Il contratto collettivo di lavoro prevede delle indennità di navigazione e di volo ben precise per quel che riguarda il personale aereo: in effetti, esse sono utili per la formazione del reddito nella misura del 50% del loro importo complessivo. In aggiunta, si può concretizzare su queste indennità una detassazione, ma è valida proprio in tutte le situazioni. Ad esempio, ci si può chiedere se una detassazione, magari anche solo parziale, può riguardare le indennità del personale che è stato collocato a riposo. Anzitutto, bisogna subito sottolineare come le indennità di navigazione e quelle di volo concorrono a formare la base di una pensione.
Ciò nonostante, non può mai rappresentare per un pensionato un elemento retributivo che è legato a una attività di navigazione o di volo, con tutti i rischi conseguenti. Tra l’altro, non si deve dimenticare che ogni singola pensione è dotata di una sua identità dal punto di vista economico ed è anche soggetta a un prelievo fiscale del tutto autonomo. Questo vuol dire che non ha alcuna importanza che si siano verificate delle vicende particolari e che riguardano determinate voci: la parziale detassazione delle indennità di cui si sta parlando non può essere di spettanza di chi è collocato a riposo.
D’altronde, gli stessi pensionati a cui si sta facendo riferimento non sono soliti percepire delle vere e proprie indennità in tal senso, ma più semplicemente beneficiano di una valutazione dei periodi in cui sono stati in servizio e in cui tali indennità non sono state percepite. Questo dettaglio è fondamentale per ottenere il calcolo preciso del trattamento di quiescenza che spetta al personale in pensione e a riposo, visto che quest’ultimo ha avuto la possibilità di trascorrere nel corso della sua carriera alcuni periodi in posizione di imbarco. La distinzione è dunque netta e bisogna tenerne conto per evitare qualsiasi tipo di errore.