Iva gas metano al 10% per il condominio

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 108 del 2010, sancisce che per i primi 480 metri cubi di consumo di gas da parte di un singolo utente che è allacciato ad un impianto condominiale, ovverosia centralizzato, l’aliquota agevolata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), debba essere pari al 10%. A ribadirlo con un comunicato ufficiale è stato giovedì scorso, 11 novembre 2010, il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, dopo che proprio l’Agenzia delle Entrate ha accolto una recente class action presentata dal Sindacato. Ed in merito all’applicazione di tale risoluzione dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, il Sunia ricorda come l’applicabilità valga sia per le procedure di rimborso, sia per le nuove fatturazioni sul gas metano; il tutto dopo che alcuni amministratori di condominio, in accordo con le segnalazioni acquisite dal Sunia – Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, hanno lamentato proprio a carico degli utenti del gas delle interpretazioni sia restrittive, sia penalizzanti nonostante quello dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata al 10% sia per il consumatore allacciato alla rete del gas un diritto.

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Adempimenti autunnali: c’è già la bozza del modello Iva

La stagione autunnale è in pieno svolgimento e con le prime tipiche foglie ingiallite arrivano anche i primi adempimenti fiscali: l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, mediante il proprio sito web, la bozza del modello per comunicare le stime relative all’Imposta sul Valore Aggiunto (ovviamente si fa riferimento al 2010), un documento che deve essere presentato entro il prossimo mese di febbraio, in modo che lo Stato possa quantificare in maniera corretta le proprie risorse. C’è comunque da precisare che non si tratta di un modello volto a definire l’imposta che ogni contribuente deve versare. In pratica, si tratta semplicemente di una comunicazione non dichiarativa, pertanto le sanzioni che di solito vengono applicate in caso di omissione non sono valide; nell’ipotesi di modello non inviato alla nostra amministrazione finanziaria si rischia il pagamento di una somma che va da un minimo di 268 a un massimo di 2.065 euro.

Evasione fiscale: maxi-frode carosello a Bologna

Nella Regione Emilia-Romagna il Fisco, ed in particolare l’Agenzia delle Entrate di Bologna, ha messo a segno un maxi-recupero da evasione a carico di una società bolognese attiva nel comparto del commercio di componenti informatici. L’importo evaso ammonta a ben diciotto milioni di euro per effetto del classico meccanismo truffaldino di andare a maturare crediti sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) inesistenti attraverso l’utilizzo delle cosiddette “cartiere”, ovverosia società fittizie la cui unica attività è quella di andare a produrre ed emettere fatture false. In particolare, all’azienda bolognese è stato contestato il fatto che a fronte della dichiarazione di un reddito imponibile pari a 15 mila euro, tanti quanti in un anno ne guadagna un impiegato, il fatturato era invece di ben tredici milioni di euro. Dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i giudici hanno ritenuto congrue le ragioni del Fisco in sede di accertamento con il conseguente fatto che a carico della società il debito tributario, tra sanzioni ed imposte da pagare, è balzato a 18 milioni di euro.

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Iva Paesi black list, il Fisco tende la mano

L’Agenzia delle Entrate, con una apposita circolare, la numero 54/E emanata in data odierna, giovedì 28 ottobre 2010, ha ufficialmente teso la mano nei confronti di quei soggetti economici che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) devono comunicare in via telematica le operazioni effettuate con soggetti che si trovano nei Paesi inseriti nella cosiddetta “black list“. Nel dettaglio l’agevolazione, ai fini sanzionatori, consiste nel non applicare sanzioni nel caso in cui i contribuenti interessati provvedano a sanare le eventuali violazioni entro e non oltre la data del 31 gennaio del 2011 presentando i relativi modelli di comunicazione integrativa. Nel dettaglio, sono previste zero sanzioni per le possibili violazioni inerenti la compilazione dei modelli per il periodo da luglio a novembre per i contribuenti chiamati all’invio mensile, e da luglio e fino al mese di settembre per quelli che hanno invece le scadenze trimestrali.

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Iva estera, l’Ue proroga la scadenza al 31 marzo 2011

Sono passati ormai dieci giorni dalla pubblicazione della Direttiva 66 dell’Unione Europea, una legge che contiene alcuni spunti interessanti dal punto di vista fiscale: in effetti, questo testo normativo è entrato nel merito dei rimborsi relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto Estera, imponendo una proroga del termine temporale. Il riferimento va a quelle istanze che sono state presentate un anno fa e per le quali il differimento è valido dal precedente termine (30 settembre 2010) a quello attuale, il 31 marzo del 2011. Gli effetti della direttiva in ogni stato membro, compresa quindi anche l’Italia, si considerano attivi dallo scorso 1° ottobre, anche se occorre bene ricordare che il rimborso di questo particolare tipo d’imposta ha luogo soltanto nel caso in cui le attività siano nate da operazioni imponibili o simili. Il diritto, comunque, non può essere concesso quando sono stati acquistati beni o servizi per cui la nazione estera ha escluso di fatto il diritto alla detrazione tributaria

Meno tasse sui lavoratori ma più sulle rendite

A poche ore dall’avvio del tavolo sulla riforma del fisco, le aspettative della Cgil sono rivolte ai cittadini, che anche in tempo di crisi continuano a pagare le tasse e così il sindacato chiede un alleggerimento del carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Lo ha affermato il leader della Cgil, Guglielmo Epifani, durante la cerimonia di insediamento della IX Consiliatura del Cnel.

Bisogna fare delle scelte – ha sottolineato Epifani – spostare il prelievo su altre fonti di reddito. Sul fisco siamo abbastanza d’accordo con Cisl e Uil. Mi aspetto che chiederemo insieme qualcosa al Governo. Ci vogliono fatti e non parole, abbiamo bisogno di risposte. Per noi l’unità sindacale è fondamentale soprattutto in tempo di crisi, anche se ci dividono molte cose.

Condomini e cooperative, Iva al 10% sui consumi di metano

È un’aliquota piuttosto leggera quella che si prospetta per il consumo di gas metano, in particolare il suo utilizzo civile: la risoluzione 108/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare proprio ieri stabilisce, infatti, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli impianti di riscaldamento centralizzato e collettivo, dunque il riferimento principale va a coloro che abitano nie condomini e nelle cooperative. In questo caso, l’Imposta sul Valore Aggiunto è pari al 10%, ma bisogna sottolineare anche che esiste un limite massimo, ovvero 480 metri cubi all’anno. Ma il documento della nostra amministrazione finanziaria è andato oltre questi chiarimenti: in effetti, sono state elencate perfino delle modalità per ottenere il rimborso totale dell’Iva che è stata versata in eccesso, a seconda che si tratti di utenti o di gestori.

Fidelizzazioni: per l’Ue non sussiste la detraibilità dell’Iva

La fidelizzazione è una delle pratiche di marketing più gettonate dalle aziende, soprattutto per il fatto che in questo modo si riesce a mantenere la clientela già esistente con appositi servizi da offrire: questi specifici programmi, comunque, sono ora al centro di una decisione molto importante dal punto di vista fiscale, la quale ha riguardato in primis la Gran Bretagna e, poi, in maniera più allargata, l’intera Unione Europea. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio la questione. In pratica, i tipici soggetti che vengono coinvolti nelle fidelizzazioni sono gli sponsor, il gestore del programma e i fornitori, vale a dire coloro che erogano i cosiddetti premi fedeltà a fronte di un determinato punteggio. È l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto la pietra del paragone di queste iniziative.

Traforo del Colle di Tenda: l’Iva non vale in territorio francese

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato di recente una interessante decisione del Consiglio relativa al trattamento fiscale del traforo situato nel Colle di Tenda, il valico delle Alpi Liguri che rappresenta la frontiera ideale tra l’Italia e la Francia: la questione tributaria ha preso come riferimento proprio questa vicinanza tra i due paesi dell’Unione. In base a questa decisione, il traforo stradale in questione viene considerato interamente italiano, alla luce anche di quanto si può evincere dalla direttiva comunitaria numero 112 del 2006 (“Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”). Il Consiglio ha voluto anzitutto semplificare la procedura relativa alla riscossione dell’Iva, un’operazione necessaria ai fini della sicurezza e della manutenzione del tunnel di nuova costruzione; il fatto che al nostro paese sia stata affidata la responsabilità per il funzionamento e la stessa sicurezza dell’intero cantiere presuppone una considerazione fiscale esclusivamente italiana della struttura, senza alcun riferimento invece alla Francia.

Campioni gratuiti: per la Corte Europea non sono imponibili

I campioni gratuiti che vengono messi a disposizione dagli esercizi commerciali sono una realtà con cui abbiamo a che fare praticamente ogni giorno e coinvolgono diversi settori: ma di quale trattamento fiscale godono questi beni? Una risposta viene fornita da una delle ultime pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale è stata anzitutto chiamata a interpretare in modo corretto la nozione stessa di “campioni”. La sentenza si era resa necessaria a seguito di una controversia nata tra una compagnia britannica attiva nella produzione di registrazioni musicali e l’HM Revenue & Customs, vale a dire il Fisco del Regno Unito; nel dettaglio, è stato richiesto all’amministrazione finanziaria il rimborso di alcune somme che erano state versate in maniera errata a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto nei sedici anni compresi tra il 1987 e il 2003, in relazione a delle copie gratuite di questi prodotti, elargite a scopo pubblicitario.

Operazioni con la black list: comunicazione Iva entro il 2 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rendere disponibile il prodotto che deve essere utilizzato dagli operatori Iva in relazione alle loro movimentazioni finanziarie con società che risiedono nei paradisi fiscali: in pratica, l’adempimento fiscale che si chiede a questi soggetti è quello di compilare e inviare la relativa comunicazione che riepiloga appunto le operazioni in questione. Si tratta, comunque, di un adempimento recentissimo, visto che la sua prima introduzione risale soltanto allo scorso mese di luglio, quando un decreto del ministero dell’Economia ha sancito modalità e termini per la trasmissione. La novità tecnologica è stata rilevante e dunque si è deciso anche di concedere più tempo per conseguire una adeguata preparazione in questo senso: l’attuale termine è il prossimo 2 novembre. Che cosa occorre inserire in questa specifica comunicazione?

Cassazione: l’intervento chirurgico non scosta gli studi di settore

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce una interessante realtà fiscale che coinvolge gli studi di settore: in effetti, in base alla pronuncia dello scorso 17 settembre della Suprema Corte, un intervento chirurgico non costituisce in sé e per sé un evento che può portare allo scostamento di questi parametri tributari. Tale decisione è stata giustificata, in particolare, col fatto che spetta allo stesso contribuente provare che la produzione dei ricavi è stata influenzata in maniera negativa da questa specifica inabilità. Entrando nel dettaglio della faccenda, c’è da dire che tutto è sorto a seguito di un ricorso nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale aveva disposto in maniera piuttosto chiara che l’avviso di accertamento era comunque legittimo in una ipotesi del genere, anzi l’Iva e l’Irpef erano addirittura maggiorati.

Compensazione Iva Enti locali

Per i Comuni, in merito alla compensazione dei crediti sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) oltre i 15 mila euro, la revisione equivale al rilascio del visto di conformità. A chiarirlo con una risoluzione, la numero 90/E pubblicata venerdì scorso, 17 settembre 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel precisare come per i Comuni la certificazione rilasciata dall’organo di revisione, singolo o collegiale, equivalga allo stesso tipo di “vigilanza” connessa al rilascio del visto di conformità in quanto presuppone lo stesso tipo di controllo. Per gli Enti locali, quindi, visto di conformità e sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore singolo, nel caso di Comune più piccolo, o da parte del collegio, pari a sono ai fini della compensazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) sopra i 15 mila euro.

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Giornalisti: il 30 settembre scade il termine per i contributi minimi

Tutti quei giornalisti che sono iscritti alla cosiddetta gestione separata (con questo termine si intende solitamente la gestione che consente ai lavoratori autonomi di ottenere una adeguata tutela previdenziale e pensionistica) devono segnare con un cerchietto rosso la data del prossimo 30 settembre sul loro calendario fiscale: in effetti, ci saranno ancora poco più di due settimane per provvedere al versamento dei contributi minimi relativi all’anno 2010 per quel che concerne questi contribuenti appunto. La precisazione è giunta mediante un’apposita circolare dell’Inpgi (si tratta dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani).