Dallo scorso 4 luglio in Italia è in vigore una Legge, la numero 69 del 2009, che introduce delle importanti novità in materia di gestione del contenzioso tributario. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate che al riguardo ha provveduto ad emettere una Circolare, la numero 17/E, che riporta la data di ieri, 1 aprile 2010, con la quale sono state descritte le novità in materia. Con l’entrata in vigore della Legge, innanzitutto, i tempi utili, nell’ambito del processo tributario, per contestare la sentenza, si riducono da dodici a soli sei mesi e riguardano sia l’appello, sia il ricorso in Cassazione e la revocazione ordinaria. Nelle liti con il Fisco, quindi, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come il processo tributario acceleri sui tempi utili per impugnare la decisione del giudice nel caso in cui questa non sia stata notificata. Inoltre, nel caso in cui ci sia accoglimento della domanda, chi si rifiuta di conciliare paga.
Nell’ambito del contenzioso tributario, infatti, senza un giustificato motivo la parte che si oppone alla proposta conciliativa può essere condannato dal giudice al pagamento delle spese processuali. Le motivazioni delle sentenze, in merito alla compensazioni delle spese, saranno inoltre più esaustive visto che non sarà indicata come motivazione generica quella dei “giusti motivi“, ma con la nuova Legge adesso la sentenza deve indicare, e quindi contenere, quelle che vengono definite come “altre gravi ed eccezionali ragioni”.
La Circolare numero 17/E dell’Agenzia delle Entrate, visionabile online sul sito Internet, chiarisce altresì come nel processo tributario ci sia sempre posto e spazio per il contraddittorio, anche nei gradi di merito. In linea con quanto prevede il giudizio di legittimità, infatti, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come le parti abbiano la possibilità di poter depositare delle memorie scritte in tutti i casi in cui il giudice fondi la sua decisione basandosi su una questione rilevata d’ufficio.