L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 28/E, che tratta di un tema di particolare rilievo come quello del contenzioso Irap legato alle attività autonomamente organizzate. Ebbene, sulla base dell’orientamento che in merito è stato espresso dalla Corte Costituzionale, il Fisco sull’imposta regionale per le attività produttive (Irap) ha dato con la Circolare delle nuove istruzioni per quel che concerne la gestione dei contenziosi pendenti che vedono l’Amministrazione finanziaria da un lato, ed i lavoratori autonomi che, come ad esempio i promotori finanziari e gli agenti, esercitano nel settore del commercio delle attività ausiliarie. Ebbene, la posizione di questi soggetti in accordo le nuove istruzioni date dal Fisco in materia di gestione del contenzioso sull’Irap, deve essere valutata caso per caso; lo stesso dicasi anche per i medici generici che risultano essere convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, e la cui posizione, quindi, deve essere valutata caso per caso nella gestione del contenzioso pendente sull’Irap.
Questo significa che, anche sulla base di quattro sentenze emesse lo scorso anno dalla Suprema Corte, in assenza di un’autonoma organizzazione, ovverosia senza lavoro altrui e senza organizzazione di capitali, sono esenti da Irap coloro che esercitano attività ausiliaria del commercio come, in linea con quanto accennato, i promotori finanziari e gli agenti, in base al fatto che queste attività possono essere anche svolte senza un’autonoma organizzazione.
Più stringente è invece per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale il “test” sull’esenzione dall’imposta regionale sulle atttività produttive (Irap); in tal caso, infatti, la situazione deve essere valutata di volta in volta al fine di rilevare se per l’attività del medico, al fine di esistenza o non esistenza dell’autonoma organizzazione, emergano elementi tali da superare gli standard indicati dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.