Il 2012 sarà un anno molto particolare per quel che concerne società, compagnie e collegi sindacali: come opportunamente precisato dal Consiglio Notarile di Milano, infatti, i sindaci in carica nelle società a responsabilità limitata non dovrebbero decadere, ma l’innovazione sembra solamente rimandata in questo senso. In pratica, si tratta di interpretare in maniera corretta l’articolo 2477 del codice civile (“Mancato pagamento delle quote”): il testo in questione è stato rinnovellato e ora contempla anche la composizione di tipo uni personale dell’organo sindacale della società di capitali. Vi sono, in particolare, dei principi ben precisi a cui fare riferimento.
Nel dettaglio, non possono essere considerate come legittime quelle norme dello statuto che entreranno in vigore nelle srl a partire dal primo giorno del 2012, con la previsione dell’organo sindacale collegiale. In aggiunta, i collegi sindacali che saranno in carica dalla stessa data appena menzionata non dovranno far fronte ad alcuna cessione della carica per effetto delle modifiche di questo articolo del codice civile. Le clausole, tra l’altro, non prevedono nessuna composizione collegiale dell’organo di controllo e non vietano che si nomini il sindaco unico, visto che la disciplina va integrata con la normativa che è successivamente subentrata. Comunque, anche nel caso in cui sia stato introdotto il principio del sindaco unico, è sempre possibile una scelta dettata dalla collegialità dell’organo.
Ultimo, ma non meno importante principio è quello che prevede l’accantonamento di una figura alternativa in tal senso, vale a dire quella dei sindaci supplenti. Come è noto, il collegio sindacale non è altro che l’ente che vigila sulle società capitalistiche del nostro paese: le sue riunioni si tengono ogni novanta giorni, con doveri ben precisi per i sindaci che ne fanno parte, come ad esempio quello di vigilare sull’adeguatezza o meno dell’assetto societario dal punto di vista dell’organizzazione, dell’amministrazione e della contabilità (gli altri doveri sono elencati con precisione nell’articolo 2403 del codice civile).