Approvato il modello ANR/3 per operatori Iva non residenti

 Attraverso la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, è stata finalmente approvata la versione novellata del modello ANR/3: si tratta, per la precisione, di un documento fiscale che dovrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2010 e che sarà destinato alle dichiarazioni per l’identificazione diretta, per la variazione dei dati e la cessazione di attività dei cittadini che non sono residenti, per i contribuenti che svolgono principalmente attività d’impresa, arte o professione e che hanno intenzione di effettuare nel nostro paese le operazioni che sono rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Quali sono le principali novità introdotte dal modello in questione? Anzitutto, bisogna sottolineare che le istruzioni per la compilazione del documento fiscale sono state sottoposte a una modifica, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia (per la precisione si tratta della causa C-244/08), la quale ha espressamente vietato ai cittadini non residenti di avere una duplice posizione Iva all’interno del territorio dello Stato.

 

Evasione fiscale: Emilia Romagna, scoperta frode Iva per 10 milioni

 In Emilia Romagna nei giorni scorsi la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito dei controlli avviati dagli ispettori del Fisco nei confronti dei grandi contribuenti, è stata scovata una frode sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) pari a ben dieci milioni di euro. A finire nel mirino dell’Amministrazione finanziaria, in particolare, nell’ambito di un’operazione denominata “stagno fuso“, è stata a seguito dei relativi controlli una società multinazionale operante nel comparto della lavorazione dell’acciaio. Gli oltre dieci milioni di euro di frode Iva sono infatti emersi a seguito di operazioni illecite basate sull’emissione di fatture le cui operazioni descritte erano inesistenti.

Acconto Iva: ultimi giorni per effettuare il calcolo

 Mancano solamente altri tre giorni per provvedere a versare l’acconto Iva relativo al periodo d’imposta 2009: in effetti, il 28 dicembre è l’ultimo giorno disponibile per il versamento, attraverso la modalità telematica tramite il modello F24, senza applicare sanzioni. Quali sono i soggetti che sono tenuti a questa operazione? I contribuenti mensili e trimestrali, i titolari di partita Iva nel 2008 e 2009, in posizione debitoria nell’anno precedente e debitoria per l’anno in corso, tutti questi soggetti dovranno effettuare il pagamento in questione, compresi gli enti pubblici territoriali. Vi sono comunque anche degli importanti esoneri dal versamento che è necessario mettere in luce; ad esempio, infatti, coloro che hanno iniziato un’attività in questi ultimi giorni del 2009, chi risultava a credito alla chiusura del 2008, chi prevede di chiudere quest’anno con un’eccedenza dell’Iva detraibile e chi ha effettuato solamente delle operazioni esenti o non imponibili non rientrano nella platea dei contribuenti chiamati a effettuare il calcolo dell’acconto. Anche quegli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro lo scorso 30 novembre, nel caso in cui siano dei contribuenti mensili, o il 30 settembre se trimestrali, sono esclusi dall’adempimento, a condizione però di non aver esercitato un’altra attività imponibile.

 

Crediti fiscali: novità per le compensazioni Iva più “sostanziose”

 Sui crediti fiscali, ed in particolare sulle operazioni di compensazione fiscale relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre la quota dei diecimila euro, scatta ufficialmente la “stretta“; nella giornata di ieri, 22 dicembre 2009, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha infatti firmato il relativo provvedimento mediante cui i crediti IVA più “sostanziosi” da portare in compensazione dovranno viaggiare solo ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovverosia Fisconline o Entratel, e non attraverso altre vie telematiche come ad esempio l’home banking avvalendosi dei servizi offerti al riguardo dalle Poste o dagli istituti di credito. Resta invariata, in ogni caso, la possibilità di trasmettere l’F24 tramite Entratel o Fisconline o a cura del contribuente direttamente interessato alla compensazione, oppure da parte ed a cura di un intermediario provvisto della necessaria abilitazione.

Acconto IVA: scadenza prorogata al 28 dicembre 2009

 Ogni anno, in corrispondenza del 27 dicembre, scade il termine per il pagamento dell’acconto sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente al quarto trimestre fiscale se si è dei contribuenti “trimestrali”, oppure quella relativa al mese di dicembre nel caso dei contribuenti che versano l’IVA ogni mese, entro il 16, sulle operazioni del mese precedente. Ebbene, visto che quest’anno il 27 dicembre cade di domenica, il termine slitta di un giorno; a comunicarlo in via ufficiale è l’Agenzia delle Entrate, ragion per cui il giorno ultimo per il versamento dell’acconto IVA è quello del 28 dicembre del 2009. L’acconto IVA si paga come al solito con il modello F24 ed utilizzando uno dei seguenti codici tributo: “6035” per i contribuenti che effettuano i versamenti IVA con cadenza trimestrale, ed il “6013” per i contribuenti IVA mensili.

Ue: basta la firma del procuratore per il rimborso Iva

 Il procedimento C-433/08 della Corte di Giustizia europea ha portato un po’ di ordine in relazione al rimborso dell’Iva: in particolare, era sorta una controversia che vedeva coinvolte una società olandese di diritto e l’ufficio federale centrale tedesco delle imposte per la mancata accettazione di una domanda di rimborso della stessa compagnia. La sentenza è entrata nell’ambito dell’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri. Il contesto normativo di riferimento spiega che per poter beneficiare del rimborso Iva ogni soggetto passivo deve inoltrare presso l’ufficio competente una domanda conforme, a cui allegare poi le fatture e i documenti di importazione. In Germania è previsto che la domanda di rimborso venga presentata entro sei mesi dalla fine dell’anno solare in cui è sorto il diritto al rimborso stesso: la lite fiscale tra la società e il fisco tedesco è stata quindi portata a termine dai giudici europei per verificare se la nozione di “firma” che compare nell’allegato deve essere interpretata in maniera uniforme o se invece vuol dire che essa va firmata obbligatoriamente.

 

Evasione fiscale: Emilia-Romagna, nuova “stretta” sulle compensazioni indebite

 Continua a tutto campo e da tutti i fronti l’attività di contrasto del Fisco all’evasione ed all’elusione fiscale. Dopo i recenti “blitz” presso le filiali di banche estere presenti nel nostro Paese, e dopo aver annunciato una raffica di controlli, finalizzati all’accertamento, su chi quest’anno non ha pagato le tasse rispetto agli anni scorsi, o ha pagato importi “sospetti” in quanto troppo bassi, sul territorio regionale continua la caccia, mirata, a chi evade le tasse nascondendo al Fisco proprietà immobiliari e macchine di lusso nonostante un reddito nella media, ovverosia sul livello dei 20 mila euro l’anno. Ebbene, in Emilia Romagna negli ultimi giorni c’è stata una nuova “stretta”, stavolta sulle compensazioni indebite, che ha portato nei settori del manifatturiero e dell’edilizia a scovare ben 13 milioni di euro di compensazioni fiscali “fittizie” su un totale di quindici soggetti.

Versamenti imposte 2009: campagna controlli su quelli omessi e insufficienti

Nuova “offensiva” dell’Agenzia delle Entrate in materia di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. L’Amministrazione finanziaria, infatti, scende in campo con una nuova campagna di controlli a tappeto avente nel mirino tutti quei versamenti di imposta omessi o insufficienti; questo dopo che è stata firmata al riguardo una Direttiva da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che permetterà di contrastare un fenomeno che, in base alle rilevazioni dell’Amministrazione finanziaria, ha assunto di recente delle dimensioni preoccupanti con conseguenti ripercussioni sull’erario e sulle finanze pubbliche in una fase congiunturale peraltro delicata. Nello specifico, la campagna di controlli è quella a valere sull’anno in corso, il 2009, è punta letteralmente ad intercettare tutti quei contribuenti che non hanno pagato o hanno pagato solo in parte l’imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla base delle scadenze periodiche, mensili e/o trimestrali, ma anche le imposte sui redditi ed i relativi acconti, nonché le ritenute d’acconto.

Tassa sui voli: varia da uno a tre euro a passeggero

 All’inizio del prossimo anno, in piena stagione invernale, oltre al “consueto” aumento della polizza rc auto da rinnovare, nonostante non abbiate commesso incidenti, anche la vacanza o il volo per ragioni di studio o di lavoro rischia di diventare più caro. Questo perché a partire dal prossimo anno è previsto un aumento dei diritti aeroportuali che comporteranno un incremento, per ogni singolo passeggero, variabile da uno a tre euro. Insomma, lo stesso biglietto per il volo che magari state acquistando per i prossimi giorni, tra qualche settimana lo troverete con una piccola maggiorazione, e con il rischio di innescare ripercussioni negative sul comparto del turismo e sulle imprese del settore che in Italia di certo non stanno attraversando un periodo splendido.

Il brogliaccio permette l’accertamento induttivo dell’Iva

 Il brogliaccio contabile che viene trovato presso i clienti rende inutile qualsiasi tipo di ispezione sulle relative scritture: in questo caso, infatti, il Fisco è in grado di accertare in maniera induttiva l’imposta sul valore aggiunto, così come è stato precisato dalla sentenza 23585 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 6 novembre. Il fatto che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte si riferisce a una verifica effettuata nei confronti di una società: nel corso dell’ispezione era stato rinvenuto appunto il brogliaccio, documento da cui emergeva l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi per la cessione dei beni. In base a quanto rilevato in questo modo, l’ufficio finanziario provvedeva quindi a notificare l’avviso di rettifica per il recupero degli incassi che non erano stati dichiarati. Successivamente, l’avviso era stato respinto per mancanza di fondatezza della pretesa erariale. La sentenza di primo appello dava ragione alla società e contro questa pronuncia le Entrate avevano appunto presentato ricorso in Cassazione.

 

Dogane ed Entrate scoprono una frode Iva intracomunitaria

 La Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria dell’Agenzia delle Dogane e la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate hanno provveduto a porre in essere una vasta operazione di controllo e verifica per quel che riguarda una società multinazionale: a quest’ultima sono già state applicate sanzioni pari a 9 milioni di euro. Per essere più precisi, si tratta sostanzialmente di indagini volte a contrastare in maniera congiunta e comune l’evasione fiscale nell’ambito del settore dell’Iva intracomunitaria (l’Iva da applicare agli acquisti che vedono coinvolti paesi della comunità europea) e di altre imposte a carattere maggiormente nazionale. Un’importante attività investigativa è stata in grado di portare alle conclusioni di questa verifica; nel dettaglio, è stato possibile andare ad appurare alcuni comportamenti tributari di questa multinazionale, la quale ha utilizzato, in relazione al periodo d’imposta 2004, uno schema negoziale molto particolare, con l’intento di acquistare merce proveniente da altri paesi della comunità e da impiegare in una fase successiva nell’attività produttiva.

 

Iva e “miscugli di frutta”: le differenze per l’agevolazione

 Le agevolazioni fiscali relative all’applicazione dell’Iva subiscono un distinguo a seconda dell’effettiva composizione di determinati preparati alimentari: ci stiamo riferendo in questo caso a dei veri e propri miscugli di frutta, i quali non sono tutti uguali. In effetti, come emerge da due diverse risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate (sono contenute nelle risoluzioni 269/E e 270/E pubblicate nel corso della giornata di ieri), l’Iva ridotta al 10% vale solamente per l’alimento masticabile a base prevalente di frutta, con determinati quantitativi di zucchero e di agente addensante; l’aliquota dell’imposta rimane invece ordinaria (20%), nel caso in cui il prodotto non può essere assimilato ai preparati medici o a base di frutta (ci troviamo di fronte a una bevanda analcolica dolce e aromatizzata). Le differenze appena illustrate si sono rese necessarie a seguito di due distinti interpelli, i quali richiedevano specifici chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto nell’ipotesi di cessione di particolari prodotti alimentari.

 

Il rimborso iva e la tassa sui rifiuti

 La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 ha finalmente chiarito la natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale (Tia), affermandone il carattere tributario e pertanto la non assoggettabilità all’Iva del 10%. In seguito alla sentenza è così sorto il diritto, per il cittadino, al rimborso delle somme indebitamente pagate (limitato alle fatture degli ultimi 10 anni).

Se negli anni scorsi quindi il vostro Comune vi ha fatto pagare l’Iva sulla tasssa rifiuti (Tarsu o Tia), innanzitutto controllate subito sulle fatture: se il vostro Comune ha incassato l’Iva sulla tassa rifiuti, chiedete il rimborso spedendo una raccomandata con le copie delle fatture che riportano l’Iva e con una domanda di restituzione, citando la sentenza di cui sopra.

Gran Bretagna: dal 2010 l’Iva diventa digitale

 La Gran Bretagna affronta un’importante svolta fiscale: l’Iva da applicare sul territorio britannico verrà infatti de materializzata e resa digitale a partire dal 1° aprile 2010. Le dichiarazioni relative all’Imposta sul Valore Aggiunto verranno dunque presentate esclusivamente online e, conseguentemente, la moneta elettronica diventerà una via privilegiata per il versamento. L’annuncio arriva dall’Hm Revenue & Customs, vale a dire l’Agenzia delle Entrate inglese. Si tratterà sostanzialmente di un processo di conversione graduale, il quale andrà a coinvolgere le aziende maggiori che presentano un giro d’affari superiore alle 100.000 sterline all’anno; per i contribuenti, invece, rimarrà valida l’alternativa della dichiarazione cartacea tradizionale. Sarà il 2012 l’anno in cui la carta scomparirà in maniera definitiva nell’ambito del versamento dell’Iva.