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Come comportarsi con la rivalutazione delle aree fabbricabili

 La risoluzione 94/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha focalizzato la propria attenzione sulle aree fabbricabili: nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare con questo documento come bisogna comportarsi quando si ha a che fare con la rivalutazione delle aree in questione, visto che c’è stata una proroga di dieci anni per quel che concerne l’edificazione in tale ambito, come previsto dal recente Decreto Milleproroghe (riscossione locale: la nuova versione del Milleproroghe). La circolare in questione si è resa necessaria alla luce di una istanza di una società.

Quest’ultima, infatti, non aveva costruito entro il termine previsto di cinque anni, come stabilito dalla legge 266 del 2005 (la Finanziaria per il 2006 nello specifico). La conseguenza di tale atteggiamento è stata rappresentata dall’uso del credito d’imposta relativo a quella sostitutiva che era stata versata a suo tempo, con la successiva riconduzione delle evidenze fiscali. L’azienda ha quindi chiesto al Fisco degli opportuni chiarimenti, cercando di capire come comportarsi alla luce della proroga introdotta dal Decreto legge 216 del 2011 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).

La risposta delle Entrate è presto detta. Nel dettaglio, secondo l’Agenzia la società coinvolta non ha alcun obbligo di ripristino dei maggiori valori fiscali delle aree fabbricabili per il relativo allineamento ai valori di bilancio, nell’ipotesi in cui essa non sia in alcun modo intenzionata a sfruttare il nuovo termine di dieci anni per la rivalutazione. In questo caso, il saldo attivo è una posta non vincolata, con il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva. Se, al contrario, viene espresso l’interesse al beneficio della proroga, si deve versare il credito che è maturato a partire dalla data del 1° gennaio del 2011, con il conseguente utilizzo in compensazione, entro i termini temporali previsti dal periodo d’imposta del 2012 (non sono previste sanzioni o maggiorazioni).