Nel trattato istitutivo della Cee vengono enunciati due principi fondamentali: uno riguarda l’assoluto divieto di discriminazioni in base alla nazionalità; l’altro riguarda la libertà di soggiornare e circolare liberamente nel territorio della Comunità Europea. In applicazione dei due principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 181 di ieri, 10 luglio 2009, ha fatto presente come per gli elettori comunitari i certificati di residenza, richiesti al fine di esercitare il diritto di voto all’estero, siano esenti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In base ai due principi citati, quindi, il documento di prassi prevede l’agevolazione relativa all’esenzione dall’imposta di bollo di tutti i documenti e gli atti emessi, ai fini di esercitare il diritto di voto, sia nei confronti degli elettori italiani, sia nei confronti di quelli che risultano essere originari di un qualsiasi Stato appartenente all’Unione Europea.
Esentare il cittadino italiano, e far pagare all’elettore comunitario l’imposta di bollo andrebbe chiaramente a dimezzare un diritto fondamentale e cruciale come quello relativo al voto, mentre è giusto e sacrosanto che i cittadini comunitari godano degli stessi diritti di quelli italiani. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, visionabile sul sito Internet dell’Amministrazione Finanziaria, ed in particolare nella apposita sezione “Circolari e risoluzioni”, è stata emessa a seguito di un interpello presentato da un Comune, e nello specifico dal Settore servizi elettorali e demografici, in scia alle elezioni per il Parlamento che nei mesi scorsi si sono tenute in Romania.
Ai fini elettorali, quindi, il Comune che ha presentato l’interpello ha chiesto se doveva essere applicata o meno l’imposta di bollo per il rilascio dei certificati di residenza necessari per poter partecipare alle elezioni. La risoluzione numero 181 chiarisce quindi ogni dubbio ed esenta gli elettori in deroga agli articoli 1 e 4 relativi alla Tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevedono, per i certificati di residenza, l’applicazione per foglio di un’imposta di bollo pari a 14,62 euro. Pur tuttavia, sempre all’articolo 1, viene però specificato che vale l’esenzione per “…atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”.