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Ddl stabilità: Le nuove sanzioni in materia di fatturazione

 La legge di stabilità 2013 interviene anche in materia di sanzioni tributarie in modo tale da armonizzare quanto previsto dal D. lgs 471/1997 con le novità iva, già attive dal 2013. In caso di mancata documentazione o registrazione di documenti ai fini Iva è stabilita in un importo variabile tra il 100 ed il 200 % dell’importo non correttamente documentato. La stessa sanzione è comunque prevista per chi indica un’imposta inferiore a quella dovuta.

Trattata nello stesso modo anche della omessa documentazione anche l’indicazione di una falsa data all’interno della fattura.

E’ inoltre anche sanzionabile la mancata documentazione o registrazione di operazione non imponibili, esenti e non soggette ad Iva. In questo caso la sanzione a cui sarà assoggettato chi commette la violazione è pari ad un importo compreso tra il 5 ed il 10 % del corrispettivo stesso. Qualora la violazione, che non incide ai fini Iva, non abbia rilevanza anche ai fini dell’imposta sul reddito la sanzione sarà pari ad un importo compreso tra 258,23 euro e 2.065,83 euro per ogni violazione effettuata.

La violazione segue quella inerente il nuovo obbligo di documentare attraverso fattura le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che non hanno il requisito della territorialità. Si tratta di operazioni effettuate fuori dall’ambito UE o nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato UE.

Se si ha una ripetizione di infrazioni della stessa indole troverà applicazione l’istituto della continuazione, il quale dispone che sia punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, incrementata da un quarto al doppio, colui che commette più violazioni che pregiudicano la determinazione del reddito imponibile. Pertanto nel caso si abbiano ripetute omesse fatturazione e omesse registrazioni al contribuente verrà applicato l’istituto della continuazione sia nel caso in cui si abbia e sia nel caso in cui non si abbia infedele dichiarazione.