Ravvedimento operoso: come ridurre le sanzioni ed estinguere i reati

Regolarizzare le dichiarazioni rese, correggere i propri errori. Conviene? Si. Soprattutto dal primo gennaio 2015, per quanto concerne le nuove regole che disciplinano i rapporti tra Fisco e contribuenti in termini di errori e sanzioni nonché in termini di reati. Reati che si possono evitare o, in casi estremi, alleggerire.

Come sanare col Ravvedimento gli errori in Unico 2014, 730, Tasi e Imu

È  possibile ancora pagare le tasse sulla casa, Imu e Tasi, con ravvedimento operoso nel primo caso. Per la Tasi è stata stabilita un’altra proroga, dopo quella del 16 ottobre per i Comuni che entro maggio non hanno deliberato le nuove aliquote, e che segue in questo secondo caso le date fissate da ogni amministrazione comunale, per l’Imu non c’è nessuna proroga, per cui il pagamento in ritardo sarà con sanzioni ed interessi da aggiungere alla somma di tassa da versare.

Tra otto giorni scade il ravvedimento per Irpef, Iva, Ires e Irap

 Mancano otto giorni esatti al termine fissato dalla nostra amministrazione finanziaria per il cosiddetto ravvedimento (vedi anche Il ravvedimento sprint dei modelli Unico). In effetti, la data del prossimo 16 maggio sarà l’ultima utile per mettersi in regola in relazione ai versamenti delle imposte e delle ritenute che non sono stati effettuati o che lo sono stati in maniera non sufficiente. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate si rivolge a tutti quei contribuenti che sono obbligati a realizzare il pagamento unitario delle imposte e dei contributi.

Il ravvedimento sprint dei modelli Unico

 Non manca che un giorno a due ravvedimenti definiti “sprint” per quel che riguarda i modelli Unico: la data del 14 dicembre, infatti, è stata scelta dalla nostra amministrazione finanziaria come scadenza della regolarizzazione sia di Unico Persone Fisiche, Società di Persone e Società di Capitali (PF, SP e SC). Cerchiamo di capire bene di cosa si tratta. In pratica, a essere reso regolare è il pagamento del secondo acconto di imposta e delle ritenute che non sono stati effettuati (o anche posti in essere in misura non sufficiente) entro la data dello scorso 30 novembre.

Come perfezionare il ravvedimento del 770

 A maggio è stato introdotto il pacchetto informatico per la compilazione del 770: fra due settimane esatte, invece, bisognerà fare i conti con la scadenza fiscale relativa al ravvedimento di questo stesso modello. Questo vuol dire che i sostituti d’imposta, tra cui anche le amministrazioni statali, avranno tempo fino al prossimo 19 dicembre per regolarizzare la loro situazione: in effetti, il termine ultimo in questione si riferisce a quei soggetti che lo scorso anno hanno versato somme o valori che sono soggetti a ritenuta alla fonte, oppure che hanno corrisposto dei contributi previdenziali e assistenziali che si riferiscono all’Inps e all’Inpdap, ma che hanno mancato l’appuntamento del 20 settembre scorso, quello utile per il 770 semplificato e ordinario.

Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

 Il ravvedimento operoso dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventa nullo nel momento in cui il contribuente paga meno interessi in termini quantitativi: secondo la Corte di Cassazione, infatti, non si può parlare di buona fede in questo caso, nemmeno tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, così come ha stabilito da tempo lo Statuto del Contribuente. Si tratta, dunque, di una novità assoluta per quel che riguarda tali fattispecie.

Il ravvedimento operoso degli anni bisestili

 C’è un dubbio che può sorgere quando si ha a che fare con il cosiddetto ravvedimento operoso: nello specifico, come ci si deve comportare quando l’omissione del versamento fiscale riguarda gli anni bisestili, vale a dire quelli che prevedono 366 giorni? In particolare, il quesito può spuntare nella nostra mente nel momento in cui si deve affrontare il calcolo degli interessi. Anche in questi specifici anni, gli interessi che sono dovuti in situazioni di tale tipo vengono ottenuti andando a indicare al numeratore del rapporto che ci interessa per il calcolo il numero 365, vale a dire il totale dei giorni che caratterizzano un normale anno civile.

Ravvedimento operoso Iva 2012

 Quando si omette di pagare l’Imposta sul Valore Aggiunto oppure lo si da in maniera non sufficiente, ecco che subentra il cosiddetto ravvedimento operoso: quando si ha a che fare con l’Iva, in particolare in relazione all’anno attualmente in corso, bisogna verificare a quali periodi temporali si riferiscono le omissioni e le carenze appena menzionate. In effetti, il calcolo del ravvedimento dallo scorso 6 luglio, quasi un anno fa, prevede una scadenza di quattordici giorni da rispettare, in modo da beneficiare della sanzione pecuniaria ridotta fino allo 0,20% per ogni singolo giorno di ritardo.

Ravvedimento operoso Inps

 La Legge Finanziaria relativa al 2011 ha introdotto di fatto un nuovo ravvedimento operoso in ambito fiscale: si tratta, come è noto, della procedura prevista per il versamento degli importi o delle tasse che sono stati omessi o pagati in ritardo rispetto alla scadenza originale, con sanzioni e interessi da aggiungere alla somma finale. In questo caso, si tratta del ravvedimento relativo a tutti i tipi di imposte, con la possibilità di una soluzione breve o brevissima (il cosiddetto “ravvedimento sprint”), ma cosa succede esattamente quando i ritardi e le omissioni hanno a che fare con i contributi previdenziali dell’Inps? Il fenomeno è diffuso, ma a dire la verità non esiste un vero e proprio ravvedimento come quello che è stato appena descritto.

Le sanzioni per il mancato invio dello spesometro

 La comunicazione dello spesometro deve prestare la massima attenzione a tutte le sanzioni e le multi in cui si può incorrere: cosa rischiano esattamente quei contribuenti che si rendono protagonisti di una comunicazione incompleta o errata dei dati in questione, oppure che non rispettano i termini temporali stabiliti in questo caso? Vi sono diverse sanzioni pecuniarie a cui fare riferimento, per un importo minimo di 258 euro e per uno massimo di 2.065 euro. Le disposizioni in tal senso da parte della nostra amministrazione finanziaria sono in vigore da un anno e mezzo e prevedono anche dei rimedi.

Agevolazioni fiscali per mancato pagamento tributi

 Il mancato pagamento dei tributi costa caro al contribuente visto che la sanzione massima applicabile da parte del Fisco è pari a ben il 30% del dovuto. Pur tuttavia, sotto opportune condizioni il contribuente può sanare la propria posizione, a meno che non siano già scattati i controlli, con atto già recapitato, avvalendosi del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso è un istituto che permette di pagare le tasse in ritardo avvalendosi di sanzioni decisamente più leggere rispetto a quella massima del 30% che, chiaramente, è in tutto e per tutto una stangata specie se le cifre in gioco dovute al Fisco sono alte.

Case fantasma: regolarizzazione con sanzioni ridotte

 Da qualche settimana a questa parte è entrata in vigore l’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, la cosiddetta cedolare secca. In particolare, dall’entrata in vigore l’Agenzia delle Entrate ha fornito un paio di mesi di tempo per la registrazione dei contratti, da parte dei proprietari di immobili, al fine di scegliere o meno se avvalersi di un regime cedolare che è comunque opzionale. A fronte dell’entrata in vigore della cedolare secca, nello stesso tempo è diventata pienamente operativa a norma di legge anche la stretta su chi continua a locare le case in nero. Ebbene, dall’1 luglio del 2011 la stessa cosa succederà anche per i proprietari delle cosiddette “case fantasma“, ovverosia case esistenti ma ancora sconosciute al Catasto. Al riguardo nei mesi scorsi l’Agenzia del Territorio ha reso noto d’aver completato, anche avvalendosi di rilevazioni aeree, la mappa di queste case fantasma sulla quasi totalità del territorio nazionale.