Una domanda che può sorgere al contribuente in merito all’Iva sulla tassa sui rifiuti riguarda proprio il suo rimborso: a quali scadenze e a quali moduli bisogna fare riferimento? Se si legge attentamente il Decreto Legislativo 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”), ci si accorge che per tale servizio i comuni si avvalgono di una tassa annuale, da applicare in base a una determinata tariffa, avendo cura di osservare tutte le prescrizioni previste. La Tarsu è per l’appunto una tassa, ma ad essa non si deve mai applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto, visto che non esistono i presupposti oggettivi.
IVA
Tesoro: ad aprile brusco calo delle partite Iva
Il mese di aprile di quest’anno non sarà certo ricordato come uno dei più positivi per quel che concerne le partite Iva del nostro paese, anzi: i trenta giorni in questione sono stati infatti caratterizzati da 46.337 aperture totali, un numero in ribasso rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando ve ne furono il 3% in più, mentre il crollo è risultato evidente nel confronto rispetto al mese precedente, quasi ventisei punti percentuali in meno, un dato davvero significativo e che è stato portato all’attenzione dal Dipartimento delle Finanze del nostro ministero dell’Economia. Entrando maggiormente nel dettaglio statistico, c’è da dire che vi sono state soprattutto persone fisiche che hanno cominciato questa “avventura”, con il 77% del totale complessivo.
Le principali scadenze di giugno dell’Iva
Vi sono almeno tre scadenze nel mese di giugno appena cominciato che vale la pena approfondire e che si riferiscono all’Imposta sul Valore Aggiunto: le prime due si riferiscono alla giornata del 15 giugno prossimo. Che cosa devono ricordare esattamente i contribuenti? Tra due settimane esatte scadrà l’ultimo termine utile che la nostra amministrazione finanziaria ha messo a disposizione per le annotazioni in un unico documento riepilogativo di tutte quelle fatture che vantano un ammontare complessivo più basso di trecento euro. Ovviamente, queste operazioni sono quelle compiute nel corso del mese di maggio.
Vies: le Entrate fanno chiarezza sugli acquisti intracomunitari
L’acronimo Vies sta a indicare il VAT Information Exchange System, vale a dire il sistema di scambio di informazioni fiscali tra i paesi membri dell’Unione Europea: ebbene, come è emerso chiaramente dalla risoluzione odierna dell’Agenzia delle Entrate (la 42/E per la precisione), senza una iscrizione a questo stesso sistema l’acquisto di un’azienda italiana presso un’altra che ha sede in uno stato comunitario non può rappresentare una transazione che è esente dall’Iva. Questo vuol dire che l’operazione in questione diventa rilevante dal punto di vista tributario e quindi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, nella nazione del fornitore.
Cooperative e servizi sanitari: l’esenzione dell’Iva
La risoluzione odierna dell’Agenzia delle Entrate si è rivolta direttamente a quelle società cooperative che sono solite svolgere delle attività legate al settore sanitario: nel caso in cui queste ultime non dovessero beneficiare dell’associazione da parte del consorzio, allora possono mantenere intatta la possibilità di accedere al regime relativo all’esenzione dell’Imposta sul Valore Aggiunto per i loro servizi. Il documento in questione (si tratta della circolare 30/E per la precisione) ha apportato dunque dei chiarimenti molto importanti da questo punto di vista. La prassi prevede che le prestazioni di servizi che sono poste in essere da consorzi nei confronti dei soci godono di tale agevolazione tributaria.
Rimborso IVA su tassa rifiuti
Secondo la sentenza 3756 della Corte di Cassazione dello scorso 9 marzo, l’IVA sulla tassa dei rifiuti non va’ pagata (in quanto entrata tributaria e non corrispettivo di servizio reso) e quindi possibile chiedere il rimborso di quella versata ingiustamente.
Dopo anni si fa’ finalmente chiarezza su un’aspetto non troppo chiaro che interessa i privati e le aziende nei Comuni che sono passati dalla Tarsu alla Tia, tassata al 10%.
Immediate le richieste di rimborso; se la tassa comprensiva di IVA è stata gestita direttamente dal Comune di residenza allora è a quest’ultimo che va’ inoltrata la richiesta di rimborso, ma se invece così non fosse allora è necessario scaricare il modulo per la richiesta che andrà poi inviato al gestore del servizio.
Regime dei superminimi: il forfait del 5%
Il nuovo regime dei cosiddetti “superminimi” merita ancora un approfondimento per tutti i titolari di partita Iva. In particolare, questo novero prevede un forfait pari al 5% e può essere applicato dalle persone fisiche, ma anche dai soggetti più giovani e da coloro che hanno perso il lavoro: le categorie appena elencate avranno quindi la possibilità di applicare il regime stesso per quel che riguarda l’anno in cui l’attività è stata avviata e per i seguenti quattro di fila. In pratica, il regime include le persone fisiche che hanno rispettato due requisiti specifici, vale a dire l’avvio di una attività di impresa, un’arte o una professione, e la scelta della data in cui hanno intrapreso questa stessa attività, la quale deve essere successiva al 31 dicembre del 2007.
Modello fattura contribuenti minimi 2012
Con la recente normativa le fatture dei contribuenti minimi 2012 devono essere compilate senza ritenuta d’acconto o IVA, ma con la dicitura da riportare in calce che sottolinea gli articoli di legge a cui far riferimento per l’esenzione dall’IVA ed il non assoggettamento appunto alla ritenuta d’acconto. Ricordiamo che ovviamente si tratta di una dicitura valida fino a nuove comunicazioni. Quello dei minimi é un regime davvero agevolato se consideriamo che é esente da IVA e da IRPEF, nonchè da IRAP. L’unica imposta che si paga é quella sostitutiva ed è pari al 5%. Quindi chi decide di aprire un’attività sotto tale regime non avrà altri costi se non quelli relativi al pagamento dei contributi INPS e l’imposta appunto, del 5%.
L’apertura della partita Iva e il regime dei superminimi
L’apertura di un’attività in proprio e, conseguentemente, anche della partita Iva, comporta vari accorgimenti sui quali non bisogna commettere alcun tipo di errore. In particolare, i soggetti interessati a questo ambito si chiedono spesso quali siano le modalità per accedere al regime dei cosiddetti “superminimi”, un’agevolazione fiscale che ovviamente fa gola a molti. Come previsto espressamente dal Decreto legge 98 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), vi sono delle condizioni ben precise da rispettare: il secondo comma dell’articolo 27 di questo testo, infatti, prevede che il contribuente interessato non abbia posto in essere nei tre anni che hanno preceduto l’inizio di una determinata attività, un’altra attività di tipo artistico, professionale o di impresa, anche quando queste ultime siano state esercitate in modo associato e familiare.
Le lezioni private di musica sono esenti da Iva
Che cosa prevede nello specifico il Dpr 633 del 1972 (meglio noto come “Decreto Iva”) in merito ai corsi di musica che sono tenuti dagli insegnanti privati? Il riferimento va a quelle lezioni che non contemplano alcun ambito scolastico: un testo fondamentale in questo senso è la nota numero 133 che la Direzione Regionale delle Marche della nostra amministrazione finanziaria ha reso pubblica nell’ormai lontano 2000. Secondo questa disposizione, infatti, dato che l’insegnamento della musica può essere considerato una materia scolastica, quando si ha a che fare con delle lezioni private subentra l’esenzione per quel che concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto.
L’obbligo di reverse charge per i dispositivi a circuito integrato
Giusto due giorni fa la nostra amministrazione finanziaria ha reso nota una risoluzione molto utile per quel che concerne il cosiddetto “reverse charge”, vale a dire l’inversione dal punto di vista contabile, quando si vendono dispositivi a circuito integrato: l’obbligo in questione collegato a tali sistemi è stato reso effettivo e utilizzabile grazie a una decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 2010. Il riferimento, dunque, deve andare ai telefoni cellulari, quando questi ultimi vengono considerati alla stregua di dispositivi adatti per una rete munita di licenza, ma anche ai già citati dispositivi a circuito integrato (ad esempio i microprocessori). Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate, bisogna chiarire meglio il funzionamento di questa applicazione così particolare.
Le navi da pesca costiera godono della non imponibilità Iva
Le navi da pesca che operano sulla costa beneficiano di un trattamento tributario tutto particolare: in effetti, i rifornimenti che vengono effettuati per quel che riguarda i carburanti e i vari lubrificanti non sono imponibili ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. La risoluzione 1/E che è stata pubblicata nel corso della giornata odierna dalla nostra amministrazione finanziaria è stata molto chiara in tal senso, ricordando come la materia in questione debba far riferimento alle ultime direttive emanate dall’Unione Europea, in primis in relazione all’export. Volendo essere più precisi, le discussioni principali si sono create nell’interpretazione del Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), il cui articolo 8-bis parla espressamente di cessioni all’esportazione anche nel caso di apparati motori e delle loro parti di ricambio, oltre alla pesca costiera locale e al vettovagliamento.
Gli interventi sulle canne fumarie scontano l’Iva al 10%
L’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per intenderci quella fissata al 10%, viene applicata agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle abitazioni private. Un dubbio che può sorgere in questo caso è se proprio tutte le operazioni sono ricomprese in questa casistica: ad esempio, come bisogna comportarsi quando le manutenzioni periodiche vanno a riguardare i camini, i cosiddetti termocamini e la pulizia della canne fumarie? Di solito, si ritiene che tale tipo di intervento per quel che riguarda degli immobili abitativi, possa essere sottoposto a una fatturazione con l’aliquota appena menzionata del 10%.
Sono pronte le bozze dei modelli Iva per il 2012
Il sito web dell’Agenzia delle Entrate ha predisposto proprio nel corso della giornata odierna le bozze relative ai modelli Iva per il prossimo anno: si sta parlando molto dell’Imposta sul Valore Aggiunto, del suo recente aumento e di quelli che dovrebbero riguardarla nel 2013 e nel 2014, dunque la notizia è di strettissima attualità. In questo caso, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto rendere disponibili i modelli fiscali da sfruttare per i fallimenti e le liquidazioni coatte amministrative, quindi due eventi eccezionali a livello aziendale, con un riferimento particolare a quelle società che sono attive nell’Iva di gruppo. Nel 2012 vi saranno diversi aggiornamenti di estremo interesse.