Il regime dei contribuenti minimi è ormai noto nella sua conformazione e nelle caratteristiche, ma anche per il 2011 la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di precisare tutti gli elementi: in questa particolare categoria rientrano tutti coloro che lo scorso anno sono riusciti a conseguire determinati obiettivi dal punto di vista lavorativo e tributario. Quali fattori devono sussistere? Anzitutto, i contribuenti minimi devono aver ottenuto dei ricavi e dei compensi che non oltrepassino il limite reddituale dei trentamila euro; inoltre, elemento non meno importante, non devono essere state effettuate delle vendite all’esportazione. Ma il lungo elenco non si limita soltanto a questo: in effetti, non devono essere state poste in essere delle spese per i lavoratori dipendenti e per quelli a progetto.
Un altro arco temporale che va preso a riferimento è quello compreso tra il 2008 e il 2010, un triennio nel quale non devono essersi verificati acquisti di beni strumentali mediante appalti, locazioni e leasing (il totale in denaro è superiore ai quindicimila euro). Invece, non possono beneficiare del regime in questione quei contribuenti che, nonostante posseggano tutti i requisiti che sono stati appena elencati, usufruiscono di regimi speciali in relazione all’Imposta sul Valore Aggiunto, danno vita a delle cessioni di immobili in via prevalente e appartengono a società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata trasparenti.
Tra l’altro, fondamentale è anche la lettura di una recente risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate, in base alla quale l’esclusione è valida quando si partecipa in maniera contestuale a società di persone e srl, non operando nell’ipotesi di un reddito di partecipazione che non coincide con quello d’impresa o autonomo. Cosa accade, poi, quando la società semplice pone in essere un’attività agricola connessa? In tal caso, si entra a far parte del regime fiscale se le attività stesse sono produttive di soli redditi fondiari.
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