Quando si parla di Equitalia, bisogna anche fare riferimento alla possibile rateizzazione dei pagamenti per quel che concerne le tasse che non sono state pagate: come si richiede questa modalità piuttosto vantaggiosa? L’opzione diventa percorribile nel momento in cui il debitore è in grado di dimostrare la propria difficoltà temporanea dal punto di vista finanziario, anche se poi è l’agente di riscossione che decide in maniera libera caso per caso.
Come prevede espressamente la legge, la rateizzazione a cui si sta facendo riferimento può essere ottenuta per un massimo di settantadue rate a cadenza mensile, su cui sono applicati degli interessi ben precisi. La domanda in questione deve essere presentata oppure inviati agli uffici di Equitalia che hanno provveduto all’emissione della cartella di pagamento: si tratta di una redazione in carta semplice, la quale non necessita di bollo e che deve esporre in modo chiaro quali sono le ragioni che hanno provocato la difficoltà economica temporanea. Ovviamente, bisogna allegare anche una copia della cartella. L’invio che viene maggiormente consigliato è quello con ricevuta di ritorno, con tutta la modulistica del caso che può essere facilmente trovata sul sito di Equitalia. Ma che cosa si intende esattamente con il termine “temporanea difficoltà”?
La stessa società di riscossione ha definito quest’ultimo con degli esempi: tra essi, si possono menzionare la carenza di liquidità, la crisi aziendale causata da eventi transitori, la trasmissione per via ereditaria dell’obbligazione che è iscritta a ruolo, la scadenza di obbligazioni pecuniarie e la precaria situazione dal punto di vista del reddito. Le rate messe a disposizione sono tutte identiche, visto che l’importo non può essere inferiore ai cento euro, a meno che non vi siano dei casi in cui l’indigenza del contribuente è comprovata. Gli interessi e i compensi relativi al concessionario vanno rateizzati, mentre fino a non molti anni fa andavano a gravare tutti sulla prima rata.
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