Risale ormai allo scorso 23 agosto l’avvio di un provvedimento davvero importante per quel che concerne il campo fiscale in Corea del Sud: il ministero per la Strategia e la Finanza del paese asiatico ha infatti varato una riforma molto ampia dell’imposizione diretta e indiretta, la quale comprenderà, nel 2011, imposte come la Corporate Income Tax e la Tax Incentive Limitation, mentre gli interventi sul transfer pricing (analisi e documentazioni relative a beni, servizi e utilizzo della proprietà) andranno a modificare in pratica l’International Tax Coordination Law. Questa specifica disciplina tributaria esiste ormai da oltre quattordici anni ed è contenuta proprio nel testo normativo appena citato; le ispirazioni provengono direttamente da quanto stabilito dall’Ocse (la Corea è uno dei principali membri dell’organizzazione parigina) in merito al cosiddetto “arm’s length principle”.
Anzitutto, bisogna contemplare due fattispecie per poter applicare i prezzi di trasferimento, vale a dire il controllo di diritto (residenza o meno in Corea del Sud: nel secondo caso si è in possesso di più della metà dei voti in assemblea) e quello di fatto (vi è una condivisione di gran parte dei componenti del cda). Molto importante è anche la distinzione dei metodi con cui vengono a determinarsi i prezzi di trasferimento; in questo caso si prende spunto dalle direttive del 1995 della stessa Ocse (in particolare, il cost plus method e il profit split, solo per citare due esempi), preferendo sempre e comunque i metodi tradizionali rispetto a quelli reddituali, ai quali si ricorre soltanto in via eccezionale.
In Corea ci sarà ora bisogno di una nuova documentazione obbligatoria, in cui andare a includere l’analisi funzionale di ogni singola impresa e l’analisi del transfer pricing; in aggiunta, quando viene contemplato il servizio infragruppo, allora si includono anche la natura e il tipo di servizio e le ragioni che hanno portato a questa scelta (il tutto entro 60 giorni dalla richiesta del Fisco).