Scade lunedì prossimo 1 marzo 2010, il termine ultimo per la comunicazione dei dati IVA a valere sull’imposta sul valore aggiunto del 2009; di norma, il termine è quello dell’ultimo giorno di febbraio, ma cadendo il 28 di domenica quest’anno, il termine slitta d conseguenza al primo giorno lavorativo utile successivo. Non tutti i contribuenti assoggettati ad IVA devono però adempiere a questa scadenza: in particolare, sono escluse, tra l’altro, tutte quelle persone fisiche che si avvalgono del cosiddetto “regime dei minimi”, ma anche tutte quelle persone fisiche che, pur essendo tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, hanno però conseguito lo scorso anno un volume d’affari (l’imponibile) non superiore al livello dei 25 mila euro; l’esonero della comunicazione dati sull’imposta sul valore aggiunto vale anche per chi, in forma autonoma, presenta la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio 2010. Per quanto riguarda le modalità per la comunicazione dei dati IVA, questo può avvenire o direttamente a cura del contribuente, oppure attraverso un intermediario abilitato.
La prova attestante la trasmissione dei dati è data dalla ricevuta che l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica al contribuente o all’intermediario, per suo conto, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione dei dati sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sia per l’omessa dichiarazione nei termini, sia per la trasmissione di dati che sono inesatti o incompleti, il contribuente è soggetto ad una sanzione amministrativa che parte da 258 e può arrivare fino a 2.065 euro.
Questa scadenza di natura fiscale, i cui termini sono agli sgoccioli, rientra nell’ambito della comunicazione di dati e di notizie; a metterlo in evidenza è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come la comunicazione dati IVA sia obbligatoria per chi rientra nell’obbligo di invio, ma non ha la stessa natura e non produce gli effetti propri della dichiarazione IVA che si presenta ogni anno.