Con una risoluzione, la numero 85/E pubblicata nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il debutto di tre codici tributo affinché i beneficiari possano fruire del credito d’imposta; il bonus fiscale, in particolare, è a favore dell’industria del cinema in virtù dell’istituzione dei codici tributo “6826”, “6827” e “6828” per le imprese interessate. I bonus, in particolare, sono stati introdotti con la Legge numero 244 del 2007, ovverosia la “Finanziaria 2008”, e per la loro fruizione le imprese del settore interessate dovranno indicare il credito di imposta nel modello F24, ed in particolare nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna dove c’è scritto “Importi a credito compensati”. Il codice tributo per il credito di imposta legato agli apporti in denaro a beneficio della produzione di opere cinematografiche è “6826”; “6827” è il codice tributo per la fruizione del credito di imposta per i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione cinematografica; “6828” è invece il codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta per i costi che l’impresa cinematografica sostiene al fine di digitalizzare le sale.
L’importo del bonus via sia in base al tipo di impresa, sia all’attività che viene svolta; al riguardo con una nota ufficiale l’Agenzia delle Entrate riporta degli esempi esplicativi della misura dell’agevolazione. Ad esempio, per la digitalizzazione delle sale l’impresa cinematografica può fruire di un credito di imposta pari a ben il 30% del costo sostenuto a partire dall’1 giugno 2008 e fino al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre del 2009.
Il tutto, in ogni caso, a fronte di un massimale per ogni schermo pari a 50 mila euro nell’ambito dell’acquisto di apparecchiature di proiezione hi-tech ed impianti. Per gli apporti in denaro a beneficio della produzione di opere cinematografiche, invece, l’impresa non appartenente al settore cineaudiovisivo può fruire di un credito di imposta pari a ben il 40% della somma stanziata a fronte di un massimale che non può comunque andare a superare il milione di euro.