Nell’ambito delle liti tributarie e della gestione del contenzioso, i contribuenti possono avvalersi di un nuovo istituto entrato in vigore a seguito del Decreto numero 112 del giugno del 2008, che definisce l’adesione ai cosiddetti “processi verbali di constatazione“; trattasi, nello specifico, di atti ricevuti dal contribuente che contengono rilievi relativi al pagamento di maggiori imposte a carico del destinatario. Ebbene, il contribuente aderendo al verbale di constatazione nella gestione del rapporto tributario con il Fisco può usufruire di due importanti agevolazioni: la possibilità di pagare le somme dovute a rate, senza tra l’altro la necessità di dover prestare garanzie di alcun tipo sul debito fiscale; la possibilità ottenere la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del dovuto, ovverosia il 50% in meno rispetto alle sanzioni previste con l’accertamento con adesione. Pur tuttavia, come mette in evidenza l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, non tutti i rapporti tributari e le liti possono essere definite attraverso la notifica al contribuente di un processo verbale di constatazione; questo, infatti, può avvenire o a seguito di un accertamento parziale, o in merito a violazioni che possano definirsi sostanziali e che riguardino le imposte sull’IVA, sui redditi o l’IRAP.
Ebbene, il contribuente che decide di avvalersi dell’adesione ai processi verbali di constatazione può farlo comunicandolo all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio ed eventualmente anche all’organo che ha redatto il verbale qualora questo non fosse stato redatto a cura dell’Amministrazione finanziaria. I tempi massimi di adesione ai processi verbali di constatazione sono pari a trenta giorni a partire dal ricevimento della notifica; l’adesione deve inoltre avvenire esclusivamente utilizzando un modello ad hoc, approvato nello scorso mese di settembre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che è tra l’altro reperibile sul sito Internet dell’Amministrazione finanziaria.
Il modello debitamente compilato e firmato può essere presentato o di persona all’Ufficio delle Entrate, che provvederà a rilasciare la relativa ricevuta, oppure inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso per il rispetto dei termini sopra citati farà fede il timbro postale. Se il contribuente, pur avendo aderito al verbale di constatazione, non dovesse pagare le relative somme entro i termini dovuti, gli importi saranno automaticamente iscritti a ruolo.