E’ quella del 16 marzo 2010 la prima data utile per poter effettuare le operazioni di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) cosiddette “oltre soglia”, ovverosia per crediti di imposta che, riferiti all’anno 2009, superano il livello dei diecimila euro. A farlo presente l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare che l’operazione è possibile solo a patto d’aver presentato, entro lo scorso 28 febbraio 2010, la dichiarazione annuale Iva. In scia all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di compensazione Iva “oltre soglia”, l’Agenzia delle Entrate in data odierna, martedì 9 marzo 2010, ha incontrato le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali con l’obiettivo di illustrare le relative modalità operative e, quindi, facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni che, lo ricordiamo, sono state messe a punto all’interno del cosiddetto Decreto anticrisi varato dal Governo nei mesi scorsi.
L’incontro è stato anche l’occasione per il Fisco per rimarcare che gli F24 che contengono operazioni di compensazione Iva “oltre soglia” vanno trasmessi solo ed esclusivamente attraverso i sistemi ed i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le deleghe F24 con operazioni di compensazione Iva “oltre soglia” saranno infatti scartate, e quindi a tutti gli effetti non valide, se la loro presentazione, anche in via telematica, avverrà attraverso gli uffici Postali, l’Internet banking e gli sportelli bancari; e saranno scartate anche se il contribuente ha provveduto, come si deve, a presentare l’istanza o la dichiarazione dalla quale emerge un credito sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) superiore ai diecimila euro.
Le nuove disposizioni nascono per contrastare uno dei fenomeni che nei mesi scorsi è stato sempre più frequente, e che ha riguardato le compensazioni fiscali indebite anche da parte di chi non aveva presentato nell’anno di imposta alcuna dichiarazione Iva e/o modello di dichiarazione. I vincoli, inoltre, al fine di contrastare le compensazioni indebite, si fanno più stringenti per le compensazioni Iva sopra i 15 mila euro; in tal caso, infatti, serve anche il rilascio del visto di conformità.