Sono novità di rilievo quelle indicate dal Consiglio dei Ministri per quel che concerne lo scostamento dal dichiarato: la nuova bozza di Decreto Legge che il governo sta approntando si riferisce infatti a un unico periodo d’imposta e vi sarà un’importante modifica della misura, la quale passerà dal 25% al 20%. Tali elementi andranno pertanto a cambiare quanto disposto dall’articolo 38 del Dpr 600 del 1973, relativo al cosiddetto redditometro. Cosa c’è di nuovo in questo senso? Anzitutto, sono stati individuati i fatti indice della capacità contributiva di ogni soggetto, vale a dire lo scostamento tra il reddito che viene sottoposto ad accertamento e quello che invece è effettivamente dichiarato. Si tratta di un fattore essenziale, visto che la rettifica fiscale può essere in tal modo legittimata e si possono prendere in considerazione anche le detrazioni d’imposta. Le innovazioni, però, si riferiscono anche al cosiddetto accertamento sintetico. Il riferimento normativo è l’articolo 39 dello stesso decreto citato in precedenza, in base al quale il reddito totale del contribuente può essere determinato in maniera sintetica prendendo come spunto qualsiasi spesa del periodo d’imposta.
La determinazione sintetica, inoltre, si può fondare in maniera specifica sul contenuto induttivo di alcuni elementi, come precisa la nota del Consiglio dei Ministri, analizzando nel dettaglio i campioni significativi di contribuenti: in questa ipotesi, pertanto, occorrerà fare dei distinguo per quel che riguarda la composizione del nucleo familiare e l’area territoriale che appartiene e compete al soggetto.
La determinazione sintetica può essere ammessa soltanto a determinate condizioni, vale dire un eccesso di almeno un quinto rispetto a quanto dichiarato da parte del reddito complessivo da accertare. L’ufficio che ha determinato l’importo, infine, dovrà anche invitare il contribuente coinvolto a presentarsi (o personalmente o mediante dei rappresentanti) per chiarire tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento: la deduzione riguarda i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Dpr 917 del 1986.