Sanzioni dichiarazione infedele

 Secondo una ordinanza della Corte di Cassazione del 2011, la sanzione per la dichiarazione infedele è dovuta sempre, a prescindere dal fatto che l’imposta non dichiarata venga riscossa oppure abbia bisogno della compensazione (vedi anche Dichiarazione Imu, ecco le eventuali sanzioni). Il reato di dichiarazione infedele, il quale è previsto dal Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), viene commesso da chi si pone il fine di evadere le imposte sui redditi e l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Elusione fiscale: per la Cassazione c’è anche la violazione penale

 Quando si parla di elusione fiscale si è soliti fare riferimento a un fenomeno meno grave rispetto all’evasione: in effetti, si tratta di una pratica considerata non illegale ma che aggira le leggi dal punto di vista sostanziale. Eppure, anche questa è una piaga che deve essere contrastata con la stessa intensità di altre. Sembra pensarla allo stesso modo anche la Corte di Cassazione, la quale in una recente sentenza ha fatto intendere come il risparmio di imposta conseguito mediante attività elusive non può escludere sempre e comunque la violazione di tipo penale, visto che in questo caso si viene a configurare una dichiarazione tributaria infedele. La sentenza fa ben sperare in merito alla criminalizzazione dell’elusione, senza alcuna distinzione tra le condotte poste in essere come violazione dell’articolo 37 bis del Dpr 600 del 1973 (“Accertamento delle imposte sui redditi”, l’articolo in questione fa proprio riferimento alle disposizioni antielusive) e gli abusi del diritto.

Cedolare secca affitti 2011: le sanzioni

 A fronte dell’entrata in vigore della cedolare secca sugli affitti, ovverosia l’imposta agevolata sui redditi da locazione, il federalismo fiscale introduce anche una “stretta” attraverso un inasprimento delle sanzioni amministrative, ed in particolare nel caso in cui, indipendentemente dal regime di imposta scelto, il contribuente denunci un reddito infedele o lo ometta del tutto. In accordo con quanto riporta in Abruzzo la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la sanzione sarà applicata in maniera raddoppiata, ovverosia passa dal 200% al 400% calcolato sull’imposta evasa; con l’omessa o infedele denuncia dei redditi da locazione, inoltre, non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni anche nel caso in cui il contribuente si avvalga di istituti quali l’accertamento con adesione o l’acquiescenza. Giro di vite, inoltre, anche sulla stipula di comodati fittizi, indicazioni nel contratto di canoni inferiori al reale, o assenza di regolare contratto di locazione.

Lavoro nero: la Cassazione specifica la sanzione delle Entrate

 La sentenza che la Corte di Cassazione ha prodotto in merito a una specifica sanzione irrorata dall’Agenzia delle Entrate risale allo scorso 22 giugno, ma essa è stata depositata in Cancelleria soltanto tre settimane fa: il riferimento, in questo senso, va a una decisione della nostra amministrazione finanziaria per quel che riguarda il lavoro irregolare ed è stata resa possibile dall’applicazione del Decreto legge 12 del 2002 (“Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare”). In particolare, il testo normativo appena citato prevede espressamente che venga inflitta una pena pecuniaria compresa tra il 200% e il 400% del costo del lavoro, una somma che viene calcolata mediante i contratti collettivi nazionali.

Multe Roma: i risultati del concordato

 Dal cosiddetto “concordato” sulle multe per infrazioni al Codice della Strada, il Comune di Roma, a conclusione del periodo di adesione da parte dei cittadini della Capitale, ha incassato quasi 28 milioni di euro. A darne notizia è stata proprio l’Amministrazione comunale nel sottolineare come quasi 110 mila romani abbiano così potuto sanare le vecchie posizioni aperte su multe elevate fino alla data del 31 dicembre del 2004. Nel dettaglio, il Comune di Roma ha incassato poco più di 1,84 milioni di euro dagli automobilisti multati a Roma ma residenti altrove, e quasi 25,8 milioni di euro dal mini-condono con lo sconto su multe elevate nella Capitale ai residenti. Chi ha aderito al concordato ha potuto sanare le multe pregresse non pagate con uno sconto pari a ben due terzi dell’importo originario visto che sono stati azzerati gli interessi che nel frattempo erano maturati e che nel frattempo avevano fatto raddoppiare e spesso triplicare l’importo dovuto e indicato sulle cartelle di pagamento.

Evasione: Agenzia Entrate incassa 230 mila euro con un unico accertamento

 In Provincia di Modena un comune “caccia-evasori”, ovverosia che ha stipulato con il Fisco l’accordo finalizzato all’invio di segnalazioni qualificate, con la possibilità di incassare il 30% delle maggiori somme accertate e poi effettivamente riscosse, ha permesso al Fisco con un unico accertamento di incassare ben 230 mila euro. A darne notizia la direzione regionale delle Entrate Emilia-Romagna, spiegando che grazie alla segnalazione inviata dal Comune emiliano, il Fisco è riuscito ad accertare un imponibile non dichiarato pari a ben 800 mila euro. Nel dettaglio, il Comune ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate la segnalazione qualificata di un tentativo di frode fiscale da parte di un cittadino che, una volta smascherato, ha versato il dovuto nel momento in cui si è visto recapitato l’avviso di accertamento.

Omesso versamento Iva: sanzioni amministrative e penali

 Per i contribuenti Iva l’omesso pagamento dell’imposta, o il pagamento in misura insufficiente, può portare sia a sanzioni amministrative, sia a sanzioni penali. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza del versamento del saldo dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) per il 2009, che deve essere effettuato entro il 16 marzo 2010. In particolare, il pagamento dell’imposta in misura insufficiente, o l’omesso versamento, fanno scattare una sanzione pari a ben il 30% dell’importo totale o parziale non versato. Inoltre, se nel periodo di imposta il contribuente omette versamenti Iva per importi che, in base alla dichiarazione annuale, superano i 50 mila euro, allora scattano le sanzioni penali, ovverosia la punibilità con la reclusione per un periodo minimo di sei mesi e massimo due anni. In merito l’Amministrazione finanziaria precisa che la punibilità non scatta per effetto di un ritardo del versamento dell’imposta rispetto alle scadenze previste, ma quando l’omissione del versamento, per importi sopra i 50 mila euro, si protrae fino alla data del 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Cartelle di pagamento: sgravi, sospensione e rateazione

 Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.