Modello Iva 2010: è online la bozza con novità e modifiche

 Il sito internet dell’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la bozza del modello Iva 2010: si tratta di un’importante iniziativa telematica, volta a illustrare quali sono le principali novità e modifiche rispetto a un anno fa. Si tratta di una versione molto più semplificata e razionalizzata, la quale, tra l’altro, è stata introdotta per venire incontro al nuovo regolamento in materia di compensazione del decreto legge 78 del 2009 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”). Quali novità sono state apportate nel nuovo modello relativo al 2010? Anzitutto, bisogna sottolineare la riduzione delle informazioni da inserire nel quadro VA, ovvero quello che solitamente contiene i dati generali sulle attività che vengono svolte da chi compila la dichiarazione; ora sarà possibile indicare le informazioni nei quadri dedicati (ad esempio, i dati sulle operazioni attive vanno inseriti nel quadro VE, mentre il quadro VF è dedicato alle operazioni passive). Un’altra novità riguarda l’eliminazione del rigo VA4, che finora era stato pensato per i contribuenti che provvedono a versare l’Iva ogni trimestre per operazioni di subfornitura: col modello Iva 2010, il versamento dell’imposta viene effettuato tramite appositi codici tributo.

 

Londra ancora indecisa sull’aliquota Iva da applicare

 Si può parlare a ragione di un vero e proprio “balletto” per quel che riguarda l’Iva britannica: analisti, economisti e centri di ricerca autorevoli, ma anche bookmakers e scommettitori sono in prima linea nello stilare continue proiezioni e studi sugli effetti che potrebbe produrre un mutamento dell’aliquota dell’imposta sull’economia del Regno Unito. L’ultima decisione del governo attualmente in carica è stata quella di mettere a punto un taglio dell’Iva, con l’intento principale di dare nuovo vigore alla domanda interna e ai consumi, sempre più messi in difficoltà dalla crisi; tra l’altro, bisogna anche fare i conti con l’inatteso impoverimento di moltissimi proprietari immobiliari britannici e con il non facile momento delle piccole e medie imprese, in particolare quelle dell’Inghilterra settentrionale. Proprio alla luce di questi fattori negativi, l’Iva era stata portata fino al 15%. Che effetti ha avuto questa revisione al ribasso dell’imposta? Anzitutto, il debito pubblico ha avuto un pericoloso picco verso l’alto (800 miliardi di euro); lo stesso discorso può essere fatto anche per il deficit, facendo dunque sorgere i primi dubbi sull’iniziativa fiscale.

 

Fattura: tipologie ed Iva

 La fattura è un documento fiscale emesso da un soggetto per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il prezzo. E’ un’operazione obbligatoria poichè il soggetto che fattura attesta in questo modo di aver conseguito un guadagno, che sarà la base per l’applicazione delle tasse.

La fattura è emessa in più copie per permetterne la raccolta negli archivi dei rispettivi attori della transazione (emittente e destinatario), proprio perchè, mentre chi emette la fattura realizza un guadagno, chi la riceve deve registrare un costo. Recentemente è stata prevista la possibilità della fatturazione esclusivamente digitale, previa apposita richiesta agli organi competenti.

Anche gli integratori alimentari scontano l’Iva del 20%

 La risoluzione 252/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa è intervenuta nel merito del trattamento fiscale di alcuni particolari tipi di integratori alimentari: si tratta sostanzialmente di quegli integratori in forma liquida ottenuti sciogliendo in delle bottiglie di acqua minerale vari estratti di piante ad uso medicinale. La codifica doganale identifica queste bevande come “preparazioni toniche analcoliche” e, proprio secondo le disposizioni dell’Agenzia, vanno a scontare l’aliquota Iva ordinaria, ovvero quella del 20%. Il chiarimento delle Entrate si è reso necessario dopo l’interpello in cui il soggetto istante aveva chiesto in che modo applicare correttamente l’Imposta sul Valore Aggiunto; in particolare, erano necessarie delucidazioni in merito alla possibilità dell’imposta agevolata del 10% per queste bevande da utilizzare per il mantenimento della salute e del benessere in generale.

 

Detrazione indebita dell’Iva: il diritto va sempre dimostrato

 Nel caso in cui un singolo contribuente abbia intenzione di far valere il proprio diritto alla detrazione dell’Iva, egli dovrà sempre fornire la prova della legittimità della fonte e della correttezza del diritto. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha dunque rinforzato e ribadito il principio secondo cui, quando il Fisco provvede a contestare al contribuente la detrazione indebita dell’imposta (si tratta, per l’appunto, di fatture false), quest’ultima va recuperata a tassazione se il contribuente non ha provato l’effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture. La pronuncia della Suprema Corte è giunta a seguito di un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria regionale: per la precisione, questa sentenza sarebbe stata in contrasto con le disposizione del Dpr 633 del 1972.

 

Iva e territorialità: ecco i nuovi criteri per il 2010

 Le nuove disposizioni sulla territorialità dell’Iva che sono state emanate per quel che riguarda l’Unione Europea, saranno ora introdotte anche in Italia con un apposito decreto legislativo. Per i rapporti transfrontalieri, infatti, vi sono importanti novità: la direttiva comunitaria 2008/8 ha messo a punto i nuovi criteri territoriali utili ai fini della tassazione dell’Iva relativamente alle prestazioni di servizi. È fondamentale, in questo senso, come precisa la stessa direttiva, stabilire qual è il luogo dove si è svolta questa prestazione; la norma spiega che si tratta del luogo in cui avviene il consumo effettivo, anche se bisognerebbe poi applicare delle deroghe di tipo politico e amministrativo. Una prima deroga fa sì che, per le prestazioni di servizi verso soggetti passivi, il luogo della tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario. Inoltre, ai soggetti passivi sono riferibili anche attività non imponibili. In riferimento, poi, ai soggetti privati, il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la sede della propria attività economica.

 

Evasione fiscale: nuovo “blitz” task force antifrode delle Entrate

 Continuano a ritmo incessante i “colpi” messi a segno dal Fisco in materia di contrasto all’evasione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una campagna anti-evasione contro le compensazioni indebite, infatti, ha reso noto d’aver scovato la bellezza di trenta milioni di euro di crediti sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) a dir poco sospetti, in quanto sfruttati per compensazioni indebite, e riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2006. In particolare, nella rete degli “007” dell’Agenzia delle Entrate sono finite sia vere e proprie società “fantasma”, sia ultraottantenni “travestiti” da finti manager; complessivamente, grazie all’operato di sessanta verificatori, sono state passate al setaccio una quarantina di aziende operanti nel comparto dei servizi che, oltre alle compensazioni indebite, hanno conseguito un giro d’affari stimato e non dichiarato pari ad oltre 180 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate, con la propria task force antifrode, già da tempo ha reso nota una stretta, un vero e proprio giro di vite sul fenomeno fraudolento delle compensazioni indebite mediante le quali si saldano le imposte sfruttando dei crediti IVA inesistenti.

Avviso di liquidazione Iva: la decisione spetta al giudice tributario

 L’avviso di liquidazione ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta un atto che può essere impugnato di fronte al giudice tributario, nel caso si vada ad interpretare in maniera estensiva l’articolo 19 del D.lgs 546/1992, recante “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Questa disposizione è ciò che risulta dalle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione nel pubblicare la sentenza 17202 che risale allo scorso 23 luglio. Questa stessa sentenza si è resa necessaria dopo che un contribuente aveva proposto un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano contro una cartella esattoriale, in seguito proprio a un avviso di liquidazione; il ricorso alla Cassazione è avvenuto dopo la pronuncia negativa di primo grado, anche perché lo stesso contribuente aveva ravvisato nell’atto elementi della pretesa sostanziale. Il ricorrente riteneva inoltre che l’avviso di liquidazione ai fini Iva poteva essere equiparato solamente a un avviso bonario e quindi dotato della caratteristica della non impugnabilità.

 

No tax area per le nuove imprese del Sud

 Il segretario confederale Agostino Megale, commenta gli ultimi dati dell’Ires affermando che l’Italia ha evitato il peggio ma ci attendono ancora sfide difficili. L’Italia infatti porterà per ancora qualche mese, il fardello del suo Pil a -6% nel 2009, che rischia di provocare un impatto pesante sull’occupazione in autunno.

Nel 2009 il tasso di disoccupazione é passato dal 6,3% al 9,4%, fino al 10,3%. Per il segretario confederale della Cgil é altresì necessario ch ei sindacati si muovano unitariamente per la difesa dell’occupazione.

Il sindacato deve ricostruire una sua azione unitaria – afferma Megale – capace di costringere il Governo a passare dalla propaganda ad un confronto, avviando una concertazione vera con sindacato e imprese. Dobbiamo ricostruire l’unita’ sindacale, fin qui la propaganda del Governo e’ stata molta, i fatti concreti molto pochi e la concertazione è stata azzerata.

Telefonia mobile: le regole Iva per il cambio d’operatore

 Quando si effettua un passaggio a un nuovo operatore di telefonia mobile, quello che viene sostituito ha la facoltà di determinare il credito residuo del cliente, andando a operare sull’importo corrispondente una variazione in diminuzione al fine di recuperare l’imposta, anche senza tenere conto del limite temporale di 365 giorni. In sintesi, è questo il contenuto della risoluzione 241/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi: un documento molto interessante, in quanto illustra in maniera chiara e dettagliata cosa accade in campo Iva nel caso di un cambio di operatore e quando si ha diritto al trasferimento del credito residuo in una ricarica. La pubblicazione della risoluzione sopracitata si è resa necessaria a seguito di un quesito posto, appunto, da un operatore di telefonia mobile; nel dettaglio, tale interpello riguardava un chiarimento circa il trattamento Iva da riservare nel caso di trasferimento del credito relativo a ricariche pagate e ottenute in modo gratuito, tramite promozioni commerciali.

 

L’esenzione Iva per i migranti vale solo a determinate condizioni

 La risoluzione 238/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi si è occupata di una tematica di stretta attualità: la questione dei migranti. In effetti, il fisco ha precisato, con questo documento, che tali soggetti possono beneficiare delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o anche ambulatoriale che siano esenti dall’Iva, solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire la mancanza di una fissa dimora che li possa ospitare e il fatto di avere richiesto asilo. Nel dettaglio, l’Agenzia ha voluto apportare alcune precisazioni in merito all’articolo 10 del DPR 633 del 1972. Le prestazioni sopracitate, come sottolinea anche la norma, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso l’assistenza venga offerta in comunità e simili e che venga resa da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie, da enti con finalità sociali e da Onlus che si rivolgono precipuamente a diverse categorie di persone cosiddette “disagiate” (per esser più precisi, si tratta degli anziani, ma anche degli inabili adulti, i tossicodipendenti, i malati di Aids, chi soffre di un handicap psicofisico, minori disadattati e, come spiegato in precedenza, persone migranti senza fissa dimora.

 

Niente fermo contabile per sospendere il rimborso Iva

 Nel caso venga presentata un’istanza di rimborso ai sensi del Dpr 633 del 1972, il Fisco non può avvalersi dell’istituto del “fermo contabile” (lo strumento amministrativo introdotto dal Regio decreto 2440 del 1923), visto che la disciplina relativa all’Iva impone alcune garanzie nei confronti dell’Erario per proteggerlo da eventuali indebiti rimborsi d’imposta. Questa disposizione è quanto si evince dall’ordinanza che la Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 1°luglio. La sentenza si riferisce a un ricorso presentato contro la sospensione del rimborso del credito Iva relativo al 2005; la Commissione tributaria ha accolto il ricorso esulla stessa linea di pensiero si è “schierata” anche la sentenza dei giudici di appello, motivando il tutto con la violazione dell’articolo 69 del Regio decreto. La Cassazione ha invece respinto lo stesso ricorso prendendo a riferimento il fatto che in tema di rimborsi, esistono specifiche garanzie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, una condizione, dunque, che preclude il ricorso all’istituto del fermo amministrativo.

 

Ustioni e traumi: l’Iva al 4% li rende meno costosi

 La risoluzione 230/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare proprio oggi è entrata nel merito dell’applicazione fiscale a determinate terapie mediche: nel dettaglio, il documento si riferisce in particolare alle terapie cellulari avanzate, vale a dire quelle volte a curare menomazioni funzionali che derivano da patologie degenerative e che, come dice anche il nome, utilizzano i tessuti ottenuti dalle cellule. Negli anni recenti, per quel che riguarda appunto queste particolari cure e in relazione alle cessioni dei prodotti si andava ad applicare l’aliquota ordinaria dell’Iva al 20%. L’interpello che ha portato alla pubblicazione del documento delle Entrate si riferisce proprio all’applicazione dell’aliquota. Nel 2004, infatti, il ministero della Salute aveva riconosciuto a questi prodotti il loro inquadramento nella specifica classe dei medicinali; tre anni dopo, poi, sono arrivate anche le indicazioni per la proposta di regolamento che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo. È a questo punto che la società che ha provveduto alla produzione di tali prodotti specifici si è rivolta all’Amministrazione finanziaria, al fine di richiedere l’assoggettamento agevolato all’aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Arte libraria: la pubblicazione sconta l’Iva al 4%

 La risoluzione 223/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della possibilità di applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva del 4% a quelle pubblicazioni editoriali che possono essere ricondotte alla categoria dei “libri”. Quali caratteristiche deve avere il libro in questo senso? Anzitutto, deve essere un prodotto stampato e possedere un evidente carattere informativo; è proprio grazie alle sue funzioni divulgative e scientifiche che una pubblicazione di questo tipo può essere ricollegata all’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Le categorie citate dal documento delle Entrate sono molteplici: si tratta essenzialmente di servizi che consistono nella composizione, montaggio, duplicazione e stampa di libri, giornali e periodici. La pubblicazione di questa importanze risoluzione dell’Agenzia si è resa necessaria a seguito dell’interpello circa l’affidamento a una tipografia dei servizi di consegna e confezionamento dei materiali per una raccolta normativa.