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Deducibilità limitata per le ristrutturazioni senza quote di ammortamento

 La risoluzione 99/E dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come, ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese sostenute per ristrutturare un immobile non acquisito a titolo oneroso sono soggette a deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni da ammortizzare, per quel che riguarda l’anno in cui sono state sostenute: inoltre, è possibile rinviare al quinquennio successivo nel caso l’immobile sia stato fatto pervenire al professionista a titolo gratuito. La precisazione dell’Agenzia è arrivata in risposta a un caso che vedeva coinvolto uno studio associato che intendeva portare a ristrutturazione un fabbricato proprietà di terzi; c’è comunque da dire che, nel caso in questione, la detrazione dell’Iva non può essere applicata se la costruzione è stata accatastata come unità abitativa. I principali chiarimenti sul caso per cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate sono due: anzitutto, la possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime dei beni strumentali, e poi, la detraibilità dell’Iva nel caso vi sia un cambiamento di destinazione d’uso.

 


Il primo chiarimento è stato effettuato prendendo spunto dal Testo unico delle imposte sui redditi, il quale, all’articolo 54, spiega che:

Le spese per la ristrutturazione e manutenzione di immobili strumentali ad uso professionale possono essere dedotte nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eccedenza può essere dedotta in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

Secondo la disciplina Iva, l’imposta non può essere invece detratta per l’acquisto, locazione o ristrutturazione di un immobile a uso abitativo, escluse quelle imprese che svolgono attività di rivendita di abitazioni: il secondo chiarimento si è quindi riferito alla categoria catastale attribuita alla costruzione.

 

Il caso sottoposto all’Agenzia prevedeva una unità in corso di definizione (categoria F), circostanza che ha permesso di attribuire all’immobile la classificazione originaria di natura abitativa e, di conseguenza, l’impossibilità ad attuare la detrazione dell’Iva.

1 commento su “Deducibilità limitata per le ristrutturazioni senza quote di ammortamento”

  1. buonasera, una immobiliare societa’ in accomandita semplice (sas) ha sostenuto spese di ristrutturazione nel condominio ove si trova l’appartamento. vi e’ la possibilita’ di dedurre come per le persone fisiche il 36% ?
    grazie, Carlo

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