Il regime dei contribuenti minimi è ormai noto nella sua conformazione e nelle caratteristiche, ma anche per il 2011 la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di precisare tutti gli elementi: in questa particolare categoria rientrano tutti coloro che lo scorso anno sono riusciti a conseguire determinati obiettivi dal punto di vista lavorativo e tributario. Quali fattori devono sussistere? Anzitutto, i contribuenti minimi devono aver ottenuto dei ricavi e dei compensi che non oltrepassino il limite reddituale dei trentamila euro; inoltre, elemento non meno importante, non devono essere state effettuate delle vendite all’esportazione. Ma il lungo elenco non si limita soltanto a questo: in effetti, non devono essere state poste in essere delle spese per i lavoratori dipendenti e per quelli a progetto.
Contribuenti Minimi
Giornalisti: il 30 settembre scade il termine per i contributi minimi
Tutti quei giornalisti che sono iscritti alla cosiddetta gestione separata (con questo termine si intende solitamente la gestione che consente ai lavoratori autonomi di ottenere una adeguata tutela previdenziale e pensionistica) devono segnare con un cerchietto rosso la data del prossimo 30 settembre sul loro calendario fiscale: in effetti, ci saranno ancora poco più di due settimane per provvedere al versamento dei contributi minimi relativi all’anno 2010 per quel che concerne questi contribuenti appunto. La precisazione è giunta mediante un’apposita circolare dell’Inpgi (si tratta dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).
Contribuenti minimi: per il regime italiano proroga di tre anni
Ora l’Italia potrà contare anche sul fondamentale via libera della Commissione Europea per quel che concerne il cosiddetto regime dei contribuenti minimi (si tratta, come è noto, dei piccoli imprenditori e professionisti): in effetti, quei soggetti che solitamente riescono a porre in essere un fatturato che non supera i 30.000 euro potranno beneficiare di una fondamentale proroga in relazione alla data di emanazione della direttiva che disciplinerà questa specifica categoria (il nuovo termine è previsto tra tre anni, nel 2013). Come mai si è deciso in tal senso? L’Unione Europea si è espressa con favore in merito all’autorizzazione per il nostro paese riguardo al mantenimento di questo regime dei soggetti passivi (bisogna ricordare che il calcolo si riferisce sempre ai ricavi, oppure ai compensi), almeno fino al momento in cui non verrà finalmente posto in essere un testo normativo in grado di apportare le necessarie modifiche in merito alle modalità da seguire per beneficiare del regime in questione.
Lavoratori partita Iva: Cgil, via l’Irap a carico dei giovani
Nel nostro Paese c’è un esercito di lavoratori, spesso giovani, che sono a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti anche se non hanno alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato; trattasi dei lavoratori con la partita IVA che, pur essendo soggetti all’imposta sul valore aggiunto ed ai relativi versamenti periodici, non hanno dipendenti e neanche mezzi propri, e sono dei veri e propri precari visto che, con tutele minime o praticamente assenti, guadagnano in media 1.200 euro al mese. A mettere in risalto questa situazione è stato il segretario confederale della CGIL, Agostino Megale, il quale ritiene giusto che quantomeno a carico dei giovani professionisti precari con partita Iva venga tolto l’onere di pagare l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Contribuenti minimi: come e quando cessa l’applicazione del regime fiscale
Quei contribuenti che, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti, hanno anche un giro d’affari annuo inferiore ai 30 mila euro, e/o percepiscono compensi non superiori alla soglia indicata, possono avvalersi del regime fiscale semplificato dei “contribuenti minimi”. L’adesione a tale regime, pur tuttavia, è valida fino a quando per ogni anno di imposta il contribuente riesce a rientrare nei limiti di ricavi o di compensi previsti, unitamente a tutte le altre condizioni; nel momento in cui infatti una delle condizioni viene meno, il contribuente sarà obbligato a tornare ad applicare il regime fiscale ordinario. Di norma, l’applicazione del regime dei minimi cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui il contribuente non ha più rispettato le condizioni per potersene avvalere; ma, se accade che nell’anno di imposta viene conseguito un giro d’affari superiore di oltre il 50% alla soglia ammessa dei 30 mila euro, allora il regime ordinario scatterà immediatamente nello stesso anno di imposta.
Contribuenti minimi: le agevolazioni sull’IVA e sull’IRPEF
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno un basso giro d’affari possono avvalersi già da tempo del cosiddetto “regime dei contribuenti minimi“, che garantisce semplificazioni a livello contabile oltre a numerose esenzioni di imposta. Una delle agevolazioni del regime è quella dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto; il contribuente, di norma un piccolo lavoratore autonomo, o libero professionista, può infatti emettere le fatture senza IVA ai sensi del “regime dei minimi”, ragion per cui non è obbligato/tenuto al versamento mensile o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto. L’esenzione IVA vale sia sui ricavi, sia sui costi; questo significa che un contribuente in “regime dei minimi” emette le fatture senza IVA ma non può scaricare l’imposta sul valore aggiunto pagata per gli acquisti; c’è quindi esenzione IVA sui ricavi e divieto di detrazione IVA sugli acquisti.
Contribuenti minimi: pronto il codice tributo per versare l’imposta sostitutiva
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il codice tributo attraverso il quale i contribuenti minimi, riguardo ai redditi da ricavi/compensi conseguiti lo scorso anno dall’esercizio dell’attività, potranno provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva così come prevede il regime agevolato introdotto in via opzionale per alcune classi di contribuenti, con basso giro d’affari, con la Legge Finanziaria 2008. Il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi, nella misura del 20%, è “1800” da utilizzare per i versamenti o per le compensazioni, rigorosamente con trasmissione telematica, con il modello F24; la messa a punto del codice tributo è susseguente alla pubblicazione della risoluzione numero 127/E, messa a disposizione dei contribuenti per la lettura sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella apposita sezione “Circolari e Risoluzioni”. A fronte del pagamento di una “cedolare secca” al 20% sulle tasse, i contribuenti minimi possono usufruire di tutta una serie di agevolazioni che può garantire anche risparmi di imposta non trascurabili rispetto al regime “classico”.
Massima semplificazione per i contribuenti minimi
La risoluzione 108/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di “contribuenti minimi”: a norma di tale documento, i contribuenti che sono esonerati dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale (tipici esempi, tra i tanti, possono essere i tassisti e i tabaccai) possono continuare a usufruire di questo esonero nel caso facciano parte proprio del regime dei minimi, a patto però che essi provvedano a certificare i diversi corrispettivi attraverso un apposito registro cronologico. L’intento principale dell’Agenzia è dunque quello di ottenere la “massima semplificazione” per quel che riguarda gli adempimenti relativi ai contribuenti minimi. I dubbi principali che concernono questa categoria di contribuenti sorgono dal fatto che essi, nonostante godano di moltissime agevolazioni fiscali specifiche, come ad esempio l’esonero dagli obblighi di versamento dell’Iva, sono comunque tenuti a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Contribuente minimo: regime e fattura
La finanziaria 2008 ha introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi. Innanzitutto occorre chiarire chi sono costoro per poi capire se si possa applicare o meno il regime del contribuente minimo. Il contribuente minimo é la persona fisica che:
– esercita attività di impresa, arte o professione che nell’anno solare precedente ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
– non ha effettuato cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate ;
– non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
– non ha acquistato, nei tre anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.