L’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire con la pubblicazione della risoluzione 55/E per chiarire in maniera esatta in che modo devono essere trattate dal punto di vista fiscale le cessioni di bombole di gas medicali: in estrema sintesi, l’amministrazione finanziaria ha considerato tali prodotti delle vere e proprie miscele per l’uso di tipo terapeutico, ragione per la quale si possono far ricomprendere nelle agevolazioni dell’aliquota Iva previste dal Dpr 633 del 1972. Il problema in questione era sorto quando una ditta specializzata in tali produzioni aveva chiesto delle delucidazioni in merito al modo con cui qualificare questi gas in bombola; in effetti, in base a quanto disposto quattro anni fa dall’Autorizzazione per l’immissione in commercio rilasciata dall’Aifa (l’Agenzia Italiana per il Farmaco) per queste bombole, le aziende produttrici venivano esonerate dalla richiesta. Secondo le richieste della ditta, componenti come l’aria medicinale, l’ossigeno e il protossido di azoto non sono altro che medicinali e dunque rimaneva il dubbio se applicare la normale aliquota del 10%, oppure se portare la stessa fino al 4% in quanto gas per uso terapeutico.