Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare

 Le società che svolgono un’attività di trading immobiliare possono godere dello sconto per quel che riguarda l’imposta di registro con un’aliquota pari all’1% nel caso si provveda all’acquisto di un fabbricato abitativo: questa possibilità, comunque, sussiste, nell’ipotesi in cui la cessione in esame è stata portata avanti da un’impresa in esenzione dal regime dell’Iva. Tale posizione è stata, tra l’altro, ribadita dal ministero dell’Economia (il Fisco si era espresso in proposito ben dieci anni fa con la risoluzione 93/E, nell’ambito della cessione messa in atto da un ente regionale di sviluppo agricolo). Il principale riferimento per il trattamento agevolato è il D.P.R. 131 del 1986, per la precisione si tratta del “Testo Unico dell’imposta di registro”, il quale dispone che per lo sconto dall’imposta è necessario che si verifichi in acquisto in esenzione Iva, vale a dire che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e che sia posta in essere da un soggetto che non abbia costruito il fabbricato stesso. In questo senso possiamo distinguere due precise ipotesi, le quali danno luogo al beneficio del trattamento agevolato: anzitutto, occorre che l’acquirente del fabbricato sia un’impresa il cui oggetto esclusivo e principale sia rappresentato da un’attività di trading immobiliare.

 

Unico 2009: il riallineamento delle operazioni straordinarie

 Il riallineamento delle divergenze di valore sorte dalle operazioni straordinarie (vale a dire i conferimenti, le fusioni e le scissioni societarie) è una delle opzioni presenti nel Modello Unico 2009. Non si tratta, in questo senso, di rifarsi semplicemente alle disposizioni del Tuir, il quale prevede il riconoscimento delle differenze da immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva a scaglioni (12%, 14% e 16%), ma anche di un metodo alternativo, soprattutto per quel che riguarda le immobilizzazioni immateriali. Le soluzioni possibili sono tre: non effettuare l’allineamento, operare quest’ultimo in base al decreto 185/08, oppure secondo le disposizioni del Tuir. Analizzando una per una queste soluzioni, è possibile andarne a esaminare pregi e difetti. Anzitutto, se si prende a riferimento il Tuir, i benefici fiscali derivano dai maggiori ammortamenti e l’imposta sostitutiva andrà versata in tre rate, con l’applicazione di interessi del 2,5% sulle ultime due.

 

Modello Unico 2009: codici tributo pronti anche per la “Robin Hood Tax”

 In sede di presentazione del modello Unico 2009, e della liquidazione delle relative imposte, scatta da oggi il via libera anche per le aziende che operano nel settore del gas e del petrolio. Questo dopo che con la risoluzione numero 149/E, pubblicata in data odierna dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet, sono ufficialmente a disposizione i codici tributo per il pagamento dell’addizionale sull’imposta sul reddito delle società nella misura del 5,5%; trattasi, nello specifico, della più comunemente nota “Robin Hood Tax” introdotta dall’attuale Governo in carica con la manovra estiva. Il pagamento dell’addizionale, sempre attraverso l’utilizzo del modello F24, deve portare il codice tributo 2010” relativamente all’acconto prima rata per il settore petrolifero e gas; con il codice tributo “2011” si paga la seconda rata e con il “2012” si effettua il saldo dell’addizionale ai fini IRES. Il periodo di imposta a partire dal quale si applica l’addizionale è successivo a quello che era in corso alla data del 31 dicembre 2007; nel pagamento della “Robin Hood Tax” ricadono tutte quelle società del comparto petrolifero e del gas che hanno raggiunto nel periodo di imposta un giro d’affari superiore al livello dei 25 milioni di euro.

Modello Unico 2009 Società di Capitali: aliquota IRES ridotta e novità sul quadro “RQ”

 Quest’anno, ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2009 ci sono state tante novità legate sia all’ultima Legge Finanziaria, sia al Decreto anticrisi approvato nello scorso mese di novembre dall’attuale Governo in carica e successivamente convertito in Legge. Le novità e le modifiche per Unico 2009 hanno riguardato sia il modello da utilizzare per le persone fisiche, sia, ed in particolare, anche per le dichiarazioni da parte delle società di capitali. E per queste ultime, nel 2009, relativamente ai profitti conseguiti e da dichiarare per il 2008, l’aliquota IRES passa dal 33% dell’anno 2007 al 27,5% da applicare sui profitti 2008; il discorso cambia, però, per le imprese operanti nella produzione, ricerca, coltivazione, commercializzazione e raffinazione di idrocarburi, petrolio, gasoli e benzine, per le quali si applica una addizionale IRES pari al 5,5%.

Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

 La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.

 

L’Unico 2009 società di capitali si allinea ai principi contabili internazionali

 Vi sono importanti novità per quanto riguarda il modello Unico 2009 per le società di capitali, soprattutto in relazione al trattamento delle divergenze che derivano dall’applicazione dei principi contabili internazionali. Le norme sono contenute nel decreto “anti-crisi”: quest’ultimo ha infatti previsto la possibilità di riallineare le divergenze che sussistono all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello che è in corso al 31 dicembre 2007. Tali divergenze possono essere di vario tipo e possono derivare, ad esempio, dall’adozione dei principi contabili internazionali (Ias, International Accounting Standards, o Ifrs, International Financial Reporting Standards) e dalla valutazione di beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamento e fondi di accantonamento. Molto interessanti sono le previsioni del decreto in relazione alla prima ipotesi che abbiamo citato: essa è stata infatti pensata per quei soggetti che, al momento della redazione del bilancio in base agli standard internazionali di contabilità, abbiano esercitato l’opzione per il riallineamento delle divergenze ai fini dell’Ires e dell’Irap.

Le società non quotate chiedono il rinvio dei termini per il bilancio

 In un periodo difficile, in cui la crisi economica e finanziaria tende ogni giorno di più a peggiorare, le società non quotate in Borsa stanno vagliando la possibilità di ampliare il termine per la convocazione dell’ assemblea a 180 giorni. La motivazione è presto spiegata: la redazione del bilancio relativo al 2008 è resa sempre più difficile dai diversi provvedimenti anti-crisi attuati nei giorni scorsi ed ancora più ardua risulta la valorizzazione delle poste dell’attivo (rimanenze, crediti…). Nel calcolo delle imposte di competenza della società, infatti, hanno una fondamentale influenza le novità fiscali introdotte dalla Finanziaria 2008: si passa dai limiti di deducibilità degli interessi passivi alle spese di rappresentanza, dalle nuove modalità per il calcolo della base imponibile dell’ Irap alla possibilità di non riconoscere l’impatto causato dalla modifica dei criteri di valutazione per gli ammortamenti. Tutti questi fattori stanno dunque inducendo le società non quotate a richiedere il rinvio della data di approvazione del bilancio a fine giugno, anche se tale eventualità è attuabile in rari casi da cinque anni a questa parte; è infatti necessario che l’impresa presenti una determinata struttura e oggetto (ad esempio, eventi esterni alla società non sono ritenuti idonei per il rinvio).