Per le società che effettuano operazioni commerciali con paesi esteri è prevista una sorta di agevolazione consistente nella possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza che venga applicata l’iva nei limiti di un determinato plafond annuale. Tale regime agevolato permette quindi essere esonerati dagli adempimenti previsti ai fini iva per le operazioni che vengono effettuate.
I soggetti che possono beneficiare degli acquisti in sospensione di imposta sono i cosiddetti esportatori abituali e cioè i soggetti che frequentemente effettuano operazioni di esportazione diretta, cessione intracomunitarie di beni o servizi assimilati. Viene definito esportatore abituale un soggetto per il quale le operazioni sopra indicate rappresentano oltre il 10 % del volume di affari dell’anno precedente.
I soggetti che intendono beneficiare del regime agevolativo della sospensione di imposta dovranno adempiere ad alcune formalità. In particolare, in base all’art. 1 del Dl 746/83, è richiesto che ai fornitori dai quali si effettua l’acquisto in sospensione d’iva venga consegnata una dichiarazione di intento che riporti tutti i dati previsti dal modello ministeriale predisposto. La dichiarazione di intento predisposta può essere inerente ad una o più operazioni effettuate in regime agevolato.
I fornitori o i prestatori d’opera che ricevono una dichiarazione di intento dovranno in ogni caso seguire alcuni adempimenti formali. In particolare occorrerà numerare la dichiarazione entro i 15 giorni dal ricevimento e provvedere ad annotarla nell’apposito registro. Successivamente il fornitore dovrà provvedere a trasmettere telematicamente all’agenzia delle entrate un prospetto contenente tutti i dati della dichiarazione di intento. La comunicazione deve comunque essere effettuata anche nel caso in cui non venga effettuata alcuna operazione, e l’inoltro può essere fatto direttamente dal fornitore / prestatore d’opera o in alternativa direttamente dall’intermediario. In ogni caso occorrerà utilizzare l’apposito modello previsto ed approvato con provvedimento dell’agenzia delle entrate in data 14 marzo 2005.
Per quanto riguarda la fattura che il fornitore dovrà emettere questa dovrà riportare la dicitura che l’imposta iva non viene applicata ed applicare l’imposta di bollo di 1,81 euro prevista.