Chi opta per il regime iva per cassa, introdotto dall’art. 32 bis del Dl 83/2012, dovrà comunque versare il previsto acconto iva, così come chi sceglie il regime tradizionale. Il sistema contabile non è quindi completamente speculare con quello previsto dal Dl 185/2008. Con questo sistema era stato infatti previsto di poter optare il differimento dell’esigibilità iva da parte di soggetti che operano in regime di impresa, arte o professione con volume d’affari inferiore a 200 mila euro e che effettuino operazioni con altri soggetti iva.
Tuttavia sebbene chi opti per il regime di cassa non possa ritenersi esonerato dal pagamento dell’acconto, chi lo sceglie potrebbe avere una sensibile riduzione dell’importo da versare. Per pagare l’acconto iva, da versare entro il 27 dicembre, occorrerà infatti tenere conto del differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle operazioni attive e di quello delle detrazioni sugli acquisti.
Pertanto chi ha scelto il regime alternativo di pagamento a partire dal 1° dicembre e opta per il metodo analitico o della preliquidazione può determinare l’ammontare dell’acconto in base alle operazioni registrate o fatte ma non ancora registrare, riguardanti il periodo compreso tra 1 dicembre e 20 dicembre, al netto dell’imposta a credito relativa.
Per chi sceglie invece il regime previsionale effettuare il versamento dovuto con riferimento sull’intero periodo. In questo caso si verserà sempre, a titolo di acconto, l’88 % di quanto si prevede di incassare, ma nel caso pervenga una fattura non prevista si rischia di effettuare un calcolo errato e pagare un acconto insufficiente.
Ultima opzione è quella di pagare l’acconto iva basandosi sul metodo storico (anche qui l’acconto dovuto è dell’88 % di quanto pagato nel 2011).
Vi è da dire che chi sceglie il metodo di cassa e opta per il metodo analitico e successivamente effettua una corretta analisi dei flussi finanziari inerenti potrà azzerare o ridurre di molto l’importo da versare entro il 27 dicembre 2012.