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La contabilità semplificata e il reato di bancarotta fraudolenta

 Circa una settimana fa la Corte di Cassazione ha sentenziato sul reato di bancarotta fraudolenta: quest’ultimo non risulta essere del tipo documentale semplice, ma la fattispecie più grave nell’ipotesi di un soggetto titolare di una ditta individuale che provvede a sopprimere o a occultare il libro giornale e quello degli inventari. Questi ultimi, come è noto, sono due documenti obbligatori per legge, la loro assenza dunque non consente di ricostruire in maniera adeguata e accurata la situazione patrimoniale di una ditta finita in fallimento.

La pronuncia degli “ermellini” si è resa necessaria alla luce della condanna di una donna titolare di una società poi dichiarata fallita. Il soggetto in questione ha proposto il ricorso per Cassazione a causa, secondo il suo punto di vista, di una applicazione errata della legge penale, più precisamente per quel che concerne la legge fallimentare. A suo dire, la condanna non aveva senso d’esistere, visto che per il suo caso si poteva configurare solamente la bancarotta semplice documentale: la distruzione o l’occultamento dei registri contabili sono stati contestati, limitando il comportamento a una omissione e a una contabilità semplificata fino al periodo d’imposta del 1999, dimenticando la tenuta delle scritture nei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento. I giudici di Piazza Cavour non hanno accettato questa spiegazione.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con la conseguente condanna della donna alla refusione delle spese processuali. In effetti, anche quelle aziende che beneficiano di un regime fiscale di contabilità semplificata hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili, in primis il libro giornale e il libro degli inventari. In aggiunta, la distruzione o omissione dei documenti a cui si sta facendo riferimento comportano la configurazione della bancarotta fraudolenta più grave. Il mancato rinvenimento delle scritture obbligatorie ha convinto gli “ermellini” circa la loro posizione, come anche era stata evidenziata in modo dettagliato dal giudice per le indagini preliminari.