Aifa: bombole e gas medicinali scontano l’Iva al 4%

L’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire con la pubblicazione della risoluzione 55/E per chiarire in maniera esatta in che modo devono essere trattate dal punto di vista fiscale le cessioni di bombole di gas medicali: in estrema sintesi, l’amministrazione finanziaria ha considerato tali prodotti delle vere e proprie miscele per l’uso di tipo terapeutico, ragione per la quale si possono far ricomprendere nelle agevolazioni dell’aliquota Iva previste dal Dpr 633 del 1972. Il problema in questione era sorto quando una ditta specializzata in tali produzioni aveva chiesto delle delucidazioni in merito al modo con cui qualificare questi gas in bombola; in effetti, in base a quanto disposto quattro anni fa dall’Autorizzazione per l’immissione in commercio rilasciata dall’Aifa (l’Agenzia Italiana per il Farmaco) per queste bombole, le aziende produttrici venivano esonerate dalla richiesta. Secondo le richieste della ditta, componenti come l’aria medicinale, l’ossigeno e il protossido di azoto non sono altro che medicinali e dunque rimaneva il dubbio se applicare la normale aliquota del 10%, oppure se portare la stessa fino al 4% in quanto gas per uso terapeutico.

 

Boom del fisco britannico: Iva sugli scudi

L’amministrazione finanziaria della Gran Bretagna ha letteralmente messo le ali: il gettito fiscale conseguito infatti dall’HMRC (acronimo che sta per Her Majesty’s Revenue and Customs, l’Agenzia delle Entrate britannica) è tornato in territorio positivo ad aprile dopo oltre due anni, mettendo anche a tacere il pessimismo che era sorto alla luce della recente introduzione della legge di Bilancio. Il paese dovrà quindi riscrivere in qualche modo la propria agenda economica, soprattutto dal punto di vista fiscale. Come è stato possibile raggiungere un simile traguardo in un momento così travagliato? L’Imposta sul Valore Aggiunto è stata quella che ha messo a segno il rialzo più evidente, addirittura un incremento di 34 punti percentuali; da cinque anni è stata fissata un’aliquota pari al 17,5%, dopo la lunga transizione da parte di quella al 15%, ma gli incrementi non sono dovuti in gran parte a ciò.

 

Assonime precisa alcuni punti sull’Iva per prestazioni alberghiere

Si è parlato molto della circolare 25/E di recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di imposte sui redditi; ebbene, per quel che riguarda la rilevanza fiscale dell’Iva che non viene sottoposta a detrazione circa le prestazioni degli alberghi e la relativa distribuzione di pasti e bevande, l’Assonime (l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni) ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto, se si prende come riferimento normativo il decreto 112 del 1998, ci si accorge che i limiti alla detrazione dell’imposta in questione non esistono più da alcuni anni, sia sui servizi alberghieri che sulle bevande. Pertanto, la detrazione può essere posta in essere rispettando l’articolo 19 del cosiddetto “decreto Iva” e sostenendo le spese nella misura dell’attività d’impresa che viene svolta.

 

Intra 12 e Intra 13: le novità telematiche per il 1° giugno

Mancano ormai pochi giorni per provvedere alla presentazione dei modelli Intra 12 e Intra 13: in effetti, il prossimo 1° giugno sarà il termine ultimo per usufruire della modalità elettronica e trasmettere mediante la via telematica i due modelli fiscali, presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, insieme a tutte le spiegazioni e le informazioni necessarie per quel che riguarda i vari aggiornamenti. C’è da ricordare anzitutto che Intra 12 e Intra 13 sono i documenti da utilizzare per la dichiarazione e il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativa, come suggerisce anche il nome, agli acquisti intracomunitari. Volendo esaminare le dichiarazioni nel dettaglio, bisogna sottolineare che all’interno di Intra 12 vi è anche il controllo del campo denominato “Codice attività”; si tratta, nello specifico, di sei caratteri che appunto identificano un codice da inserire poi nella tabella di classificazione in relazione alle attività economiche Ateco per il 2007.

 

Opere antiquarie: l’Iva ridotta per le importazioni

L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 17 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 24/E, che mira a fare chiarezza riguardo al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata per le importazioni di beni di antiquariato, ovverosia francobolli, opere d’arte, pitture ed altri oggetti aventi delle caratteristiche “ultracentenarie”, e per le quali non sussiste l’obbligo di rilascio di un apposito certificato da parte del Mibac, il ministero per i Beni e le Attività culturali. Per questi tipi di opere, la Circolare “apre” infatti la strada all’Iva ridotta al 10% superando ogni difficoltà di natura operativa che al riguardo è stata riscontrata e segnalata dall’Agenzia delle Dogane. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono strettamente legati all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in virtù del quale il rilascio dell’apposito certificato avviene solo ed esclusivamente se il bene risulta essere individuato dallo stesso Codice.

Iva su triangolazione: il rapporto con l’intermediario non ha rilievo

Le operazioni relative alla triangolazione dell’Iva (con questo nome si intende le attività fiscali poste in essere tra due operatori residenti in Italia e un terzo che si trova invece in una nazione comunitaria) possono beneficiare senza alcun problema della non imponibilità tributaria anche quando il contratto con la società terza viene concluso da un cessionario in modo diretto: questa eventualità comunque rimane valida soltanto nell’ipotesi in cui la stipula contrattuale sia avvenuta su espresso mandato, visto che in tal caso il soggetto cessionario opera in qualità di intermediario. Questa specifica disposizione fa parte di una delle ultime decisioni dell’amministrazione finanziaria del nostro paese, visto che può essere estrapolata dalla risoluzione 35/E che l’Agenzia delle Entrate ha appunto provveduto a pubblicare la scorsa settimana; si è trattato, per essere più precisi, di una importante precisazione, resasi necessaria alla luce della rettifica di altri documenti precedenti.

 

Veneto: Entrate e Confindustria unite dai rimborsi Iva

La Regione Veneto fa un importante passo in avanti per quel che riguarda le questioni relative ai rimborsi dell’Imposta sul Valore Aggiunto; in effetti, Ildebrando Pizzato, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate della regione settentrionale, e Andrea Tomat, numero uno di Confindustria sempre in relazione allo stesso territorio, si sono accordati per porre in essere un’intesa volta ad agevolare una risoluzione più equa possibile delle controversie fiscali in questione, vale a dire quelle conciliazioni che si riferiscono al rimborso dell’imposta che è stata versata sugli acquisti degli autoveicoli messi a disposizione dalle aziende. Si tratta, tra l’altro, di una tesi piuttosto importante, visto che è stata recepita anche da una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (è una pronuncia che risale ormai a quattro anni fa e che prendeva in esame i rimborsi che erano maturati nell’anno d’imposta 2002): ora, a distanza di qualche anno, proprio quei rimborsi sono stati ottenuti dai contribuenti che erano rimasti coinvolti.

 

Agenzia delle Entrate: compensazioni Iva in calo nel 2010

Il Rapporto sulle entrate del fisco messo a punto dal Dipartimento delle Finanze del nostro paese e dalla Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato alcuni aspetti importanti relativi alla situazione tributaria del nostro paese; in particolare, c’è da dire che nel trimestre che va da gennaio a marzo di quest’anno sono stati registrati aumenti sostanziosi per quel che riguarda l’Iva e l’Ire (Imposta sul Reddito). Entrando nel dettaglio di queste rilevazioni, l’imposta sul valore aggiunto è riuscita a conseguire un aumento di 0,8 punti percentuali, vale a dire 172 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa; per quel che concerne invece l’Ire, quest’ultima imposta ha subito un incremento importante dell’1,4% (572 milioni di euro in più rispetto al 2009). A cosa sono dovuti questi aumenti? Le influenze maggiori sono state esercitate dal contemporaneo calo delle entrate relative ai redditi da capitale, vista anche la riduzione dei tassi di interesse. Ciò nonostante, le compensazioni della stessa Iva sono declinate in maniera sensibile.

 

Cassazione: anche un elicottero configura l’evasione fiscale

Anche quei mezzi di trasporto che sono intestati a una società presente all’estero rappresentano un’evasione dal punto di vista fiscale, nel caso in cui, ovviamente, il contribuente non abbia provveduto a pagare la relativa Imposta sul Valore Aggiunto; il riferimento, in questo caso, va all’amministrazione finanziaria della Svizzera. La decisione in questione deriva da una specifica sentenza della Corte di Cassazione (per la precisione, si tratta della sentenza 16860), la quale è andata a dirimere una controversia sorta tra un imprenditore e un pilota italiani e una società francese che aveva loro venduto un elicottero. Cosa è successo di preciso? Il mezzo di cui stiamo parlando era un’importazione elvetica e doveva essere utilizzato privatamente all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo).

 

Rimborsi Iva: novità per i non residenti

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato nella giornata di ieri, giovedì 29 aprile 2010, il nuovo modello “Iva 79”, ovverosia quello che devono utilizzare i soggetti passivi non residenti al fine di poter richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) assolta nel nostro Paese in merito ad importazioni ed acquisti di servizi e beni mobili riguardanti la loro attività. In particolare, il nuovo modello “Iva 79” riguarda quei soggetti passivi non residenti che, quindi, appartengono a Paesi che non solo dell’Unione europea, e per i quali esistono degli accordi di reciprocità; questi Paesi, nello specifico, sono allo stato attuale la Svizzera, Israele e la Norvegia. Il nuovo modello “Iva 79” approvato ieri con la firma del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate va così a sostituire quello in vigore dal lontano 2002, la cui versione, quindi, non dovrà essere utilizzata a valere sulle istanze di rimborso sull’imposta sul valore aggiunto a partire dalla data del prossimo 3 maggio del 2010.

Buoni “voucher”: l’imponibilità vale solo con la spesa

I buoni, le tessere e i vari codici di accesso che sono presenti nel nostro paese in relazione a un determinato rapporto contrattuale o a un programma di incentivi sono sempre più di moda: tali oggetti, conosciuti a livello internazionale come voucher, presentano comunque qualche difficoltà quando si va ad affrontare la questione fiscale. In effetti, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la loro classificazione è molto varia, visto che possono essere considerati un titolo di legittimazione che pone in essere una prestazione di servizio, ma anche come una forma di pagamento in via anticipata in relazione a uno specifico servizio. Quest’ultima definizione è quella più appropriata per quel che riguarda le carte telefoniche prepagate, dove l’Iva viene ad essere assolta già all’origine; per tale motivo, dunque, secondo quanto si evince dalla lettura della risoluzione 124/E dell’Agenzia delle Entrate (risalente al 2005), si deve procedere alla variazione in diminuzione del tributo.

 

Iva al 20% per le concessioni delle autorità portuali

Se un determinato compenso in denaro viene pagato a un’autorità di porto, la quale ha provveduto ad affidare il servizio di una specifica stazione marittima in concessione, allora tale operazione diventa rilevante dal punto di vista fiscale e sconta l’Iva al 20%: si tratta della conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione 32/E, la quale risale proprio a un giorno fa. In effetti, la non imponibilità all’imposta in questione ha ragione di esistere solamente nel caso in cui ci troviamo di fronte a dei rapporti tra la società concessionaria e gli utenti che beneficiano del servizio, oppure ancora quando si instaura un rapporto con le società di navigazione che svolgono attività di sbarco e imbarco. Le Entrate sono giunte a questa conclusione applicando in maniera piena il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, in base al quale l’originario atto di concessione non sconta l’imposta proporzionale di registro per l’appunto.

 

Tariffa rifiuti 2010: a Roma è senza Iva

Arrivano due buone notizie per i cittadini residenti nella Capitale. Il Comune di Roma, infatti, ha reso noto che a valere sul 2010 l’Ama non applicherà a carico dei contribuenti l’imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla Ta.Ri. la Tariffa Rifiuti; inoltre la tariffa applicata quest’anno per le utenze domestiche non subirà aumenti e quindi rimarrà invariata rispetto a quella pagata negli anni scorsi dai cittadini. Questo è quanto nello specifico, su proposta di Maurizio Leo, assessore al Bilancio della Capitale, ha approvato la Giunta del Comune di Roma attraverso l’approvazione di tre delibere, di cui una di queste riguarda proprio il piano finanziario che definisce i costi della Tariffa Rifiuti. L’eliminazione dell‘Iva a carico dei cittadini e delle imprese sulle fatture della tariffa rifiuti è stato deciso a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dei mesi scorsi che ha stabilito per la Ta.Ri. una natura tributaria e non tariffaria; l’Ama continuerà ad applicare l’Iva, ma questa imposta diventerà a carico del Comune di Roma in tutto e per tutto una componente del costo del servizio.

Iva per servizi: nuove regole per Intra 12 e Intra 13

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva dei modelli denominati Intra 12 e Intra 13, i documenti fiscali riservati agli enti non commerciali per il versamento dell’Iva relativi agli acquisti intracomunitari; già da qualche giorno erano presenti online le bozze di tali modelli, ma a questo punto vi sono anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica degli stessi. L’invio elettronico potrà avvenire a partire dal prossimo 1° giugno. Tutta la modulistica, tra l’altro, è stata rivista in termini di presentazione grafica, soprattutto alla luce dell’introduzione del Decreto legislativo 18 del 2010, attuazione di alcune importanti direttive comunitarie proprio in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Il 2010 è stato infatti il primo anno delle nuove regole sulla territorialità dei servizi, tra cui, in particolare, l’esclusione degli enti commerciali dal novero dei soggetti passivi. Entrando nel dettaglio dei due documenti, occorre sottolineare che l’Intra 12 deve essere usato dagli enti non commerciali che non sono soggetti Iva, ma anche dagli agricoltori che hanno acquistato in via intracomunitaria beni che non superano il limite dei 10.000 euro.