Ci sono delle importanti novità per quel che riguarda le comunicazioni che sono state inviate dall’Agenzia delle Entrate a conclusione dell’operazione di controllo automatico messo a punto sulle dichiarazioni dei redditi (in questo senso, assume una notevole importanza l’articolo 36-bis – Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni – del Dpr 600 del 1973, vale a dire le “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) e relative al maggior uso in compensazione degli importi sottoposti a recupero da parte dei sostituti di imposta: tali compensazioni sono associate all’erogazione del bonus fiscale previsto sin dal 2007 con un decreto specifico, per agevolare la situazione dei contribuenti a più basso reddito e potranno ora contare su tre nuovi codici tributo, i quali sono stati istituiti al fine di versare, tramite il modello F24, le somme dovute in proposito. Per essere più precisi, i tre codici sopracitati sono il 9761, il 9762 e il 9763.
Tra l’altro, esiste anche un documento di riferimento in questo caso: si tratta della risoluzione 246/E, che è stata pubblicata proprio oggi dalle stesse Entrate e che provvede a precisare il modo di utilizzo di questi nuovi codici tributo. In particolare, si sottolinea come essi vadano a sostituire un’altra codificazione, la 9001, nel caso in cui lo specifico contribuente abbia intenzione di corrispondere solamente una parte dell’importo che è richiesto in totale; quindi, in una ipotesi di questo tipo, non ci si avvale del modello di pagamento già compilato prima dell’uso e che è solitamente allegato alla comunicazione trasmessa dall’Amministrazione finanziaria.
In sostituzione, pertanto, si va a compilare un modello F24, il quale presenta, tra i propri contenuti, e specificamente nella sezione denominata “Erario”, il codice di imposta corrispondente, le sanzioni e gli interessi: la compilazione deve essere effettuata in corrispondenza delle somme che sono indicate nella colonna “importi a debito versati”.
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