Una novità che risale soltanto alla fine del mese scorso. Dalla fine di luglio, infatti, sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche che consentono di fare la cancellazione delle ipoteche collegate ai mutui, ma anche ai finanziamenti e alle fondiarie attivate a partire dal 2 giugno 2007, direttamente online.
A stabilire questa novità ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che spiega come gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e gli enti di previdenza debbano usare la procedura online di cancellazione delle ipoteche a partire dal 2015. Un aggiornamento dalla vita lunga visto che le disposizioni nuove sono state prima emanate il 9 ottobre 2007, poi aggiornate il 25 giugno 2012, con un riferimento particolare alle ipoteche che duravano più di 20 anni.
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L’articolo 40-bis del Decreto legislativo numero 385 del 1993, all’interno del Testo unico bancario, stabilisce che tutte le ipoteche che sono state iscritte a garanzia dei mutui, sia accollati che stipulati, a seguito di un frazionamento, terminano nel momento in cui c’è l’estinzione dell’obbligazione. E il debitore non deve pagare costi aggiuntivi.
La nuova normativa, invece, riguarda mutui e finanziamenti anche non fondiari che sono stati erogati a partire dal 2 giugno 2007 e si stabiliste che la cancellazione dell’ipoteca diventa più semplice. È sufficiente infatti che il creditore, per esempio l’istituto di credito, segnali con una comunicazione apposita, l’estinzione del debito all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, al Reparto servizi di pubblicità immobiliare. La cancellazione dell’ipoteca è praticamente automatica.
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Le banche possono cominciare ad usare queste specifiche tecniche già dal primo settembre 2014 e fino alla fine dell’anno in alternativa alle tecniche tradizionali, poi dal 1° gennaio 2015 la procedura diventerà obbligatoria. È importante la firma digitale per la sottoscrizione del documento. Per verificare lo stato di lavorazione della pratica si potrà fare un’interrogazione gratuita agli uffici provinciali del Territorio.