La circolare numero 5 dello scorso 17 febbraio è stata resa pubblica dall’Agenzia delle Entrate per portare un po’ di chiarezza nell’ambito della disciplina fiscale da applicare alle cosiddette società consortili. Queste ultime, conosciute anche col nome di consorzi, possono assumere qualsiasi tipo di forma, ad eccezione di quello della società semplice, ma non si deve perseguire necessariamente lo scopo di lucro; ebbene, proprio queste associazioni possono beneficiare di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto quando sono costituite con tale tipo di funzioni, nella forma di società o di cooperative. Tra l’altro, bisogna ricordare che una circolare del 2009 della stessa amministrazione finanziaria aveva già precisato alcuni aspetti, come ad esempio il diritto alla detraibilità dell’Iva dei consorziati e dei partecipanti alla società, una agevolazione tributaria quantificata nella misura del 10%.
Dunque, ciò vuol dire che l’esenzione viene sostanzialmente riservata a coloro che pongono in essere delle prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati (a dire il vero essi non avrebbero diritto alla detrazione), ma anche a quei soggetti che svolgono un’attività imponibile in maniera marginale. C’è comunque un limite temporale ben preciso da rispettare in tal senso, vale a dire il triennio solare che precede quello in cui la prestazione viene effettuata, prendendo spunto dal Dpr 633 del 1972, il decreto che ha istituito e disciplinato l’Iva appunto.
Le prestazioni che vengono rese nei confronti di consorziati che sono privi del requisito soggettivo, invece, non rientrano nel raggio d’azione del beneficio fiscale in questione, dunque l’assoggettamento all’imposta è praticamente obbligatorio. Qualora, poi, siano prevalenti le prestazioni verso soggetti terzi o consorziati con detraibilità oltre il 10%, allora l’assoggettamento riguarderà tutte le operazioni: le condizioni per l’esenzione sono due, vale a dire un consorzio non composto in prevalenza da soggetti con pro-rata maggiore del 10% e un’attività in favore di terzi non superiore al 50% del volume d’affari.