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Ultimi cinque giorni per regolarizzare le case fantasma

 Il Catasto si attende molto dalla regolarizzazione delle cosiddette “case fantasma” (vedi anche Modifica al calcolo catastale): c’è ancora tempo fino a lunedì 2 aprile per provvedere a questa sanatoria, un termine che consente di evitare il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie. Ai soggetti coinvolti si richiede espressamente di mettere in regola l’iscrizione di tali fabbricati, i quali non sono stati dichiarati per fruire di alcuni benefici fiscali, ma che l’Agenzia del Territorio ha individuato attraverso sopralluoghi e foto aeree.

La mancata denuncia spontanea di tali immobili è un problema di non poco conto, visto che il mancato gettito dell’Imu (Imposta Municipale Unica) risulta essere molto ampio. Lo scorso mese di novembre sono stati elencati dalla Gazzetta Ufficiale tutti i comuni in cui erano presenti appunto queste case fantasma, ragione per cui si è provveduto all’assegnazione di una apposita rendita. Ora sono passati 120 giorni per beneficiare della sanatoria, ideata per non moltiplicare per quattro la multa prevista. La scadenza originaria era in realtà prevista per il 30 marzo, vale a dire la giornata di domani, ma si tratta di un sabato, dunque è subentrato un normale slittamento.

Visto che l’Agenzia del Territorio è stata inglobata direttamente all’interno delle Entrate, bisogna fare riferimento al sito internet di queste ultime per visualizzare le particelle dei terreni in questione, oltre alle unità immobiliari che sono interessate. Nel caso in cui vi siano state delle incongruenze e incoerenze, inoltre, è sempre possibile la segnalazione via web, sfruttando il modulo che va consegnato o spedito all’ufficio provinciale che ha competenza in tal caso (esiste un apposito centro di contatto a cui fare riferimento). Infine, non vanno dimenticate le eccezioni: in particolare, l’aggiornamento catastale non è obbligatorio quando l’ampliamento è già dichiarato o avvenuto, per i fabbricati che sono stati demoliti, per i fabbricati che sono esenti dall’accatastamento e per quelli che non esistono sul territorio che viene indicato.