La Cassazione interviene sul ravvedimento operoso

 La definizione di “ravvedimento operoso” ci viene offerta dall’articolo 13 del Decreto legislativo 472 del 1997 (le disposizioni in materia di sanzioni tributarie): si tratta, in pratica, della regolarizzazione dei versamenti omessi o insufficienti di imposte, oltre ad altre irregolarità di tipo fiscale. Un altro tassello a questo ambito è stato ora aggiunto dalla Corte di Cassazione, la quale ha specificato che un mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la sanzione ridotta fa diventare legittima la misura del 30% relativa alla multa stessa. La sentenza della Suprema Corte risale a una settimana fa ed è conforme a quanto disposto da tempo anche dall’Agenzia delle Entrate. Tutto è nato dall’omissione dell’Iva annuale da parte di una società in accomandita semplice; quest’ultima ha deciso infatti di ricorrere proprio al ravvedimento operoso, anche se poi, a causa di un errore di calcolo, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto non valida questa operazione.

Regolarizzazione case fantasma: il consuntivo dell’Agenzia del Territorio

 In data odierna, mercoledì 1 giugno del 2011, l’Agenzia del Territorio con un comunicato ha alzato il velo sul consuntivo, al 30 aprile scorso, in merito alla regolarizzazione delle cosiddette case fantasma, ovverosia immobili esistenti ma sconosciuti sinora al Catasto. E’ non a caso scaduta il 30 aprile 2011 la regolarizzazione spontanea dei fabbricati non dichiarati ed ex rurali.  I proprietari di questi fabbricati, tra l’altro, hanno potuto beneficiare di ben 4 mesi di proroga rispetto alla scadenza originaria che era stata fissata per il 31 dicembre 2010. Nei mesi scorsi proprio l’Agenzia del Territorio aveva reso noto d’aver individuato complessivamente oltre 2,2 milioni di particelle all’interno delle quali, attraverso delle rilevazioni aeree, sono stati individuati fabbricati sconosciuti al Catasto. Su queste 2,2 milioni di particelle i tecnici dell’Agenzia del Territorio hanno completato l’accertamento su quasi il 50%, ovverosia su circa 1,06 milioni di particelle, da cui è emerso come di queste circa 572 mila, al cui interno sono presenti dei fabbricati, non posseggano i requisiti per essere accatastate.

Gioco illegale, ecco i codici tributo relativi alle violazioni

 La risoluzione 24/E che la nostra amministrazione finanziaria ha pubblicato proprio nel corso della giornata di ieri si è posta dei fini più che nobili: infatti, il documento in questione è volto a introdurre delle novità per quel che concerne la lotta al gioco illegale e al conseguente recupero di base imponibile e alla tutela dei consumatori. Questi obiettivi risultano con una certa evidenza anche dalla lettura del testo della cosiddetta Legge di Stabilità, ora sarà possibile conseguirli in modo concreto, sfruttando i codici tributo messi a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’F24 Accise. Si tratta, anzitutto, di ventiquattro codici, vale a dire il gruppo che va dal 5220 al 5243 e che sono necessari per recuperare le somme e le sanzioni relative a scommesse sull’ippica, scommesse sullo sport in generale, altre scommesse su concorsi a pronostici e i giochi di abilità.

Condono fiscale, le notifiche del 2009 non hanno valore

 Nel caso in cui la notifica di una determinata cartella di pagamento sia avvenuta subito dopo il 31 dicembre del 2008, allora l’amministrazione finanziaria non può ottenere il denaro relativo al condono fiscale: è questa la conclusione principale che deriva dalla lettura di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a tal proposito. La pronuncia in questione si riferisce nello specifico all’annullamento di una cartella di pagamento a causa della decadenza dei termini. In effetti, l’agente di riscossione coinvolto nel caso è stato condannato a versare al soggetto ricorrente le spese relative al giudizio, una vera e propria beffa per l’Agenzia delle Entrate, che deve aggiungere questi due flussi in uscita al proprio bilancio.

Fisco e contribuenti: sanzioni ravvedimento più care

 A partire dal prossimo mese di febbraio, per “fare pace” con il Fisco i contribuenti, in termini di sanzioni da pagare per sanare la propria posizione, dovranno sborsare un po’ di più. A darne notizia è FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, nel precisare al riguardo come il regime maggiorato, per quel che riguarda le sanzioni, scatterà a partire dal prossimo 1 febbraio 2011 così come previsto nell’ultima “Finanziaria“, ovverosia la Legge di Stabilità. Nel dettaglio, per il ravvedimento, quando ci sono le condizioni per potersene avvalere, dall’1 febbraio prossimo sui pagamenti in ritardo entro trenta giorni la sanzione passa da un dodicesimo di quella massima, pari al 30%, ad un decimo; il che significa che c’è un “rincaro” dal 2,5% al 3%. Aumentano anche le sanzioni da ravvedimento lungo, ovverosia con ritardi oltre i 30 giorni; in tal caso, infatti, la sanzione “rincara” dal 3% al 3,75%.

Svizzera, ottimi risultati dall’amnistia fiscale

 Il sistema fiscale della Svizzera è senza dubbio uno dei meno oppressivi al mondo, con delle imposte e delle normative bancarie che consentono ai contribuenti di beneficiare di agevolazioni e protezioni molto ampie: nonostante ciò, comunque, l’evasione rimane all’ordine del giorno e i vari cantoni elvetici si vedono spesso costretti a promuovere delle amnistie in modo da recuperare il dovuto, un sistema che fino ad oggi ha funzionato in maniera perfetta. L’ultimo mini-condono istituito dal governo di Berna ha raggiunto risultati di prestigio, un successo che ha spiazzato l’opinione pubblica internazionale, ma il funzionamento deriva soprattutto dalla riservatezza e dal ravvedimento che è impossibile rinvenire altrove.

Ici, ancora pochi giorni per il ravvedimento

 I contribuenti ritardatari e distratti dovranno osservare con molta attenzione il calendario delle scadenze fiscali, visto che non manca molto al termine ultimo fissato per il ravvedimento dell’Ici: la data del prossimo 17 gennaio è stata infatti scelta dall’Agenzia delle Entrate per venire incontro a quei soggetti, in particolare coloro che posseggono degli immobili o che sono titolari di diritti reali di godimento su di essi, che ancora non hanno regolarizzato il pagamento relativo al saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Il versamento in questione si riferisce al periodo d’imposta 2010 e si suddivide in due casistiche, ovvero il pagamento non effettuato in maniera totale o effettuato in modo non sufficiente entro la scadenza dello scorso 16 dicembre.

Unico 2010, ancora pochi giorni per gli ultimi ravvedimenti

 Dicembre, tempo di feste, di cene abbondanti, ma anche di ravvedimenti fiscali: con la fine dell’anno, infatti, scadrà anche l’ultimo termine messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per mettersi in regola con la mancata presentazione del modello Unico 2010. L’invio del documento mediante la modalità telematica è la soluzione a questa carenza e può essere adottata da tutti i contribuenti coinvolti, siano essi persone fisiche, società di persone, intermediari abilitati, soggetti Ires, ma tutti accomunati dal fatto di non aver presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza dello scorso 30 settembre. Ovviamente, il ravvedimento in questione prevede il pagamento di una multa in denaro, dunque bisognerà ricordare, all’atto dell’invio, di versare i ventuno euro di sanzione attraverso l’F24, mentre per le altre violazioni esistono ulteriori pagamenti.

Ravvedimenti, ancora una settimana per la regolarizzazione

 C’è una data ben precisa che i contribuenti ancora non in regola con i versamenti fiscali devono segnare con un bel cerchio rosso: in effetti, tutti quei soggetti che non hanno provveduto a tale adempimento entro lo scorso 16 novembre avranno ora una settimana per regolarizzare la loro situazione, ovviamente soltanto nel caso in cui essi siano obbligati al pagamento in forma unitaria dei contributi coinvolti. Il riferimento va anche a coloro che non hanno posto in essere dei versamenti in misura sufficiente a quanto richiesto dall’amministrazione finanziaria. Il ravvedimento avverrà in un modo ben preciso: le imposte e le ritenute saranno infatti incrementate di valore dagli interessi legali, oltre che dalla consueta sanzione pecuniaria in forma ridotta (la misura è pari al 2,5%).

Scudo fiscale: rimpatrio giuridico se l’emersione è complicata

 Se, a causa di cause oggettive non dipendenti dalla volonta del contribuente, non è possibile avvalersi per lo scudo fiscale del rimpatrio fisico entro la data del prossimo 31 dicembre 2010, allora può scattare come soluzione “salvagente“, comunque entro la scadenza sopra indicata, quella del rimpatrio giuridico. Questo è quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione, la numero 122/E, emanata in data odierna, lunedì 29 novembre 2010, in merito all’adesione allo scudo fiscale per operazioni di emersione che, come sopra accennato, risultano essere complicate per le attività detenute all’estero. Tutto ciò, in ogni caso, ha piena validità non solo se si rispetta la scadenza del 31 dicembre 2010, ma anche se il rimpatrio giuridico viene gestito dalla stessa fiduciaria alla quale è stata presentata originariamente la dichiarazione di emersione. In questo caso il rimpatrio fisico con quello giuridico vengono equiparati se, ad esempio, ci sono difficoltà nel liquidare e/o nel disinvestire le attività, oppure se ci sono dei contenziosi in corso con i gestori esteri.

Il Fisco irlandese svela il profilo tipico dei propri evasori

 L’economia irlandese è in crisi, anzi no, i dati ancora non lo dimostrano: le difficoltà che gli analisti incontrano attualmente nel valutare la situazione della nazione nordeuropea sono dettate soprattutto dal fatto che la crisi è effettivamente cominciata, ma ancora non si riesce a percepirla in maniera effettiva. È il fronte contabile, in particolare, quello che risente maggiormente di tale situazione, con i bilanci delle principali aziende che ormai si stanno quasi abituando a un intenso colore rosso. Tra l’altro, nemmeno gli investimenti esteri e il comparto immobiliare possono dare una mano in questo senso. Ciò che ha stupito di più, però, è stato il mancato varo di una manovra fiscale da parte del governo di Dublino: il livello di tasse e imposte è rimasto agli stessi livelli da troppo tempo a questa parte e non si può negare che questo sia un fattore condizionante in negativo.

Fisco e imprese: evitare il fallimento col concordato preventivo

 L’approccio collaborativo tra il Fisco e l’impresa può portare, nell’ambito e nella tutela degli interessi in gioco da entrambe le parti, a soluzioni soddisfacenti in grado di garantire la sopravvivenza e, quindi, la continuità aziendale. Questo è quanto, in estrema sintesi, mette in risalto la Direzione regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate a seguito della decisione di una società campana, operante nel settore della produzione della pasta, che davanti alla scelta tra il fallimento ed il concordato preventivo, ha optato per quest’ultima soluzione andando a spalmare negli anni il debito accumulato nei confronti dell’Erario. In particolare, la società che ha optato per il concordato preventivo, a seguito di ripetuti accertamenti da parte dell’Ufficio di Casoria, ed in virtù delle somme iscritte a ruolo per la riscossione da parte di Equitalia, ha potuto così spalmare i debiti in più anni ed ha permesso al Fisco allo stesso modo di poter recuperare buona parte delle somme che, altrimenti, con il fallimento sarebbe stato difficile ottenere.

Omesso versamento Iva: sanzioni amministrative e penali

 Per i contribuenti Iva l’omesso pagamento dell’imposta, o il pagamento in misura insufficiente, può portare sia a sanzioni amministrative, sia a sanzioni penali. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza del versamento del saldo dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) per il 2009, che deve essere effettuato entro il 16 marzo 2010. In particolare, il pagamento dell’imposta in misura insufficiente, o l’omesso versamento, fanno scattare una sanzione pari a ben il 30% dell’importo totale o parziale non versato. Inoltre, se nel periodo di imposta il contribuente omette versamenti Iva per importi che, in base alla dichiarazione annuale, superano i 50 mila euro, allora scattano le sanzioni penali, ovverosia la punibilità con la reclusione per un periodo minimo di sei mesi e massimo due anni. In merito l’Amministrazione finanziaria precisa che la punibilità non scatta per effetto di un ritardo del versamento dell’imposta rispetto alle scadenze previste, ma quando l’omissione del versamento, per importi sopra i 50 mila euro, si protrae fino alla data del 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Cartelle di pagamento: sgravi, sospensione e rateazione

 Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.