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Dazi doganali nulli nell’ipotesi di farmaci “puri”

 Gli euro giudici di Strasburgo sono giunti a un’altra conclusione fondamentale dal punto di vista tributario: in effetti, interpretando il regolamento comunitario 2658 del 1987 (“Nomenclatura tariffaria e statistica ed Tariffa Doganale Comune), si è potuto portare maggiore chiarezza nell’ambito dell’esenzione dai dazi doganali dei prodotti farmaceutici che fanno parte di determinate categorie. I casi più particolari, in tal senso, hanno diviso l’amministrazione finanziaria olandese e una società che opera a livello nazionale, dato che bisognava comprendere la reale applicazione del beneficio tributario in questione a quei prodotti che sono composti da altre sostanze piuttosto che essere farmaci “puri”. Il prodotto relativo alla controversia veniva soggetto nel 2002 e nel 2003 all’immissione in libera pratica.


L’esenzione dai dazi era stata invece ottenuta proprio avvalendosi dell’allegato I del regolamento: nel corso di un controllo, poi, un ispettore aveva appurato l’impossibilità di introdurre l’esenzione a causa dello stato non puro del farmaco stesso e si è pertanto provveduto a recuperare tutti i dazi doganali a cui non si era ottemperato. I vari ricorsi si sono succeduti fino a questa pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il presupposto scelto da tali giudici è quello in base a cui l’esenzione fiscale è fattibile solamente nell’ipotesi in cui i prodotti farmaceutici sono puri, dunque senza che vi sia stata alcuna aggiunta di altre sostanze rispetto alla composizione normale.

L’interpretazione è piuttosto restrittiva, ma comunque avvalorata dalla Commissione Europea, visto che l’obiettivo principale è quello di rendere la vita meno difficile alle amministrazioni doganali oltre che di garantire un trattamento sostanzialmente uniforme, attraverso la limitazione degli atteggiamenti discrezionali. La conclusione appare scontata: l’importazione delle sostanze farmaceutiche va a scontare il dazio delle dogane solamente nell’ipotesi di un’aggiunta di altre sostanze che hanno inficiato la purezza complessiva del prodotto, mentre l’esenzione è valida quando la commercializzazione avviene allo stato puro, così come si può evincere dalla lettura degli elenchi che sono allegati al regolamento.