L’art. 32-bis del decreto sviluppo (Dl 83/2012) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, detta la materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa. La nota è stata diffusa sul sito web del Dipartimento delle Finanze e ha deciso l’estensione dell’Iva per cassa per quei contribuenti con giro d’affari non superiore a 2 milioni di euro da calcolare nell’anno solare.
Stando all’art. 8 del Decreto, l’opzione per la liquidazione Iva, entrerà in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Il contribuente potrà quindi liquidare l’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo da parte del cliente (o di un terzo) e nello stesso tempo avrà diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore.
L’imposta si può esigere a un anno dall’operazione, salvo l’avvio di procedure diverse tra concorsuali nei confronti del cessionario.
La disciplina dell’Iva per cassa non si applicherà per quelle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali o che assolvono l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile, e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici.
Inoltre il regime dell’Iva per cassa può essere adottato da quei soggetti che svolgono più attività separate per le quali applicano regimi speciali e ordinari.
Per poter godere del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, dovrà essere apposta sulle fatture la nota che si tratta di operazione con “Iva per cassa”, e la mancata annotazione comporterà una violazione formale.