Con l’inasprimento delle sanzioni penali il contribuente potrebbe incappare, in alcuni casi, in una denuncia qualora non effettui un adempimento dovuto.Infatti la scadenza del pagamento dell’acconto iva pone anche il problema, in caso di mancato pagamento che superi i 50 mila euro, di una eventuale denuncia penale. L’articolo 10 ter del D. Lgs 74/2010 introdotto dal Dl 223/2006 ha infatti previsto una violazione penale qualora non si versino le ritenute previste entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Se l’importo del versamento supera i 50 mila euro la pena prevista sarà la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Pertanto qualora il contribuente entro il 27 dicembre non effettui il dovuto versamento iva per l’anno 2011, e qualora questo superi l’importo di 50 mila euro, si potrebbe quindi incappare in una denuncia penale. La condotta in questione riguarda l’omesso versamento iva 2011 così come risulta dalla dichiarazione annuale presentata. Potrebbe anche verificarsi il caso che il contribuente decida comunque di versare le somme dovute (in tutto o solo una parte) oltre il termine. In questo caso:
Se il versamento è effettuato entro il 27 dicembre 2012 viene escluso il reato in quanto in quanto viene a mancare uno dei requisiti previsti per la commissione del delitto;
Qualora il versamento sia invece eseguito oltre la data del 27 dicembre 2012 il reato sussisterà comunque. Tuttavia se la somma è versata nella sua totalità si godrà comunque di benefici (in caso di condanna la pena sarà ridotta ad un terzo, non verranno applicate le sanzioni accessorie come interdizione dagli uffici, incapacità di contattare con la pubblica amministrazione, interdizione delle funzioni di rappresentanza, assistenza in materia tributaria). Inoltre in base a recenti sentenze giurisprudenziali non si potrà procedere al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni del contribuente autore del reato (il sequestro sussisterà invece nel caso di pagamento rateale). Ulteriore beneficio è inoltre rappresentato dal fatto che la sentenza non sarà comunque pubblicata.