Fatture mediche: la detraibilità è limitata per l’imposta di bollo

 Le fatture e le ricevute che i contribuenti ricevono da un professionista comportano la detrazione delle spese per l’imposta di bollo: questa eventualità fiscale è comunque possibile solamente nel caso in cui il soggetto ricevente ha effettuato il versamento, sia per inadempienza del professionista che per un accordo tra le due parti in questione. Se invece la casistica rientra al di fuori di queste due ipotesi, allora non si può applicare alcun tipo di detrazione. Tale disposizione era contenuta in una risoluzione dello scorso anno da parte dell’Agenzia delle Entrate (444/E del 18 novembre 2009), la quale ha appunto chiarito il trattamento fiscale che spetta all’imposta da bollo che si riferisce alla fatture delle visite mediche. Come ha sottolineato l’amministrazione finanziaria, il tributo che stiamo esaminando deve essere pagato in relazione alle fatture, alle note, ai conti e a documenti simili che comportano degli addebitamenti o degli accreditamenti, anche quelli che vengono consegnati mediante l’apporto di un soggetto terzo.

 

Cessioni immobiliari: novità sul contenzioso fiscale

 L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, 14 aprile 2010, ha emesso una importante circolare, la numero 18/E, con la quale vengono indicate agli uffici le linee operative in merito al contenzioso, anche per il passato, delle liti tributarie in materia di operazioni di cessione immobiliare nel caso in cui l’unico elemento a disposizione sia stato solamente lo scarto tra il prezzo dichiarato ed il valore normale. A tal fine, quindi, l’Agenzia delle Entrate, in materia di accertamento su reddito di imprese e di imposta sul valore aggiunto (Iva) per vendite di beni immobili, ha di conseguenza messo in evidenza come gli Uffici del Fisco debbano valutare l’abbandono del contenzioso, e quindi della lite tributaria, se l’unico elemento a disposizione del Fisco per l’accertamento sia quello sopra descritto.

Tassa sull’eutanasia? In Svizzera ci pensano sul serio

 Dal Parlamento svizzero di Zurigo è giunta una proposta fiscale che ha scosso enormemente le coscienze: è stata infatti approvata una mozione per l’introduzione di una nuova tassa da applicare a quegli stranieri che giungono nella città elvetica per usufruire del suicidio assistito, un’imposta già ribattezzata come “tassa sull’eutanasia”. Le polemiche sono sorte in maniera immediata, anche perché, secondo molte persone si tratterebbe di una proposta in aperto contrasto col diritto federale della Svizzera. L’iniziativa è stata adottata da un partito svizzero, l’Unione Democratica di Centro, ma, come ha spiegato il leader Christoph Blocher, l’intento non è quello di fornire sostegno economico con una nuova entrata tributaria, bensì quello di scoraggiare i cosiddetti “turisti della morte”. Il paese elvetico viene in effetti scelto da gran parte dei malati gravi che decidono di far uso dell’eutanasia, visto che viene offerta una assistenza piuttosto dignitosa dopo aver pagato le somme di denaro necessarie. Tra l’altro, solo pochi mesi fa, un altro schieramento politico della nazione rossocrociata, l’Udf, aveva reso valida una iniziativa secondo cui il suicidio assistito doveva essere vietato a chi risiedeva nel cantone da meno di un anno; ora si aggiunge questa tassa per gli stranieri, la quale provocherà senz’altro nuove tensioni.

 

Prodotti soggetti ad accisa: le Dogane fanno chiarezza

 Era necessario fare un po’ di chiarezza in merito alle novità introdotte dal Decreto legislativo 48 del 2010, vale a dire il testo che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 118 del 2008 relativa alla libera circolazione di quei prodotti che sono soggetti ad accisa: la nota del 9 aprile dell’Agenzia delle Dogane ha proprio messo in luce alcune importanti precisazioni circa il ruolo che viene assunto dai soggetti obbligati. Anzitutto, il documento delle Dogane sottolinea che gli operatori che hanno provveduto a registrarsi alla data del 1° aprile (si tratta del giorno in cui il decreto ha assunto definitivamente efficacia) possono svolgere la loro attività in qualità di destinatari autorizzati, mentre quei soggetti che hanno richiesto l’apposita qualifica di destinatario registrato, l’immatricolazione avverrà seguendo il medesimo percorso che viene adottato per quel che concerne gli operatori professionali. I prodotti in regime sospensivo circa l’accisa verranno consegnati nel momento in cui saranno soddisfatti i requisiti appena citati.

 

L’Fmi presenterà due nuove tasse sul sistema bancario

 Il Fondo Monetario Internazionale punta sull’aspetto fiscale per avviare nel migliore dei modi il proprio progetto di exit strategy: l’organizzazione nata a Bretton Woods ha infatti intenzione di introdurre due nuove imposte all’interno del sistema bancario internazionale, in modo da recuperare tutti gli sforzi profusi nel corso della crisi economica. Come è noto, i governi di tutto il mondo hanno versato ingenti somme di denaro presso gli istituti di credito più in difficoltà: l’idea dell’Fmi è quella di mettere da parte, per il momento, la Robin Tax (piccola imposizione sulle operazioni finanziarie) per far spazio invece a una tassa da applicare sul bilancio bancario, così come si sta già verificando in Svezia. Dal Fondo, inoltre, fanno sapere che l’alternativa più valida in questo senso è la tradizionale tassa sui profitti bancari, ma soltanto quando si tratta di determinati livelli economici. Ci troviamo quindi di fronte a due possibili modelli tributari da porre in essere nei principali governi; tassare i bilanci delle banche potrebbe consentire di limitare la creazione di assets troppo grandi, i quali sono solitamente i principali responsabili dell’aumento della base imponibile.

 

Fisco e burocrazia tengono lontani i capitali stranieri

 Pressione fiscale record, burocrazia, regole, fanno scappare a gambe levate gli investitori. D’altro canto le aziende italiane sono spinte a spostare all’estero gli impianti alla ricerca di opportunità migliori. Sono i pensieri di Confindustria che lancerà dal Forum di Parma l’analisi della situazione italiana dell’Istituto Bruno Leoni.

C’è un urgente bisogno di interventi efficaci ed anche impopolari, é una pessima performance complessiva – sottolinea la ricerca -, un problema strutturale peculiare. Le nostre imprese, in una scala da zero a cento, godono di una libertà pari a 35, ben sotto la media europea (57) e a distanza siderale dal Paese più libero, l’Irlanda (74).

Regno Unito: applicata tassa sui ricchi in vista delle elezioni

 Si avvicinano sempre di più le elezioni politiche che vedranno coinvolta la Gran Bretagna: il prossimo 6 maggio, infatti, vi sarà questo atteso appuntamento, il quale ha dei risvolti fondamentali, soprattutto dal punto di vista economico e fiscale. Sul versante economico, c’è da dire che è stata rimandata di qualche giorno la riunione del Comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, prevista proprio in concomitanza con la tornata elettorale. Ovviamente, le questioni finanziarie decideranno questo voto: l’intera nazione sta tentando una faticosa risalita dai bassifondi della crisi, dunque non ci si dovrà stupire nel caso di annunci roboanti riguardanti questo ambito. Nel frattempo, già si comincia a parlare dell’ultima novità tributaria che riguarda l’Inghilterra; in effetti, a un mese dalle elezioni, il governo di Londra ha provveduto a introdurre una nuova imposta. La tassa appena entrata in vigore si riferisce sostanzialmente ai redditi di quei soggetti che ogni anno riescono a guadagnare somme superiori alle 150.000 sterline.

 

Piano urbanistico particolareggiato: meno tasse per chi vende immobili

 I soggetti che provvedono a cedere immobili che fanno parte di piani urbanistici più particolareggiati avranno d’ora in poi un importante sostegno offerto dalle Commissioni tributarie: in effetti, in tale ipotesi, i contribuenti in questione potranno pagare meno tasse, così come è stato stabilito da una sentenza della Ctp di Perugia, la quale ha riconosciuto, di fatto, il rimborso delle imposte pagate in eccesso rispetto a quanto era previsto nel caso dei benefici tributari posti in essere dalla legge Finanziaria del 2008. Quest’ultimo testo normativo aveva previsto delle specifiche riduzioni fiscali per quel che riguarda le imposte di registro e quelle ipocatastali in relazione al trasferimento di immobili compresi in piani più particolareggiati, appunto.

 

Tonnage Tax: l’Ue approva la proposta di Cipro

 C’è dunque il via libera da parte dell’Unione Europea all’introduzione della cosiddetta tonnage tax all’interno dell’ordinamento di Cipro: Bruxelles ha infatti ritenuto che la proposta avanzata in proposito dal governo di Nicosia può diventare proficua per quel che riguarda il potenziamento della competitività della flotta della piccola isola, senza che vi siano ostacoli in questo senso alla concorrenza. In base a questa imposta, le compagnie marittime possono decidere di sottoporre a tassazione le attività che vengono svolte in relazione alla stazza della flotta, senza fare invece riferimento ad altri elementi, come ad esempio gli utili effettivi. I calcoli di Cipro parlano di un costo annuale della misura vicino agli 1,5 miliardi di euro; tra l’altro, la Commissione Europea ha fissato anche la data entro la quale rimarrà in vigore la tonnage tax, vale a dire il 31 dicembre del 2019, dunque un arco di tempo abbastanza ampio per consentire alla nazione europea di sostenere la propria caratterizzazione marittima.

 

Albo artigiani: niente bollo per la Comunicazione Unica

 La risoluzione 24/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha chiarito alcuni aspetti fiscali relativi al mondo dell’artigianato: in particolare, sono state messe in luce le modalità di applicazione del bollo sulla cosiddetta Comunicazione Unica. Il modello tributario ComUnica, infatti, prevede il bollo solamente in relazione alla presentazione al registro delle imprese, mentre tale operazione non deve essere effettuata sulle pratiche successive, vale a dire quelle che sono volte all’ottenimento dell’iscrizione all’albo degli artigiani. La pubblicazione del documento già citato in precedenza si è resa necessaria a seguito di uno specifico interpello della Regione Marche. Le conclusioni della risoluzione fiscale sono la diretta conseguenza della lettura del Dpr 642 del 1972, in base al quale l’imposta viene scontata dalle domande, dagli atti e dalle denunce che vengono presentate in via telematica o tramite il supporto informatico. Tra l’altro, altre importanti precisazioni in merito si possono rinvenire nella norma istitutiva della Comunicazione Unica: in effetti, l’articolo 9 prevede che l’imposta di bollo venga fissata in 17,50 euro per quel che concerne le ditte individuali rispetto ai precedenti 42 euro. Dunque, occorre fare dei chiarimenti precisi.

 

La Francia accantona la carbon tax e pensa all’imposta sui profitti

 Niente da fare per quel che riguarda l’introduzione della carbon tax in Francia: il paese transalpino ha infatti deciso di rinviare questa novità fiscale a una data futura, ancora da definire, a causa soprattutto dei tempi contabili che sta vivendo la nazione. Come sarebbe stata strutturata questa imposta? Il gettito sarebbe aumentato di ben quattro miliardi di euro, grazie, in particolare, al versamento di 17 euro per ogni emissione di tonnellata di anidride carbonica. I maggiori benefici sarebbero andati all’industria, visto che erano in previsione molte esenzioni volte ad agevolare i settori più inquinanti (ad esempio, l’agricoltura, le raffinerie e il settore aereo), mentre l’imposta avrebbe avuto un peso maggiore sulle famiglie francesi. Tra l’altro, la carbon tax è stata messa da parte anche per studiare in maniera più approfondita l’introduzione di una tassa simile; per il momento, a livello di Unione Europea, sono solamente quattro le nazioni che hanno messo a punto una misura di questo tipo, vale a dire la Finlandia, la Danimarca, l’Irlanda e la Svezia, ma più che di carbon tax si tratta di una tassazione che vuole espressamente salvaguardare l’ambiente.

 

Entrate: chiariti gli obblighi fiscali sui tabacchi

 È davvero molto interessante la precisazione delineata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21/E pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri: in risposta, infatti, a una società attiva nella produzione e nella vendita del fumo, è stato chiarito che, quando si parla di cessione di tabacchi lavorati, allora occorre necessariamente applicare il regime monofasico ai fini dell’Iva, mentre le cessioni successive alla prima non hanno alcuna rilevanza in questo senso. Il riferimento specifico va alla cessione di sigarette, sigari e agli altri generi di monopolio. Alla conferma del versamento in un’unica soluzione si contrappone invece il diniego al Decreto legge 331 del 1993 (“Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte su oli minerali, bevande alcoliche e tabacchi”), il quale prevede di sospendere l’imposta, nell’ipotesi del trasferimento della merce da una deposito all’altro.

 

Iva: unico registro per la compravendita di box e cantine

 I principali elementi da considerare quando si parla di atti di compravendita tra le parti riguardano soprattutto l’imposta sul valore aggiunto: in base a quanto si evince dalla circolare 10/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri, questo tipo di atti che hanno ad oggetto un fabbricato abitativo e diverse pertinenze devono scontare le imposte di registro, quella catastale e quella ipotecaria, ma sempre una sola volta, senza fare alcuna differenza sul numero degli immobili e sull’aliquota Iva da applicare. Il documento dell’amministrazione finanziaria si è reso necessario soprattutto per adeguare i principi in materia. Il caso preso in esame dalla circolare, per la precisione, prende come specifico riferimento la cessione di un’abitazione e di due box, cantine o posti auto che è stata effettuata tra le parti; quello che si vuole ottenere è l’uniformità di comportamento sulle modalità di tassazione, viste anche le interpretazioni non concordi degli anni passati. In precedenza, infatti, si era provveduto ad applicare più imposte di registro e in misura fissa per ogni pertinenza.

 

Pressione fiscale: quella reale è ben più alta

 In Italia i contribuenti sono letteralmente tartassati dal Fisco per effetto di una pressione fiscale e tributaria fin troppo elevata e che è frutto anche dell’evasione fiscale che comporta a carico dei contribuenti onesti il pagamento delle imposte anche per chi le evade. Ma i livelli ufficiali di pressione fiscale nel nostro Paese sono di gran lunga più bassi di quella che a conti fatti è la pressione fiscale reale. Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani, infatti, rivela come la pressione fiscale reale a carico dei contribuenti del nostro Paese sia di circa nove punti percentuali superiore al dato ufficiale. A rilevare il dato reale della pressione fiscale è stata KRLS Network of Business Ethics per conto proprio di Contribuenti.it; ebbene, è emerso che la pressione reale a carico dei contribuenti italiani è pari a ben il 52,5%.