Fattura Iva: rimane l’onere anche in caso di errata esposizione

 La Corte di Giustizia dell’Unione Europa è stata chiamata a intervenire in merito alla verifica della corretta esposizione dell’Iva nel documento contabile: la questione ha infatti avuto origine da una controversia nata tra un’impresa olandese e il Fisco del paese nord europeo. Il dibattito principale si riferiva ad alcuni servizi svolti dall’azienda in Germania e altri stati terzi per conto di un ufficio di diritto pubblico. Quest’ufficio, però, operava solamente nell’ambito di attività non assoggettabili al regime dell’Iva nei Paesi Bassi e, quindi, non aveva diritto ad alcuna detrazione. L’iter procedurale in questo senso è stato piuttosto lungo, dato che nel 1996 il Fisco olandese ha provveduto a comunicare alla società che non era necessario alcun versamento dell’imposta sull’Iva per quel che concerneva le prestazioni fuori del territorio dei Paesi Bassi. Nel 2000, poi, veniva rilevato che l’impresa non aveva emesso alcuna nota di accredito e non aveva provveduto a nessuna rettifica delle fatture: l’impresa stessa è intervenuta contro l’avviso di accertamento.

 

Imposta di registro per la vendita di un fondo destinato a centro sportivo

 La Suprema Corte è intervenuta per disciplinare una casistica funzionale alla definizione di area edificabile: la sentenza 10713 dello scorso 11 maggio ha infatti stabilito che la vendita di un terreno destinato in base al piano regolatore a divenire un centro sportivo deve essere sottoposta all’imposta di registro. La Corte ha anche spiegato, ai fini di questa decisione, che non rileva la presenza di un basso indice di edificabilità. Perché ci si è dovuti pronunciare in proposito? Due srl avevano fatto ricorso contro un avviso di liquidazione, con cui l’Amministrazione richiedeva appunto l’applicazione di tale imposta proporzionalmente alla cessione di terreni: per l’ufficio non sussistevano i requisiti per sottoporre l’operazione all’imposizione dell’Iva.

 

È online il questionario Ocse per i rimborsi Iva ai non residenti

 L’Ocse ha provveduto a pubblicare sul proprio sito un nuovo questionario al fine di raccogliere il maggior numero di dati quantitativi e qualitativi in relazione ai rimborsi Iva a soggetti non residenti: si tratta, in questo, seno, di un problema che coinvolge un numero sempre crescente di imprese, le quali si trovano in difficoltà nel recupero dell’Iva estera. Le domande presenti in tale questionario sono abbastanza semplici e la sua compilazione non richiede un grosso uso di tempo (il completamento dovrebbe avvenire in non più di un quarto d’ora). C’è da dire che il rimborso dell’Iva pagata all’estero è una materia che varia significativamente da stato a stato, anche nelle sue modalità di esercizio; si verificano infatti dei casi in cui i costi per poter avviare la procedura di rimborso sono molto elevati, mentre non sono rare le casistiche di scarsa conoscenza della possibilità risarcitoria. Cosa viene chiesto, nello specifico, dal questionario alle imprese? Le domande vengono poste in lingua inglese e si va principalmente a valutare l’esperienza delle imprese in campo dei rimborsi Iva: si potrebbe dire che più che di un questionario, si tratta di un sondaggio elettronico, immediato e semplice e accessibile anche alle piccole e medie imprese, che di solito non partecipano alle rilevazioni in questione.

 

Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva

 La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.

 

Partita Iva: aumentano quelle aperte da stranieri

 Gli stranieri vantano uno spirito imprenditoriale che non ha nulla da invidiare agli italiani. In base ad un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese 2008, 2007 e 2000, relativi alle imprese individuali, la Lombardia vanta partite iva da tutto il mondo: primi risultano gli egiziani (sono 6.562), poi i rumeni (6.248), i marocchini (6.036), i cinesi (5.686) e gli albanesi (4.637). In soli dieci anni sono triplicate le imprese straniere. Sono infatti circa 54 mila gli imprenditori stranieri in Lombardia nel 2008: cinesi a Brescia e Mantova, egiziani a Milano, marocchini a Bergamo, rumeni a Brescia, Pavia e Cremona, albanesi a Varese.

Martedì scorso durante l’incontro sugli immigrati imprenditori “I colori del mondo”, promosso da Acli, associazioni e comunità straniere di Varese e provincia, gli imprenditori stranieri e non hanno potuto assistere ad una tavola rotonda dedicata agli immigrati imprenditori in Italia. Tuttavia durante l’incontro é emerso un altro dato: tra le “partite IVA straniere” a volte si nascondono forme di lavoro subordinato. Qualcuno, per evitare di assumere lo straniero preferisce che quest’ultimo apra partita Iva e sia del tutto indipendente.

Categorie IVA

Ici su eolico e fotovoltaico

 Le fonti di energia rinnovabile devono pagare l’Ici. La tassa che abitualmente si paga sugli immobili riguarda soprattutto gli impianti eolici e fotovoltaici. Questo secondo una risoluzione (n. 3 del 2008) dell’Agenzia del territorio. La legislazione italiana quindi impone l’ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. Oggi a Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw:

Il comune vuole l’imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa, si é risaliti al valore catastale in base all’investimento, con un’attualizzazione a un certo anno, che é diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille.

La mancata comunicazione del cambio di indirizzo non viola il contraddittorio

 La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 11 maggio (per la precisione si tratta della sentenza numero 10702) è intervenuta per disciplinare i casi in cui il ricorrente non adempia all’onere della comunicazione delle successive variazioni del suo indirizzo: tale evento infatti comporta l’impossibilità di effettuare la notifica da parte della commissione tributaria. La corte ha precisato che la notifica dell’atto presso la commissione viene consentita anche in questo caso, una volta terminati gli inutili tentativi di consegna e non comporta pertanto la violazione del principio di contraddittorio. La sentenza è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate era entrata in contrasto con una società in accomandita semplice a cui erano state contestate indebite detrazioni dell’Iva dopo il riscontro da parte della Guardia di Finanza di fatturazioni riguardanti false operazioni commerciali. L’appello presentato dalla stessa Agenzia non era andato a buon fine dato che risultavano alcuni fatti particolari: anzitutto, il difensore domiciliatario non era più iscritto all’albo, lo stesso liquidatore era irreperibile e non risultava alcun esercizio di attività imprenditoriale presso la società.

 

Contribuenti minimi: pronto il codice tributo per versare l’imposta sostitutiva

 L’Agenzia delle Entrate ha predisposto il codice tributo attraverso il quale i contribuenti minimi, riguardo ai redditi da ricavi/compensi conseguiti lo scorso anno dall’esercizio dell’attività, potranno provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva così come prevede il regime agevolato introdotto in via opzionale per alcune classi di contribuenti, con basso giro d’affari, con la Legge Finanziaria 2008. Il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi, nella misura del 20%, è “1800” da utilizzare per i versamenti o per le compensazioni, rigorosamente con trasmissione telematica, con il modello F24; la messa a punto del codice tributo è susseguente alla pubblicazione della risoluzione numero 127/E, messa a disposizione dei contribuenti per la lettura sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella apposita sezione “Circolari e Risoluzioni”. A fronte del pagamento di una “cedolare secca” al 20% sulle tasse, i contribuenti minimi possono usufruire di tutta una serie di agevolazioni che può garantire anche risparmi di imposta non trascurabili rispetto al regime “classico”.

Agevolazione provvisoria dall’Iva per molti viaggi all’estero

 Gli acquisti di aeromobili, e di beni e servizi a questi connessi possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva: tale condizione vale solamente nel caso in cui tutti questi beni sono destinati a coprire delle tratte internazionali (ovviamente la condizione deve sussistere nel periodo d’imposta antecedente l’operazione ed essere confermata nell’anno dell’acquisto). È abbastanza intuibile, poi, come in caso di mancato rispetto da parte della compagnia aerea della condizione appena citata e dell’impossibilità di portare una reale dimostrazione che sono stati effettuati prevalentemente trasporti a livello internazionale, il beneficio venga a decadere e si andrà allora ad emettere fattura con addebito dell’imposta oppure una nota di variazione in aumento. Tutte queste disposizioni sono rinvenibili nella risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, tra l’altro, ha anche spiegato cosa intende per “prevalenza”: sostanzialmente, vengono confrontati su base annua i corrispettivi legati ai due tipi di voli, quelli nazionali e quelli internazionali, e il prevalere appunto dei secondi sui primi comporta la fruizione del beneficio.

 

Il Fisco taglia gli interessi al 4%: benefici immediati per i destinatari

 La conferma del taglio degli interessi  sulle principali dichiarazioni dei redditi è arrivata direttamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera: il provvedimento, approvato tramite un decreto firmato dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti, dovrebbe portare degli interessanti benefici per quei contribuenti che pagano in ritardo o ratealmente le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap e i modelli Unico. In cosa consiste questa riduzione fiscale degli interessi? Sostanzialmente, il nuovo tasso è stato abbassato dal 6% al 4% e si riferisce a quelle dichiarazioni  che sono state presentate a partire dal 1° luglio 2009; per quel che concerne invece il modello Unico 2009, dato che esso dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2009, l’applicazione del tasso al 4% è già attiva per i pagamenti delle imposte che scadono il 16 giugno. C’è anche da dire che il campo di applicabilità di questo provvedimento è molto vasto: si va dai rimborsi alla chiusura dei verbali, dal concordato alla conciliazione giudiziale, sempre con l’intento di rendere meno gravosi gli interessi per Iva e Irap.

 

Fatturazione e Iva: obblighi ed esoneri

 La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto da colui che vende beni o servizi. Per emettere fattura occorre essere titolare di Partita Iva, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. Gli imprenditori quindi devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio, a seconda dell’attività svolta. Ma ci sono casi di esonero, ovvero in cui il venditore può anche evitare di emetterla. Se non è espressamente richiesto dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, il venditore è esonerato dall’obbligo di emettere la fattura nei seguenti casi:

* commercianti al dettaglio;
* agricoltori per beni di propria produzione;
* prestazioni alberghiere;
* somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
* autotrasporti di persone;
* transito sulle autostrade;
* coloro che prestano servizi in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

L’Ue dà il via libera alla riduzione delle aliquote Iva

 Le ultime, importanti, novità in materia fiscale per quel che riguarda l’Unione Europea sono state dettate e progettate nel corso del Consiglio Ecofin dello scorso 4 e 5 maggio: agli Stati membri verrà ora concessa la possibilità di apportare delle riduzioni all’aliquota Iva in relazione a delle specifiche attività, soprattutto per quelle in cui è richiesto un forte impiego di manodopera. Questo provvedimento si basa essenzialmente sul fatto che per tale tipo di servizi non esiste alcun tipo di concorrenza scorretta all’interno dell’area dell’Ue; tra l’altro, una decisione simile era già stata fatta propria da Bruxelles nel 2000, ma allora si trattò di un provvedimento temporaneo. Ora invece la riduzione avrà una base permanente ed esistono già molte deroghe per alcuni Stati: per fare alcuni esempi, si può parlare del Portogallo e della riduzione dei pedaggi sui ponti di Lisbona, di Cipro e della sua vendita di petrolio e, infine, di Malta e della riduzione applicata su alimenti e prodotti farmaceutici.

 

Contribuenti IVA mensile: versamenti entro il 18 maggio

 Per i contribuenti mensili, si avvicina a grandi passi questo mese l’appuntamento con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di aprile 2009; a maggio, tra l’altro, ci sono due giorni in più per versare l’imposta. Il termine sarebbe infatti quello del 16 maggio 2009, ma cadendo di sabato il termine ultimo per mettersi in regola con l’IVA mensile aprile 2009, da pagare con il modello F24, codice tributo “6004“, slitta al 18 maggio 2009. Ma la data del 18 maggio 2009 è altresì importante anche per i contribuenti IVA “trimestrali”, ovverosia quelli che si avvalgono di tale regime in virtù del fatto che hanno volumi d’affari annui inferiori a determinate soglie. Di norma ad avvalersi del pagamento trimestrale dell’IVA sono i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le ditte individuali che, anche grazie ad una contabilità semplificata, si limitano a versare l’imposta sul valore aggiunto ogni tre mesi con l’applicazione di una maggiorazione fissa dell’1%.

L’Ue indaga sulla disciplina italiana relativa alle cessioni di immobili

 La Commissione Europea ha espressamente richiesto alle autorità italiane delle modifiche da apportare a quella parte della legislazione Iva che disciplina le cessioni e le pertinenze relative agli immobili. La parte a cui si riferisce l’Unione Europea riguarda la possibilità di quantificare la base imponibile di tali cessioni sulla base del loro valore normale, a prescindere da prove di frode o evasione fiscale: questa normativa, infatti, risulterebbe troppo sproporzionata nei confronti dei contribuenti, dato che la prova dell’evasione deve essere portata dagli organi preposti al controllo e non riversata sul contribuente. Qual è dunque la norma contestata da Bruxelles? Si tratta del decreto 223/2006, il quale ha riconosciuto all’amministrazione fiscale il potere di apportare rettifiche alla dichiarazione Iva, presumendo che la base imponibile per la cessione degli immobili sia rappresentata dal loro valore normale.