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Cinque per mille: anche le erogazioni alle onlus valgono come beneficienza

 Attraverso la risoluzione 192/E, l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di cinque per mille e dei relativi regimi fiscali agevolati: secondo quanto emerge dal documento, anche quelle erogazioni che derivano dalle quote del cinque per mille, infatti, e da destinare a organismi senza scopo di lucro (le famose onlus) rappresentano una forma di attività di beneficienza e consentono di ottenere i benefici fiscali conseguenti, nel rispetto comunque di determinate e precise condizioni. La nozione e delimitazione del concetto di beneficienza sono attualmente inserite nell’articolo 30 del decreto anti-crisi: gli enti che possono mantenere la qualifica di onlus, e quindi usufruire del regime fiscale agevolato, sono, anzitutto gli enti che offrono erogazioni gratuite in denaro o natura direttamente ai più poveri, ma anche quei soggetti che concedono erogazioni in favore degli enti senza scopo di lucro e che operano, in particolare, in settori di utilità sociale. Come aveva già precisato una precedente circolare dell’Agenzia, gli enti destinatari di queste erogazioni devono essere senza scopo di lucro ed operare in particolari settori di assistenza sanitaria e sociale, dell’istruzione e sport dilettantistico.

 

È inoltre necessario che questo denaro provenga dalla gestione patrimoniale o da donazioni apposite, e che sia destinato a progetti socialmente utili. La norma esclude comunque che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate da queste onlus possano poi riversare le donazioni che hanno raccolto e destinarle ad altri enti. Ci sono comunque anche dei dettagli da precisare in questo senso: la destinazione di questo denaro ha bisogno di essere tracciata attraverso strumenti bancari o postali. Inoltre, deve anche esistere un progetto non generico nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario.

 

Il progetto stesso deve essere, come già accennato, socialmente utile: ciò vuol dire che si va a connotare per la realizzazione di finalità da indirizzare poi a particolari categorie di soggetti svantaggiati, a tutto vantaggio della collettività diffusa.