Residui fiscali: il Nord è solidale nei confronti del Sud

 Negli ultimi dieci anni, escludendo le Regioni aventi statuto speciale, il Nord ed il Centro dell’Italia è stato solidale nei confronti del Sud; nel Meridione, infatti, una quota di tasse e contributi è arrivata dalle altre aree del Paese, in linea con l’ineccepibile principio di solidarietà fiscale. Il dato emerge da un’analisi della CGIA di Mestre sulla base dei cosiddetti “residui fiscali“, ovverosia la differenza tra le entrate, in termini di tasse e di contributi, e le spese regionali sostenute dalle Amministrazioni pubbliche al netto degli interessi passivi. Ebbene, per gli anni dal 1997 al 2007, la CGIA di Mestre ha rilevato un aumento della solidarietà del Nord nei confronti del Sud Italia, contrariamente invece a quanto hanno messo in evidenza gli esponenti e i dirigenti politici del Meridione in materia di aiuti alle regioni del Sud.

Evadere il Fisco: più facile con i pagamenti in contanti

 Per evadere il fisco non è necessario portare i capitali all’estero e/o creare società fittizie nei paradisi fiscali. Molto spesso basta semplicemente sfuggire alla tracciabilità dei pagamenti effettuando le transazioni in contanti; in passato, sopra una certa soglia, era obbligatorio in Italia saldare fatture, parcelle e prestazioni con bonifico bancario e/o con carta di credito, ma da un po’ di tempo tutto e tornato come prima e, di conseguenza, è facile “incappare” nel libero professionista che con la fattura vuole un determinato ammontare, mentre senza fattura c’è lo “sconto”. La conseguenza di tutto ciò è che il fenomeno dell’evasione fiscale, nonostante le indagini ed i controlli all’ordine del giorno da parte della Guardia di Finanza, non è così semplice da contrastare se, come riporta Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, nel nostro Paese è tornato il boom delle transazioni in contanti con una crescita che sfiora il 20%. L’Associazione stima che complessivamente l’imposta evasa ammonti a ben 126 miliardi, a conferma di come le misure anti-evasione fin qui messe a punto siano insufficienti nel contrastare un fenomeno a dir poco dilagante.

Secondo la Consulta l’Irap non è un’imposta incostituzionale

 L’Irap ha ottenuto un importante riconoscimento da parte della Corte Costituzionale: l’ordinanza della Consulta è giunta dopo due anni e mezzo di rinvii ed ha sancito la piena legittimità dell’imposta regionale sulle attività produttive. La decisione è arrivata dopo che nel corso degli anni erano giunte numerose censure da parte di molte commissioni tributarie (soprattutto quelle di Genova e Bologna), le quali avevano messo in discussione il fatto che l’Irap fosse indeducibile ai fini delle imposte dell’Erario, ragionando in un’ottica di proporzionalità del prelievo alla reale capacità contributiva. La situazione è stata, per così dire, sanata dalla recente messa a punto di alcune novità legislative, che hanno in parte modificato il quadro normativo in cui le stesse commissioni avevano messo in dubbio la correttezza costituzionale del tributo.

 

Equitalia: l’Estratto conto online parte con il piede giusto

 Estratto conto online è l’ultimo servizio telematico messo a disposizione da Equitalia, l’agenzia di riscossione: si tratta di un’iniziativa che consente di consultare in maniera molto più agevole la propria situazione debitoria, senza doversi recare necessariamente presso uno degli sportelli della stessa agenzia. L’Estratto conto online mette a disposizione lo storico di tutte le cartelle di pagamento a partire dal periodo d’imposta 2000 e quelle che devono ancora essere portate a saldo. Il lancio ufficiale di questo servizio risale allo scorso 7 luglio e in due settimane, come fa sapere la stessa Equitalia, è riuscito a totalizzare ben 200.000 visitatori interessati alla novità. Attraverso questa modalità è ora possibile controllare la situazione di una multa (ad esempio, se essa è stata effettivamente inviata all’agente di riscossione), oppure verificare l’invio di un provvedimento di sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps: nel sito internet di Equitalia è infatti ben visibile un riquadro rosso denominato appunto “Estratto conto”.

 

Le imprese italiane richiedono arbitraggi fiscali meno vincolanti

 Le imprese italiane chiedono a gran voce delle importanti modifiche per quel che riguarda gli arbitraggi fiscali: la richiesta è una conseguenza diretta di una disposizione della cosiddetta “manovra d’estate”, la quale ha esteso la disciplina sulle società controllate estere alle nazioni europee con un fisco più favorevole di quello italiano, una situazione, questa, che fa sentire queste stesse imprese molto più svantaggiate. Per entrare nel dettaglio della norma, infatti, c’è da dire che tale estensione comporterà una situazione di questo tipo: le holding industriali e le assicurazioni che si sono insediate in un paese dove pagano meno tasse di quanto sarebbero state costrette in Italia, rientrerebbero in maniera automatica nella disciplina delle Controlled Foreign Companies. Le imprese del nostro paese necessitano di quattro ordini di cambiamento. Anzitutto, a loro parere, dovrebbe essere cancellato il testo normativo che si riferisce al “mercato dello Stato di insediamento”; la seconda richiesta riguarda una definizione più ampia nell’ambito di individuazione delle costruzioni societarie “destinate a eludere l’imposta nazionale” (secondo la Corte Europea, non vi è abuso di diritto se si va ad usufruire di una legislazione fiscale più favorevole).

 

Certificati di residenza: niente imposta di bollo per gli elettori comunitari

 Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.

Niente imposta sui consumi per i beni personali a livello Ue

 La direttiva comunitaria numero 55 del 2009 dello scorso 25 maggio ha disposto alcune esenzioni fiscali per quel che riguarda l’introduzione nel territorio di uno stato membro dell’Unione Europea di alcuni beni di cosiddetto “uso personale”: lo scopo di questa direttiva è soprattutto quello di aggirare il maggior numero di ostacoli alla libera circolazione di beni e, in proposito, ha specificato i requisiti che gli stessi beni devono possedere per entrare a far parte dell’esenzione. Già il primo articolo dispone l’esenzione relativamente alle imposte sui consumi per i beni personali introdotti da parte di cittadini privati: al contrario, la stessa esenzione non è invece valida per l’Iva (in proposito bisogna far riferimento alla direttiva 112 del 2006), per i diritti di accisa e per i tributi come le tasse di immatricolazione e di circolazione delle autovetture. Il successivo articolo, poi, interviene per spiegare cosa si deve intendere per “beni personali”; questi ultimi sono sostanzialmente dei beni destinati all’uso personale degli interessati e possono riguardare anche la loro professione.

 

Fisco e redditi: undici milioni di italiani vivono con 500 euro al mese

 In Italia, così come in tutto il mondo, negli ultimi diciotto mesi la crisi finanziaria, con un impatto devastante sull’economia reale, ha fatto aumentare le persone che vivono in condizioni di povertà relativa. Gli ultimi dati dell’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, mettono in evidenza come siano in Italia circa 7,5 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà relativa, e quasi un milione di famiglie in condizioni di povertà assoluta. Eppure, in base ad una stima effettuata da Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, nel nostro Paese sono ben 11 milioni gli italiani che, in base alla dichiarazione dei redditi, guadagnano, secondo quanto comunicato al fisco, meno di 500 euro al mese, ovverosia seimila euro all’anno. A conti fatti, quindi, le cose non quadrano, e non a caso l’Associazione già nei giorni scorsi ha denunciato come ci siano falsi poveri che agli occhi del fisco sono nullatenenti e poi invece hanno intestati macchine di lusso e barche a vela.

Unico 2009: ultimi giorni per presentare il modello cartaceo

 Il tempo stringe per tutti quei contribuenti che devono presentare il modello Unico 2009, e che possono avvalersi della modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi in formato cartaceo; per tale tipologia di contribuenti, infatti, la presentazione del modello presso gli uffici postali potrà essere valida solamente entro e non oltre martedì prossimo 30 giugno 2009. C’è invece decisamente più tempo che chi si avvale e/o è obbligato alla presentazione del modello Unico 2009 in via telematica; in tal caso, infatti, la data di scadenza per la trasmissione del modello è quella del 30 settembre 2009. Per chi ancora non avesse compilato il modello Unico 2009, e non sa se è obbligato o meno a presentare la dichiarazione, si può sempre scaricare gratuitamente il modello Unico 2009 dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Evasione fiscale: solo i “nullatenenti” possono permettersi uno yacht di lusso

 In Italia, prendendo a riferimento i dati del 2006, solamente poco meno di 35 mila contribuenti hanno dichiarato di guadagnare oltre 200 mila euro; pur tuttavia, nello stesso anno, c’è stata l’immatricolazione di ben 146 mila tra auto di lusso e fuoristrada, ma anche il rilascio di oltre ventimila patenti nautiche. A mettere in evidenza tali dati è Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, sottolineando come nel nostro Paese continui a non esserci una reale corrispondenza tra i redditi dichiarati e l’effettivo stile di vita. Lo Sportello del Contribuente dell’Associazione, inoltre, rileva come stiano progressivamente aumentando i cittadini nullatenenti, ivi compresi i pensionati sopra gli ottanta anni, che hanno intestate barche a vela e yacht di lusso. Trattasi chiaramente di intestazioni fittizie da parte di imprenditori furbi e scaltri che hanno come palese obiettivo quello di non pagare le tasse; insomma, non ci sono solamente i “fannulloni” della Pubblica Amministrazione, ma c’è anche un’ampia schiera di nullafacenti che esercitano il ruolo di poveri possidenti.

Evasione fiscale: giro di vite sulle triangolazioni con i Paesi “off-shore”

 Nei primi cinque mesi del 2009, la Guardia di Finanza ha scovato triangolazioni con i Paesi “off-shore” e capitali, detenuti in Paesi esteri, per a ben 3,1 miliardi di euro. E nell’ambito delle operazioni a contrasto del riciclaggio e dell’usura, sono stati intercettati al confine ben 390 milioni di euro di capitali non dichiarati nell’ambito delle azioni di controllo sulle frontiere terrestri e marittime. Il fatto è che con l’inasprirsi della crisi tendono ad aumentare anche le operazioni illecite, e di conseguenza la Guardia di Finanza ha allo stesso modo inasprito e potenziato i controlli ed i monitoraggi su tutti i fronti, contribuendo anche al maggior incasso per l’Erario di imposte su redditi mai dichiarati. All’interno del nostro Paese, non a caso, solo nei primi cinque mesi di quest’anno la Guardia di Finanza ha scovato redditi per ben 13,7 miliardi che sono stati nascosti al fisco; ben 3.200 sono stati gli evasori stanati dalla GDF, e di questi ben 1.200, per aver superato le soglie di punibilità, sono stati denunciati alle Procure della Repubblica.

Emilia Romagna: accordo per imposta di registro

 L’imposta di registro deve essere pagata al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate. Gli atti che rientrano in questo obbligo sono l’acquisto di una casa o la registrazione dei contratti di locazione/affitto di un appartemento ad un inquilino.

L’imposta di registro si paga in proporzione (aliquota) al prezzo dell’acquisto:

* l’aliquota è del 3% sul prezzo dell’immobile indicato nel rogito per la prima casa e se il venditore dell’immobile non è titolare di partita IVA;
* se non si tratta di prima casa, si paga lo stesso il 3% quando l’immobile è di interesse storico, artistico o archeologico.
* si deve pagare il 7% in tutti gli altri casi.

Fattura Iva: rimane l’onere anche in caso di errata esposizione

 La Corte di Giustizia dell’Unione Europa è stata chiamata a intervenire in merito alla verifica della corretta esposizione dell’Iva nel documento contabile: la questione ha infatti avuto origine da una controversia nata tra un’impresa olandese e il Fisco del paese nord europeo. Il dibattito principale si riferiva ad alcuni servizi svolti dall’azienda in Germania e altri stati terzi per conto di un ufficio di diritto pubblico. Quest’ufficio, però, operava solamente nell’ambito di attività non assoggettabili al regime dell’Iva nei Paesi Bassi e, quindi, non aveva diritto ad alcuna detrazione. L’iter procedurale in questo senso è stato piuttosto lungo, dato che nel 1996 il Fisco olandese ha provveduto a comunicare alla società che non era necessario alcun versamento dell’imposta sull’Iva per quel che concerneva le prestazioni fuori del territorio dei Paesi Bassi. Nel 2000, poi, veniva rilevato che l’impresa non aveva emesso alcuna nota di accredito e non aveva provveduto a nessuna rettifica delle fatture: l’impresa stessa è intervenuta contro l’avviso di accertamento.

 

Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare

 Le società che svolgono un’attività di trading immobiliare possono godere dello sconto per quel che riguarda l’imposta di registro con un’aliquota pari all’1% nel caso si provveda all’acquisto di un fabbricato abitativo: questa possibilità, comunque, sussiste, nell’ipotesi in cui la cessione in esame è stata portata avanti da un’impresa in esenzione dal regime dell’Iva. Tale posizione è stata, tra l’altro, ribadita dal ministero dell’Economia (il Fisco si era espresso in proposito ben dieci anni fa con la risoluzione 93/E, nell’ambito della cessione messa in atto da un ente regionale di sviluppo agricolo). Il principale riferimento per il trattamento agevolato è il D.P.R. 131 del 1986, per la precisione si tratta del “Testo Unico dell’imposta di registro”, il quale dispone che per lo sconto dall’imposta è necessario che si verifichi in acquisto in esenzione Iva, vale a dire che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e che sia posta in essere da un soggetto che non abbia costruito il fabbricato stesso. In questo senso possiamo distinguere due precise ipotesi, le quali danno luogo al beneficio del trattamento agevolato: anzitutto, occorre che l’acquirente del fabbricato sia un’impresa il cui oggetto esclusivo e principale sia rappresentato da un’attività di trading immobiliare.