizzati nei loro tavoli, in quanto si tratta di un ulteriore elemento in grado di ricostruire il profilo fiscale del contribuente; in effetti, come emerge da una presunzione dell’Agenzia delle Entrate e da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la richiesta di un tovagliolo aggiuntivo da parte di un cliente deve essere fatta pagare e sottoposta a fatturazione, visto che la nostra amministrazione finanziaria va proprio a presumere la tassazione del provento. In realtà, le precedenti disposizioni di legge parlavano espressamente di una sottrazione del numero di tovaglioli dal totale per altri scopi specifici. A questo punto però, si può ben comprendere come delle incongruenze piuttosto gravi dal punto di vista del reddito d’impresa possano essere superate da tale analisi. Si è arrivati a queste conclusioni a seguito di una vicenda particolare, in base alla quale le Entrate di Bassano del Grappa avevano condotto una verifica su un ristorante per accertare la corretta implementazione delle normative tributarie.

 

Buoni “voucher”: l’imponibilità vale solo con la spesa

 I buoni, le tessere e i vari codici di accesso che sono presenti nel nostro paese in relazione a un determinato rapporto contrattuale o a un programma di incentivi sono sempre più di moda: tali oggetti, conosciuti a livello internazionale come voucher, presentano comunque qualche difficoltà quando si va ad affrontare la questione fiscale. In effetti, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la loro classificazione è molto varia, visto che possono essere considerati un titolo di legittimazione che pone in essere una prestazione di servizio, ma anche come una forma di pagamento in via anticipata in relazione a uno specifico servizio. Quest’ultima definizione è quella più appropriata per quel che riguarda le carte telefoniche prepagate, dove l’Iva viene ad essere assolta già all’origine; per tale motivo, dunque, secondo quanto si evince dalla lettura della risoluzione 124/E dell’Agenzia delle Entrate (risalente al 2005), si deve procedere alla variazione in diminuzione del tributo.

 

Fringe benefit: anche gli sconti devono essere valutati

 Il forum Lavoro che si è tenuto nel corso della giornata di ieri a Roma ha rappresentato un importante passo in avanti per quel che riguarda il fringe benefit, vale a dire le forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale: in effetti, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire in questa occasione che i beni acquistati dall’azienda in convenzione e successivamente offerti ai dipendenti rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Tale concetto è stato stabilito prendendo a riferimento il minor prezzo di acquisto che ha ottenuto il datore di lavoro, oltre al Tuir, per la precisione il suo articolo 51, il quale stabilisce che, nell’ambito della valorizzazione di beni e servizi destinati al lavoratore, si devono applicare le regole solitamente previste per la determinazione del valore normale degli stessi beni (articolo 9 del Testo Unico).

 

Scudo fiscale e condono: servono solo a favorire i grandi evasori

 Quali sono nel nostro Paese i vantaggi legati alla messa a punto periodicamente di condoni e di scudi fiscali? Ebbene, sul tema Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani non ha dubbi, ed afferma, in accordo con le dichiarazioni del Presidente Vittorio Carlomagno, che questi servono a conti fatti a favorire i grandi evasori. Per l’Associazione è arrivato il tempo di dire basta, di chiudere la stagione dei condoni e delle “sanatorie” visto che, se un obiettivo poteva essere al riguardo quello della lotta all’evasione fiscale, allora la battaglia è stata clamorosamente persa. Contribuenti.it, infatti, rivela come anche lo scorso anno l’evasione fiscale nel nostro Paese sia cresciuta registrando una crescita addirittura a due cifre e pari all’11,5%. Questa percentuale emerge da un’indagine che KRLS Network of Business Ethics ha realizzato per Contribuenti.it prendendo a riferimento i dati che sono stati divulgati in tutta Europa dalle Polizie tributarie.

Commercianti e artigiani: i contributi relativi al 2010

 Ci sono delle importanti conferme per quel che riguarda le aliquote contributive relative alle gestioni pensionistiche di commercianti e artigiani iscritti all’Inps: anche nel 2010, infatti, non verrà modificata la misura del 20% fissata dalla legge 296 del 2006 (si tratta della Finanziaria per il 2007), con un minimale pari a 14.334 euro e un versamento di 2.874 e 2.997 euro. La circolare di riferimento, in questo caso, è quella che è stata pubblicata dallo stesso ente previdenziale lo scorso 2 febbraio: le aliquote sono del 20% per gli artigiani e del 20,9% per i commercianti, mentre le stesse diminuiscono rispettivamente al 17% e al 17,9% nell’ipotesi di giovani collaboratori che non hanno un’età superiore ai 21 anni. Inoltre, rimane ancora valida la riduzione del 50% per quei lavoratori di età superiore ai 65 anni e già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Il reddito minimo da prendere in considerazione è dunque quello di 14.334 euro: riguardo poi la quota che eccede il reddito minimo e che arriva fino al limite di retribuzione annua pensionabile (per un ammontare pari a 42.364 euro), i contributi devono essere calcolati applicando le aliquote del 20% sui redditi di impresa che sono stati prodotti nel 2009.

 

Lavoratori all’estero: fissate le nuove retribuzioni convenzionali

 I lavoratori dipendenti italiano che sono stati inviati all’estero per svolgere in maniera continuativa ed esclusiva il loro rapporto hanno finalmente un punto di riferimento per quel che concerne le loro retribuzioni: nella Gazzetta Ufficiale di due giorni fa è stato infatti pubblicato il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 gennaio 2010, il quale stabilisce appunto le retribuzioni convenzionali da utilizzare poi come base per il calcolo dei contributi assicurativi e delle imposte sul reddito relativi a quest’anno. Il comma 8-bis dell’articolo 51 del Tuir disciplina l’aspetto fiscale in questo senso, disponendo che il reddito di lavoro dipendente che viene prestato al di fuori del nostro paese da quei lavoratori che soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore ai 183 giorni, viene a essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite ogni anno con apposito decreto ministeriale. C’è anche da aggiungere, tra l’altro, che, nel caso in cui il datore di lavoro riconosca al dipendente dei benefit, questi ultimi non sono sottoposti immediatamente a tassazione, visto che sono ricompresi in maniera forfetaria nella retribuzione convenzionale.

 

Ssn: in Gazzetta le regole per i fondi sanitari integrativi

 Tre giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo all’attuazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale: in particolare, questo fondamentale provvedimento va a spiegare quali sono le prestazioni vincolate che i fondi stessi e gli enti, oltre alle casse e alle società di mutuo soccorso a fine assistenziale, devono erogare oltre il 20% del totale per beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono state introdotte dal Tuir. Un’altra importante disposizione del decreto è, inoltre, quella che concerne il funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari. Tali fondi sono stati specificamente istituiti dal Decreto legislativo 502 del 1992, ma col passare degli anni vi sono stati vari interventi volti a delimitarne l’ambito di intervento. Secondo il decreto ministeriale citato in precedenza, le prestazioni chiamate in causa ai fini tributarie sono quelle socio-sanitarie rivolte a persone non autosufficienti (ad esempio, l’aiuto domestico), quelle orientate al recupero sanitario di soggetti temporaneamente inabili per infortunio o malattia (cure termali e percorsi riabilitativi) e le prestazioni odontoiatriche.

 

Evasione fiscale: “stanati” 276 mila furbi in otto anni

 Grazie all’ottimo lavoro svolto dalle Fiamme Gialle nel periodo dal 2001 al 2008, la lotta all’evasione fiscale ha portato in Italia ad una media di 50 milioni di euro al giorno di imponibile evaso che è venuto “a galla”. A far presente questo dato è stato Giuseppe Bortolussi della CGIA di Mestre in scia al fatto che in otto anni di lotta e contrasto all’evasione, dal 2001 al 2008, sono stati recuperati la bellezza di 147 miliardi di euro di imponibile a fronte di 276 mila furbi, ovverosia evasori totali o parziali a vario titolo sia nel lavoro autonomo, sia in quello dipendente con le assunzioni in nero. L’Ufficio Studi della CGIA di Mestre ha analizzato l’andamento dell’imponibile evaso dal 2001 al 2008, rilevando come il biennio 2007-2008 sia stato il migliore, e come dai 15,28 miliardi di euro di imponibile evaso ed emerso nel 2001 si sia arrivati, con una crescita dell’80%, ai 27,49 miliardi di euro del 2008.

Conti bancari: ammessa la prova contraria del contribuente

 Il Fisco ha la possibilità di determinare il reddito e imputarne il possesso a quel soggetto che dimostri di essere il reale percettore, al fine di dimostrare un quadro indiziario grave e preciso; il compito del contribuente, in questo caso, è quello di difendersi tramite una idonea documentazione probatoria. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 21454, la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. La vicenda che ha portato a questo ricorso è nata a seguito dell’emissione da parte dell’ufficio di Pesaro di un avviso di accertamento nei confronti di una società a causa di un maggior reddito non dichiarato all’erario. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avevano messo in luce numerosi scambi tra le società fiduciarie, soprattutto attraverso l’utilizzo di conti bancari e alcuni libretti al portatore.